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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 405/2023 tra le parti:
ATTORE cf ON
P.IVA_1
, cf ON C.F._1
, cf Parte_1 C.F._2
- difesa: avv. LANZA ARTURO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
Controparte_2 cf
[...] P.IVA_2
- difesa: avv. SOLINAS GIANNI, cf C.F._4 avv. DIANIN CRISTINA ( ; C.F._5
- domicilio: VIA TRIESTE N. 31/A - STUDIO TONUCCI 35100 PADOVA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Nel merito Per i motivi esposti, anche effettuate le compensazioni con quanto a credito di Ristorazioni al dichiararsi che nulla è dovuto dagli opponenti ON
all'opposta per i titoli dedotti e liberarsi i fideiussori.
In via subordinata: Dichiararsi la nullità della clausola 6 della fideiussione allegata sub 4 al ricorso per ingiunzione e decaduta la Banca ai sensi dell'art. 1957 C.C. dal diritto di escutere i signori e in forza della fideiussione dagli stessi sottoscritta. CP_1 Pt_1
In ogni caso: Dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e conseguentemente, revocarsi, il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 2035/2022 del
09/11/2022, R.G. 5644/2022, Rep. n. 3082/2022 del 09/11/2022, emesso dal Giudice del
Tribunale di Vicenza in data 07/11/22.
Con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria l'opponente ha insistito per le prove richieste e in particolare per il rinnovo della CTU.
Convenuto: Nel merito:
in via principale: accertare che il credito vantato dalla Parte_2
anche per le ragioni esposte nel presente atto, nei confronti
[...]
di c.f. e ON
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore e Socio Amministratore, P.IVA_1
, avente sede legale in Arcole (VR), via Trieste n. 1, nonché, in qualità di ON
soci illimitatamente responsabili ed anche fideiussori, dei signori CP_1
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in
[...] CodiceFiscale_6
ME (VR) via del Fante n. 20 e , c.f. Parte_1 [...]
, nata a [...] ed ivi residente in [...], è pari ad euro C.F._7
1.365.354,23 oltre interessi di mora al tasso del 6,861% dal 15.10.2022 sino al soddisfo ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare ON
c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore e Socio P.IVA_1 Amministratore, , avente sede legale in Arcole (VR), via Trieste n. 1, ON
nonché, in qualità di soci illimitatamente responsabili ed anche fideiussori, ai signori
, c.f. , nato a [...] il ON CodiceFiscale_6
23.5.1953 e residente in [...] e a Parte_1
, c.f. , nata a [...] ed ivi residente in [...]
Fante n. 20 a pagare in solido fra loro a favore di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
l'importo complessivo di euro 1.365.354,23 oltre interessi di mora al tasso del 6,861% dal
15.10.2022 sino al soddisfo sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma già ingiunta, pari ad Euro 1.302.141,84, in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite riguardanti il procedimento monitorio già liquidate in euro 7.426,00 per compensi ed euro
870,00 per rimborsi oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'Opponente, considerare l'avvenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi anatocistici, spese, interessi vari, ecc, relativamente al conto di conto corrente oggetto del presente giudizio e/o ogni altro rapporto ad esso collegato e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di tale segno meglio indicate negli estratti conto qui da intendersi richiamate sino al 21.1.2013 e, accertato il minor credito della Banca, condannare ON
c.f. e p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore e Socio Amministratore, , avente sede legale ON
in Arcole (VR), via Trieste n. 1, nonché, in qualità di soci illimitatamente responsabili ed anche fideiussori, ai signori , c.f. , nato ON CodiceFiscale_6
a VE (VR) il 23.5.1953 e residente in [...] e a
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_7
ed ivi residente in [...] a pagare in solido fra loro a favore di
[...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento della minor somma che dovesse essere accertata, oltre interessi di mora al tasso del 6,861% dal 15.10.2022 sino al soddisfo sino all'effettivo saldo. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite riguardanti il procedimento monitorio già liquidate in euro 7.426,00 per compensi ed euro 870,00 per rimborsi oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON
e – sul presupposto per cui
[...] ON Parte_1
aveva un contratto di apertura ON
di credito notarile poggiato sul conto corrente n. 521938 che, alla data del 14.10.2022, presentava un saldo dare di euro 1.365.354,23; che e ON Parte_1
avevano sottoscritto la relativa fideiussione – hanno impugnato il d.i. 2035/22 emesso il
9/11/22 dal Tribunale di Vicenza, per €1.302.141,84 oltre interessi, chiedendone la revoca in quanto nulla sarebbe dovuto. In via subordinata, hanno chiesto dichiararsi la nullità della clausola 6 della fideiussione e, quindi, dichiararsi la Banca decaduta dal diritto di escutere i garanti, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che la documentazione allegata al ricorso per d.i. non costituirebbe prova dell'entità e importo del credito ingiunto e sarebbe peraltro incompleta, avendo la prodotto solo gli estratti conto del rapporto dal 1/1/18 alla data CP_3
di chiusura del conto corrente;
hanno, inoltre, eccepito la sussistenza di somme non dovute per l'illegittima capitalizzazione degli interessi. Infine, hanno eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la decadenza della Banca, posto che la scadenza del debito era stata fissata convenzionalmente al 14/12/21 e che la creditrice aveva assunto le proprie iniziative contro il debitore principale solo con il deposito del ricorso per d.i. e, quindi, al
31/10/22.
Si è costituita Controparte_3
(d'ora in poi ), chiedendo l'accertamento del
[...] Controparte_3 credito nella misura di €1.365.354,23 oltre interessi e, quindi, la condanna degli opponenti al pagamento della relativa somma ovvero di €1.302.141,84. In via subordinata, ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla compensazione con le eventuali poste creditorie riconosciute a favore di parte opponente, tenuto conto della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente pagate dei debitori.
In particolare, l'opposta ha integrato con l'atto costitutivo la documentazione del rapporto negoziale intercorso con i debitori, allegando gli estratti conto e scalari completi dall'inizio fino al passaggio a sofferenza, le proposte di modifica del 15/5/2009, 25/11/2009 e 2012,
l'adeguamento alla delibera CICR del 2016 in tema di anatocismo. L'opposta ha, poi, evidenziato come il d.i. abbia accolto solo parzialmente la domanda svolta, posto che era stato emesso per la minor somma di €1.302.141,84, tenuto conto che il giudice del monitorio non aveva ritenuto di riconoscere gli interessi contrattuali maturati al 14/10/22, in quanto non riportati dall'estratto ex art. 50 TUB. Ha, infine, contestato le eccezioni avversarie, eccependo l'utilizzabilità della perizia di controparte e la legittimità della previsione della clausola di capitalizzazione trimestrale.
Ha, infine, eccepito la prescrizione delle pretese avversarie di ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte nel periodo anteriore al 21/1/13 (ovvero 10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione in opposizione).
Con ordinanza del 26/5/23, il giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva e ha concesso i termini 183 VI cpc.
E' stata disposta CTU contabile e sono stati, altresì, svolti i relativi chiarimenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10/10/24, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini 190 cpc.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va disattesa.
Preliminarmente, occorre osservare che parte opponente aveva eccepito la mancanza del contratto, posto che il rapporto di conto corrente esisteva dal 30/06/06 e che l'apertura di credito in conto corrente era stata stipulata il 14/12/2006.
Ciò posto, il CTU, chiamato a chiarimento sul punto, ha osservato che dall'estratto conto del
31/10/2006 in atti emergeva che, in realtà, fino al 23/10/2006 vi era un saldo zero e che i primi movimenti risalivano appunto al 14/12/2006 ovvero alla data del contratto notarile.
Quanto alla eccezione relativa alla mancanza del contratto iniziale, si osserva che lo stesso è appunto quello del 14/12/2006 ed è stato allegato fin dal deposito del ricorso per d.i. Nel merito, occorre rilevare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò premesso, dall'esame degli atti di causa risulta che la Banca opposta abbia correttamente prodotto il titolo, ovverosia il contratto di apertura di credito notarile in conto corrente del
14/12/2006, sottoscritto da ON
, l'estratto conto ex art. 50 TUB e, tutti gli Controparte_4
scalari e tutti gli estratti conto del conto corrente n. 15219389.
Ciò premesso, il CTU, con ragionamento esente da critiche ha dichiarato che il primo estratto conto datato 31 ottobre 2006 riportava il saldo di apertura al 16 ottobre 2006 pari a zero e che risultava un saldo a debito del correntista, pari ad Euro 1.384.471,78, passato a sofferenza in data 20 dicembre 2022.
Alla luce di quanto suesposto, l'onere probatorio incombente sull'attore in senso sostanziale, risulta adempiuto;
diversamente, per quanto attiene alla posizione dell'opponente, grava in capo allo stesso l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'esatto adempimento.
Ed, infatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui nella azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872) con la conseguenza che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. Ord. 23-10-2017, n. 24948).
Nel caso di specie, tuttavia la CTU svolta ha escluso la sussistenza di usura ab origine o sopravvenuta e ha dato conto che nel rapporto oggetto di causa (successivo al 22/4/2000) la banca ha correttamente applicato il regime anatocistico degli interessi, in base alla normativa di riferimento.
Ed, infatti, l'art. 1283 c.c. (rubricato, appunto, "anatocismo"), dispone che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi".
La legittimità di tale prassi – in contrasto con l'art. 1283 c.c.– era inizialmente giustificata da una particolare interpretazione secondo cui la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi inserita dagli istituti di credito nei contratti di conto corrente era compatibile con il citato disposto normativo, attesa l'operatività della clausola di salvezza ivi contenuta e relativa agli usi contrari.
Invero, la sistematica riproduzione nei rapporti con la clientela della clausola anatocistica trimestrale degli interessi a debito era ritenuta alla stregua di una consuetudine avente valore normativo - e pertanto derogatoria del divieto di cui all'art. 1283 c.c. - in quanto, anteriore all'entrata in vigore del codice civile ed assistita dalla opinio iuris ac necessitatis.
Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente mutato orientamento sul punto, affermando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca non costituisce uso normativo bensì negoziale: la relativa clausola è, dunque, illegittima perché in contrasto col divieto di cui all' art. 1283 c.c..
A fronte della dichiarata nullità delle clausole anatocistiche, il legislatore è intervenuto con il
D.Lgs. 342/1999, introducendo una disciplina pro futuro (con la modifica dell'art. 120
T.U.B.), e sancendo che nelle operazioni di conto corrente dovesse essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori, sia di quelli creditori;
nonchè una disciplina per il passato (dettata dall'art. 25, co. 3, del citato D.Lgs.), la quale prevedeva che tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuite fino alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. si dovessero considerare valide ed efficaci, sancendo l'inefficacia delle pattuizioni successive al provvedimento amministrativo e divergenti dalla relativa disciplina.
La Corte Costituzionale, con pronuncia del 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, D.Lgs. 342/1999 per contrasto con l'art. 76
Cost., in quanto la relativa delega legislativa non conteneva una disciplina di sanatoria per il passato di clausole anatocistiche bancarie.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è poi pronunciata a Sezioni Unite (Cass.
Sez.Un. n. 21095/2004) sancendo che "l'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi
a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito, l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti".
Ne deriva, quindi, che nell'ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000, devono ritenersi nulle – in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c.– le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista.
Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, se espressamente pattuita tra le parti e con la medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori.
Nel caso di specie, la lettera di apertura di conto corrente, allegata al contratto notarile del
14/12/2006 (all. b) prevede all'art. 9 la medesima periodicità per i rapporti di dare e avere e, quindi, correttamente il CTU ha rilevato l'assenza di illegittimità.
A tal fine, il CTU ha altresì verificato che “La scrivente ha poi verificato come negli scalari trimestrali, per tutta la durata del rapporto sia sempre stata indicata, nell'ambito del conteggio delle competenze, la liquidazione degli interessi creditori, ancorché mai conteggiati poiché il conto non è mai stato a credito. Pertanto la scrivente ritiene che la banca, in concreto, abbia applicato correttamente la previsione contrattuale”. Medesime considerazioni devono essere svolte per le modifiche delle condizioni contrattuali operate il 15/5/2009, 25/11/2009 e 1/2/12, che di fatto nulla hanno innovato sul punto.
Mette, tuttavia, conto evidenziare che l'art. 626 della Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, è stato introdotto il divieto di anatocismo a partire dalla sua entrata in vigore (01/01/2014).
Tuttavia, tenuto conto del carattere sostanziale della novella del 2013 e, quindi, del fatto che la stessa non trova applicazione retroattiva ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore (01.01.2014) come per l'appunto il contratto oggetto dell'odierno giudizio, non mette conto esaminarne a fondo le conseguenze applicative.
Il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, con l'art. 17 bis, comma 1, ha poi nuovamente modificato l'art. 120, comma 2, TUB, prevedendo il divieto di capitalizzazione degli interessi, tranne quelli moratori e, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente o conto pagamento,
l'obbligo di conteggio al 31 dicembre di ogni anno. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
A tale normativa è stata data attuazione con il decreto n. 343 del 3 agosto 2016, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entrato in vigore l'1.10.2016.
In pratica, la novella del 2016 ha confermato, quindi, che con l'autorizzazione del cliente è possibile la produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale. Il divieto di anatocismo così congegnato si applica, tuttavia, agli interessi corrispettivi, ma non agli interessi di mora.
E, pertanto, posto che nel 2016 la situazione contabile degli opponenti era già in saldo negativo, ne discende che alcuna rilevanza può spiegare la novità normativa frattanto intervenuta.
D'altra parte, lo stesso CTP di parte opponente non ha svolto alcuna osservazione sul punto.
Venendo ora al tema della decadenza dall'azione creditoria nei confronti dei garanti per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., mette conto evidenziare, come a fronte della decadenza dal beneficio dal termine svolta con missiva del 1/9/2022, la banca abbia depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 31/10/22.
D'altra parte, il contratto di finanziamento fondiario utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente, siglato il 14 dicembre 2006 prevedeva che il debito dovesse essere restituito entro il 14/12/2021, salva la facoltà della di consentire, a suo esclusivo giudizio e CP_3
previa richiesta scritta dalla Parte Finanziata, dilazione del termine predetto.
Ora, è agli atti la missiva svolta dalla Banca il 17/12/2021, con cui la creditrice fa presente alla finanziata l'avvenuta scadenza del termine, con sollecito di pagamento entro il
27/12/2021.
E' ancora agli atti (doc. 7 monitorio) una missiva del 13/1/22, dalla quale si evince che la debitrice aveva chiesto una dilazione fino al 31/10/2022, suffragata da altra comunicazione dello stesso sig. , che il 15/9/22 chiede di attendere fino al 1/10/22. CP_1
Pertanto, non è chi non veda come l'avvenuto recesso dal contratto, con comunicazione del
1/9/22 sia tempestivo e così anche il successivo radicamento dell'odierna azione giudiziaria, avvenuta il 31/10/22.
Concludendo, nonostante l'opposizione sia infondata, il d.i. va comunque revocato, in quanto ha riconosciuto una somma inferiore a quella accertata nel presente giudizio.
Ed, infatti, l'opposta ha diritto a vedersi riconoscere €1.365.354,23, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 15/10/22 al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della parte opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Sono liquidate €18.977,00.
Non va, invece, riconosciuta la somma di €7.426,00 per la fase monitoria, essendo stato tale procedimento assorbito dalla presente causa.
Sono, inoltre, dovute le spese esenti per €870,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
ACCERTA e DICHIARA che Controparte_3
ha diritto a ricevere €1.365.354,23 oltre interessi di mora al tasso del 6,861% dal
[...]
15.10.2022 sino al soddisfo e per l'effetto REVOCA il d.i. 2035/22 emesso da questo Ufficio il 9/11/22 e CONDANNA ON
e in solido tra loro a corrispondere a ON Parte_1 [...]
€1.365.354,23 oltre interessi Controparte_3
di mora al tasso del 6,861%, dal 15.10.2022 sino al soddisfo;
CONDANNA ON CP_1
, e , in solido tra loro, a corrispondere a
[...] Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in €18.977,00 Controparte_3 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per €870,00.
Pone definitivamente a carico di ON
, e le spese di CTU.
[...] ON Parte_1
Vicenza, 11/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello