Articolo 8 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 maggio 1975
Art. 8.
Nel primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "per gli esami di idoneita' ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975