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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11009 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3356/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3356/2022 R.G. avente ad oggetto: contratto d'opera
TRA
( p. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elett.te dom.ta in Napoli, Centro Direzionale, Isola F3, presso lo studio dell'Avv. Felice De Simone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo il giudizio.
Opponente
E
(p. Iva: ), in persona legale rappresentante p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli, in Cardito (NA), al Corso C. Battisti CP_1
n.145 , presso lo studio dell' Avv. Francesco Castaldo dal quale è rappresentata e difesa,invirtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte, ex art. 127 ter cpc, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 07.07.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione notificato in data 09.02.2022, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9395/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data
21.12.2021 e notificato in data 31.12.2021, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma complessiva di € 9.638,00 oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo ed oltre le spese di procedura ingiuntiva. Nell'atto di opposizione, la esponeva: Parte_1
- che in data 25.07.2019, il Condominio sito in Napoli alla Via Leopardi n. 130 appaltava alla Pt_1
la realizzazione di un ascensore esterno oleodinamico per la capienza di quattro persone e per
[...]
tre vani per l'importo complessivo di euro 52.600,00 (doc. 1);
1 - che la affidava alla la realizzazione della fondazione per Parte_1 Controparte_1 il vano ascensore presso il suddetto fabbricato e per l'esecuzione dei lavori veniva stimata la spesa di euro 1.800,00 con il preventivo numero 2020/406 del 13.05.2020;
- che con mail del 27.05.2020( comunicazione n. 2020/464), la comunicava alla CP_1 Parte_1
: “In riferimento al preventivo per i lavori in Via Leopardi, con la presente, alla luce del prosieguo dei lavori, comunica che si sono verificate e sono state necessarie delle lavorazioni aggiuntive: modifica ed integrazione ponteggio, modifiche superficie e volumetria fondazione ascensore.
Essendo tali lavori non comunicatici con congruo anticipo si riserva di quantificare e contabilizzare la differenza di lavorazioni eseguite”;
- che i lavori venivano eseguiti nel mese di giugno 2020 e trascorsi circa due mesi, in data 23.07.2020, la emetteva fattura n. 51/2020 per l'importo di euro 1.800,00 oltre accessori di cui al CP_1
preventivo del 13.05.2020, con oggetto lavori in corso Via Leopardi 130 in Napoli, saldata dalla con bonifico del 05.08.2020; Pt_1
- che, in data 03.12.2020, la rilevava nel cassetto elettronico la fattura oggetto del decreto Pt_1
ingiuntivo con causale fattura a saldo di euro 9.638,00, per cui contestava immediatamente con pec del 04.12.2020 tale fattura ribadendo che i lavori erano stati già pagati;
- che la precisava che in data 24.04.2018 la appaltava alla la fornitura e la Pt_1 CP_1 Pt_1
posa in opera di nuova piattaforma elevatrice per disabili da eseguire in Afragola alla Via Giovanni
XXIII nella palazzina di proprietà di per la somma di euro 25.000,00; Parte_3
- che i suddetti lavori in Afragola venivano eseguiti e mai contestati;
tuttavia, la opposta provvedeva a corrispondere solo parte delle somme pattuite alle seguenti modalità: fattura n. 53/2018 del
03.05.2018 di euro 6.000 pagata a mezzo bonifico bancario;
- fattura n. 138/2018 del 25.09.2018 di euro 5.000 pagata a mezzo assegno del 21.09.2018 Credit Agricole n. 50513 623039690, fattura n.
215/2019 (con dicitura acconto lavori) del 13.12.2019 di euro 5.000 pagata a mezzo assegno del
13.12.2019 Credit Agricole n. 0226788441-09;
- che, pertanto, la per i predetti lavori era creditrice della della residua somma di Pt_1 CP_1 euro 9.000, pari alla differenza dell'importo pattuito di euro 25.000,00 e la somma corrisposta di euro
16.000,00;
- che per mero disguido la pagava alla a mezzo bonifico del 13.10.2020 la somma Pt_1 CP_1
di euro 2.500,00 relativa alla fattura n. 51/2020 priva di qualsiasi causale: lavori vari eseguiti nel
2018/19 come da nota contabile trasmessa via mail il 13.05.2020;
- che, con riguardo ai lavori aggiuntivi realizzati dalla la opponente eccepiva che non vi CP_1
era stata comunicazione preventiva degli stessi e che, pertanto, non era stata autorizzata la realizzazione di tale variazione delle opere;
2 - che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo non era dovuta in quanto i lavori erano già stati saldati;
- che vi era sproporzione tra preventivo e somma richiesta per cui chiedeva la condanna della CP_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. evidenziando la sproporzione tra preventivo e somma richiesta.
[...]
L'opponente formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Revocare e/o dichiarare invalido o inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli opposto;
2) Nel merito, rigettare le pretese ex adverso azionate perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
3) Per l'effetto della spiegata riconvenzionale condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 9.000;
4) Per l'effetto della ulteriore spiegata riconvenzionale condannare la convenuta al pagamento in favore della (a titolo di indebito o subordinatamente a titolo di arricchimento senza giusta Pt_1
causa) della somma di euro 2.500 di cui alla fattura 50 del 2021 con contestuale emissione della relativa nota di credito della stessa;
5) Condannare la ricorrente al risarcimento del danno in favore della società e per lite temeraria ex articolo 96 cpc;
6) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
B) Si costituiva in giudizio, in data 19.05.2022, la impugnando i motivi Controparte_1
di opposizione. In particolare, la ditta opposta deduceva:
- che la aveva affidato alla la realizzazione della fondazione Parte_1 Controparte_1
per vano ascensore presso il fabbricato sito in Napoli, alla Via Leopardi, 130;
- che i lavori venivano eseguiti a regola d'arte senza alcuna contestazione;
- che la procedeva a pagamenti parziali di talché non veniva corrisposta la somma di euro Pt_1
9.638,00 come da fattura n. 87 del 03.12.2020;
- che il preventivo iniziale era pari ad Euro 1.800,00, oltre Iva, per l'esecuzione di opere edili aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto di elevazione;
- che, iniziati i lavori, la incaricava la di eseguire lavori aggiuntivi a quelli Pt_1 CP_1
inizialmente richiesti, con conseguente variazione del prezzo;
-che la opposta, onde evitare contestazioni future, con nota del 27.05.2020 indicava i lavori aggiuntivi richiesti dalla opponente, elencandoli e preavvisando che ciò avrebbe comportato una variazione del prezzo;
- che la domanda riconvenzionale spiegata dalla relativa al credito pari ad Euro 9.000,00 per Pt_1
lavori del 2018 era destituita di fondamento in quanto la aveva già effettuato pagamenti CP_1
3 completi (Euro 6000,00 a mezzo bonifico bancario;
Euro 5.000,00 a mezzo assegno n.
50513623039690; Euro 5.000,00 a mezzo assegno n. 0226788441-09; Euro 5.000,00 in contanti, giusta quietanza liberatoria;
Euro 4.000 in contanti corrisposti dal Sig. , quale Parte_3 proprietario dell'immobile interessato ai lavori);
- che in ordine alla richiesta di rimborso pari ad Euro 2.500,00, la riferiva di non aver CP_1
ricevuto tale somma in data 13.10.2020, esibendo estratto conto.
La chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. Confermare il decreto ingiuntivo n. 9395/2021 e per l'effetto condannare la “
[...]
” P.IVA , corrente in Napoli, alla via Giustiniano, 283, in persona del Parte_4 P.IVA_1
L.r.p.t., Sig. , CF. , nato il [...], in [...], pec: Parte_2 CodiceFiscale_1
di pagare IMMEDIATAMENTE in favore del ricorrente, per le causali Email_1
indicate in premessa, ed entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma complessiva di €. 9.638,00 oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla data della singola fattura emessa sino alla data del saldo effettivo, di cui alla fattura sopra specificata, quale corrispettivo per le forniture suindicate, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetaria, oltre interessi moratori ex D. LGS n. 231/2002 dalla data delle singole fatture, al soddisfo;
2. Concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n.9395/21;
3.Condannare la al pagamento di spese, diritti e onorari del presente procedimento e Pt_1
successivi, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre le spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4.Rigettare le domande riconvenzionali perché infondate e non provate per le motivazioni meglio illustrate al punto B) della presente comparsa;
5. Condannare parte opponente al risarcimento dei danni ex. art.96 cpc. Emettere ogni e più opportuno provvedimento”.
C) All'udienza del 23.05.2022, il G.I. rigettava l'istanza dell'opposta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, nonché l'istanza dell'opponente di concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. entrambe le parti chiedevano interrogatorio formale ed escussione testi come indicato nelle suddette e rispettive memorie. Il G.I. ammetteva le istanze istruttorie come articolate nell'ordinanza del 20.03.2023. All'udienza del 07.07.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
D) Con comparsa conclusionale depositata in data 03.10.2025 la osservava che le Parte_1
richieste della si fondavano esclusivamente su fatture emesse unilateralmente, senza prova CP_1
4 di lavori aggiuntivi autorizzati. Inoltre, non risultava prova scritta di un accordo per lavori extra rispetto al preventivo iniziale. Osservava che le prove testimoniali e documentali confermavano l'inesistenza di un accordo per lavori aggiuntivi, il pagamento integrale dei lavori originariamente pattuiti e la contestazione tempestiva della fattura per l'importo di Euro 9.368,00.
Pertanto, concludeva affinché il Tribunale, in via principale, accogliesse l'opposizione e revocasse il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, dichiarasse l'inesistenza del credito vantato da in CP_1
ogni caso, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese.
E) Con comparsa conclusionale depositata in data 07.10.2025, la ribadiva Controparte_1
la legittimità del credito pari ad Euro 9.368,00 per i lavori extra. Osservava che le prove testimoniali e i documenti confermavano che l'esecuzione dei lavori aggiuntivi costituiva variazione d'opera autorizzata dal committente. Evidenziava,poi, la presenza della fattura nel cassetto fiscale della
Riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , eccepiva che la stessa Parte_1 Pt_1
fosse infondata e tardiva, non supportata da documentazione idonea e smentita dalle risultanze contabili e testimoniali.
Pertanto, concludeva affinché il Tribunale accogliesse integralmente le domande avanzate dalla CP_1
con rigetto di tutte le avverse domande ed eccezioni e con concessione della provvisoria
[...]
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese.
Con memoria di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la infine, osservava come la domanda CP_1 riconvenzionale – proposta per il rimborso di Euro 2.500,00 – fosse infondata in fatto ed in diritto.
L'unico bonifico disposto dalla a proprio favore, infatti, risultava pari ad Euro 2.440,00 ed Pt_1 era riferibile a lavori diversi, eseguiti in Via Gandhi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Così riassunti i termini della controversia, in punto di diritto, si evidenzia che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, sicchè instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Pertanto, “il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) dovrà essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo” (Cass. 20613/11).
5 La giurisprudenza di merito e di legittimità sostiene, inoltre, che il creditore debba solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ( cfr. Cass. 27.01.2010, n. 1741). In tal caso, trova applicazione il principio secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Trib. DE 10/4/18, n. 628;
Trib. DE 31/5/18, n. 994; Trib. DE 3/5/18, n. 776; Trib. DE, 7/6/18, n. 1048; Trib.
DE 21/3/19, n.410 ). Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento , gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto in senso sostanziale, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (Trib. DE
23.08.2017, n. 1432). Recentemente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20597 del 27.06.2022 ha precisato che l'opponente ha l'onere di contestare specificamente la pretesa creditoria dell'opposto, al fine di dimostrare l'invalidità o l'infondatezza del credito, sicchè se non contesta specificamente i fatti allegati dall'opposto, questi ultimi si considerano pacifici e possono essere posti a fondamento della decisione (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 16.05. 2019, n. 13240).
Nel caso di specie, la ha fornito la prova della fondatezza del proprio Controparte_1
diritto di credito, producendo in giudizio il preventivo e le note attestanti i lavori per cui è causa.
In particolare ha prodotto il preventivo Prot: 2020_0406 del 13.05.2020, avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione di fondazione per ascensore presso fabbricato sito in Napoli” portante la somma di Euro 1.800,00, oltre Iva;
la nota“Comunicazione lavorazioni” Prot_out: 2020_464 del 27.05.2020 con cui comunicava alla la realizzazione degli ulteriori lavori autorizzati in corso d'opera ; la Pt_1
nota contabile prott:2020_1122 del 03.12.2020 con cui rendeva edotta la dei lavori eseguiti Pt_1
nel cantiere di Napoli in Via G. Leopardi quantificandoli in Euro 9.400,00.
Dal canto suo, la società opponente, ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo Parte_1
ritenendo la pretesa ex adverso azionata dalla inammissibile, infondata e non provata. CP_1
In particolare, la pur non avendo negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le Parte_1 parti, ha eccepito di non aver mai richiesto né autorizzato le varianti in corso d'opera. Al contrario, la società opposta ha dichiarato che tali varianti, necessarie per la corretta installazione dell'ascensore, sono state eseguite proprio su sua richiesta e con l' autorizzazione dell'opponente.
Ciò posto, si rileva che le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, sono state necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto.
6 In materia di variazioni contrattuali in corso d'opera, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito che il contratto di appalto, in quanto contratto a forma libera, è soggetto ad un regime probatorio differenziato a seconda della provenienza dell'iniziativa delle variazioni delle opere. Nel caso in cui le variazioni aggiuntive siano assunte su iniziativa dell'appaltatore, è necessario che le stesse siano preventivamente autorizzate per iscritto dal committente. Viceversa, ove le variazioni discendano da iniziativa del committente, l'appaltatore ha la facoltà di provare con tutti mezzi consentiti, comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. cfr.
Cass., Sez. II, n. 40122/2021).
Quindi, all'appaltatore è consentito dimostrare, anche attraverso presunzioni, che le variazioni in oggetto siano state autorizzate dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (cfr. Cass.,
Sez. II, n. 142/2014).
Alla stregua di tali principi, nel caso de quo si rende necessario accertare se la ditta opposta abbia fornito la prova di aver eseguito le opere oggetto di contestazione e se la stessa, avvalendosi anche di elementi presuntivi conformi ai criteri di cui all'art. 2729 cod. civ., abbia dimostrato che le variazioni progettuali venivano autorizzate dalla società opponente, sicchè:"una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato" (cfr. Cass., Sez. II,
n. 9796/2011).
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che la società opponente ha autorizzato i lavori aggiuntivi in corso d'opera; che la ha preavvisato che tali variazioni avrebbero comportato un amento CP_1
dei prezzi;
che i lavori extra sono stati regolarmente eseguiti.
All' udienza del 15.01.2024 , in sede di interpello, il titolare della sig. , ha CP_1 CP_1
confermato di aver comunicato alla in data 27.05.2020, a mezzo email, le lavorazioni Pt_1
aggiuntive richieste dalla con riserva di quantificarne il costo a fine attività. Ha altresì Pt_1
precisato che non vi è stata alcuna variazione dei prezzi relativi alle lavorazioni già preventivate, ma che il costo delle opere extra, richieste e non previste nel preventivo originario, è stato quantificato all'esito della loro esecuzione.
Alla stessa udienza del 15.01.2024 , in sede di interrogatorio formale deferito dalla controparte , il
Sig. legale rappresentante della ha affermato che le lavorazioni contestate non Parte_2 Pt_1
fossero aggiuntive perché già presenti nel preventivo del 13.05.2020.
Tale affermazione risulta,però, smentita dallo stesso preventivo datato 13.05.2020, nel quale sono indicati soltanto tre interventi (scavo della fossa per ascensore, getto della platea di fondazione e nolo/montaggio/smontaggio del ponteggio).
7 Al contrario, le dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della confermano in modo CP_1 univoco, preciso e circostanziato che le variazioni delle opere furono eseguite su esplicita richiesta della durante l'esecuzione delle opere. A formulare le richieste fu direttamente il Sig. Pt_1 spesso presente in cantiere assieme al figlio. In particolare il teste, il Sig. Persona_1 [...]
, dipendente con qualifica di operaio dal 2016, all'udienza il 04.03.2024, ha Tes_1 CP_1 dichiarato che le richieste di variazione delle opere gli erano state formulate personalmente dal
Sig. Tali richieste corrispondono alle lavorazioni elencate nel punto 3)a della memoria di Pt_2 parte opposta ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ovvero: aumento volumetria scavo fossa ascensore, murature perimetrali, demolizioni per apertura vani porta, architravi, fori ed assistenza con piattaforma aerea, nolo e montaggio/smontaggio ponteggio, anche a sbalzo, prolungamento nolo ponteggio, trasporti a discarica ecc. Nello specifico, il teste ha dichiarato “…… il sig.
[...]
mi chiedeva personalmente delle lavorazioni aggiuntive consistenti nell'aumento di Per_1
volumetria dello scavo fossa ascensore. Riguardo, poi, agli altri lavori aggiuntivi indicati nel capo che mi è stato letto, preciso che il sig. alla fine del mese di maggio 2020 mi chiese di Pt_2
realizzarli tutti. Di tali lavorazioni io poi riferivo al titolare della società Sig. CP_1 [...]
. Tutte le lavorazioni richieste dal sig. furono realizzate e consegnate a fine settembre CP_1 Pt_2
del 2020. Allorquando il sig. per conto della unitamente al proprio figlio veniva Pt_2 Pt_1
sul cantiere, si incontrava con il titolare della sig. . In tale circostanza, ero CP_1 CP_1 presente quando commissionò al sig. i lavori aggiuntivi e, nell'occasione, sentii anche che CP_1
l'ammontare di tali lavori si aggirava intorno ai 9mila/10mila euro”.
Il teste, Sig. , operaio edile della ha confermato le suddette circostanze. Testimone_2 CP_1
All'udienza del 27.06.2025 ha riferito “ …… sul cantiere si presentarono i sig.ri padre e Pt_2
figlio, e dissero a noi operai quali dovevano essere le lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle che la nostra impresa ci aveva indicato. A seguito di ciò, abbiamo informato il titolare della . Pt_5
Successivamente si incontrarono i sig.ri con il titolare della per stabilire i lavori Pt_2 Pt_5
aggiuntivi da eseguire ed il costo. Il titolare della , sig. , comunicò il costo Pt_5 CP_1 di tali lavori che all'incirca ammontava tra € 9.000,00 e 10.000,00”.
A fronte di una ricostruzione precisa e dettagliata dei testi di parte opposta, le dichiarazioni dei testi della risultano, al contrario, generiche e del tutto inidonee a confutarla. Pt_1
Appaiono, infatti, contraddittorie le dichiarazioni rese dal teste, Sig. , tecnico Testimone_3 istallatore della e cognato di , il quale, all'udienza del 04.03.2024, ha Pt_1 Parte_6 affermato di non conoscere le pattuizioni tra le parti: “ Non sono a conoscenza di quanto fu pattuito inizialmente tra la e la per i lavori relativi alla realizzazione dell'ascensore” . CP_1 Pt_1
Successivamente ha poi affermato che non furono apportate varianti ai lavori originari, specificando
8 che tra le opere edili per l'installazione dell'ascensore era già compresa l'apertura dei varchi di accesso al vano ascensore. Tale affermazione è smentita tanto dal preventivo del 13.05.2020 nel quale, giova ripetere, erano indicati soltanto tre interventi, quanto dalle dichiarazioni dei testi di parte opposta, i quali hanno invece riferito che l'apertura dei varchi e la modifica dello scavo furono richiesti dalla in corso d'opera. Pt_1
A nulla rileva, infine, la testimonianza del Sig. il quale , escusso all'udienza del Testimone_4
27.06.2024, ha dichiarato di intrattenere rapporti personali con l'amministratore della società Pt_1
da oltre 20 anni, di conoscere i fatti di causa in quanto riferiti dallo stesso di essere passato Pt_2
“ un paio di volte “ sul cantiere, e di non poter riferire sui lavori eseguiti, non essendo tecnico.
La sua testimonianza de relato è priva di riscontri ( Cfr. Cass. Sez.I, sentenza n.569 del 15.01.2015)
e non fornisce alcun dettaglio per smentire quanto dichiarato dai testi della CP_1
Le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta consentono, quindi, in ragione del loro carattere circostanziato e preciso di affermare che la ha eseguito tutte le variazioni richieste dalla CP_1
; che i lavori extra furono completati entro settembre del 2020; che il Sig. comunicò Pt_1 CP_1 sul cantiere al Sig. una stima di lavori extra compresa tra la somma di € 9.000 e €10.000. Pt_2
Tale stima trovò poi riscontro nella successiva nota contabile del 03.12.2020 che quantifica i lavori nella somma di € 9.638,00 ( fattura n.87/2000).
Nella fattispecie de qua, la società ha, dunque, assolto all'onere probatorio Controparte_1 su di essa gravante, avendo prodotto in atti i documenti, fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio – e avendone compiutamente provato il contenuto con l'espletata istruttoria.
Viceversa, sussisteva l'onere, non assolto, a carico della società debitrice di dimostrare Parte_1 il proprio adempimento, ovvero di provare di aver effettuato il versamento della somma dovuta, nonché che le ulteriori prestazioni eseguite dalla rimaste insolute, non fossero state da essa CP_1 richieste né autorizzate.
2. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla volta all'ottenimento del Parte_1
pagamento di Euro 9.000,00 quale saldo residuo per l'appalto del 24.04.2018 (fornitura e posa di una piattaforma elevatrice in Afragola, Via Giovanni XXIII, palazzina di proprietà del Sig. Parte_3
, per il prezzo pattuito di Euro 25.000,00), si osserva quanto segue.
[...]
L'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria gravava sulla società che ha spiegato domanda riconvenzionale, la quale era tenuta a dimostrare: la sussistenza del rapporto contrattuale, la puntuale esecuzione delle opere oggetto del contratto e l'avvenuto versamento parziale della somma di Euro 16.000,00.
9 Al riguardo, la ha assolto al proprio onus probandi esclusivamente in relazione al Parte_1
primo profilo, avendo prodotto in atti il contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Ha inoltre affermato di avere ricevuto il pagamento di Euro 16.000,00 a mezzo bonifici bancari.
Tuttavia, la ha eccepito di aver corrisposto alla ulteriori Euro 9.000,00, di CP_1 Parte_1 cui Euro 4.000,00 in contanti al Sig. proprietario dell'immobile interessato ai Parte_3
lavori dell'immobile (documentando il pagamento con una quietanza in data 21.09.2018) ed Euro
5.000,00 in contanti al Sig. Persona_1
La generica contestazione della sull'autenticità della quietanza, non seguita da Parte_1
un'istanza di verificazione della scrittura privata, è da ritenersi infondata, stante la giurisprudenza unanime della Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 311/2020 e n. 16557/2019), la quale richiede una contestazione specifica e non meramente generica per privare il documento della sua efficacia probatoria.
In definitiva, la sebbene abbia provato l'esistenza del rapporto, non ha fornito la prova Parte_1
della esecuzione delle opere contrattuali. Inoltre, non ha fornito elementi per escludere in modo certo il pagamento delle ulteriori somme sostenute dalla controparte, né ha dimostrato di aver sollecitato il pagamento del saldo nel lungo lasso di tempo (dal 2018) antecedente la presente lite.
In difetto di tali prove, la domanda riconvenzionale va rigettata.
3. Anche la domanda riconvenzionale con cui la , chiede la condanna della Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di Euro 2.500,00 (fattura n. 51/2020) – a titolo di Controparte_1
indebito o, in subordine, di arricchimento senza causa –, risulta infondata.
In tal caso, la era tenuta a fornire la prova dell'effettiva esecuzione del pagamento;
Pt_1
della carenza della causa debendi, ovvero della mancanza del rapporto giustificativo all'origine del versamento e dell'effettivo ingresso della somma nel patrimonio della CP_1
Dagli atti di causa emerge in modo incontroverso che il bonifico emesso dalla Parte_1
ammontava ad Euro 2.440,00, e non già alla somma di Euro 2.500,00 , ed è relativo alla fattura n.50/2020, emessa a seguito di lavori effettuati dalla nel 2018 in Quarto alla Via Gandhi. Pt_1
La ha, poi, fornito prova documentale (estratto conto) del mancato accredito della somma CP_1
richiesta dalla a titolo di indebito sul proprio conto corrente. Pt_1
Il pagamento, quindi, non si è perfezionato, stante la mancata entrata del denaro nella sfera di disponibilità della . Controparte_1
In difetto di tale elemento, non può trovare applicazione la disciplina della ripetizione dell'indebito, non essendosi verificato alcun trasferimento patrimoniale a favore della CP_1
Conseguentemente, non sussistono i presupposti né per l'azione di indebito, né per quella di
10 arricchimento senza causa, non potendosi in alcun modo configurare una obbligazione restitutoria in capo alla ditta opposta.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione della va rigettata ed il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 9395/2021 va dichiarato definitivamente esecutivo.
Per i motivi sopra indicati vanno rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla società opponente. Va, altresì, rigettata anche la domanda della diretta ad CP_1 CP_1
ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, non ravvisandosi il requisito della mala fede o colpa grave, atteso che l'opposizione proposta, seppure infondata, risulta astrattamente suscettibile di vaglio giurisprudenziale.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi del giudizio, con attribuzione all'Avv. Francesco Castaldo , dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9395/2021, così decide:
1.rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9395/2021( R.G.
23838/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2.rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dalla .; Parte_1
3.rigetta la domanda di condanna di cui all'art.96 cpc, avanzata dalla Controparte_1
4.condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso, in favore della Parte_1
in persona legale rappresentante p.t. , delle spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in euro 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesco Castaldo, anticipatario.
Così deciso in Napoli, in data 25.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa
AR NO.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3356/2022 R.G. avente ad oggetto: contratto d'opera
TRA
( p. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elett.te dom.ta in Napoli, Centro Direzionale, Isola F3, presso lo studio dell'Avv. Felice De Simone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo il giudizio.
Opponente
E
(p. Iva: ), in persona legale rappresentante p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli, in Cardito (NA), al Corso C. Battisti CP_1
n.145 , presso lo studio dell' Avv. Francesco Castaldo dal quale è rappresentata e difesa,invirtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte, ex art. 127 ter cpc, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 07.07.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione notificato in data 09.02.2022, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9395/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data
21.12.2021 e notificato in data 31.12.2021, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma complessiva di € 9.638,00 oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo ed oltre le spese di procedura ingiuntiva. Nell'atto di opposizione, la esponeva: Parte_1
- che in data 25.07.2019, il Condominio sito in Napoli alla Via Leopardi n. 130 appaltava alla Pt_1
la realizzazione di un ascensore esterno oleodinamico per la capienza di quattro persone e per
[...]
tre vani per l'importo complessivo di euro 52.600,00 (doc. 1);
1 - che la affidava alla la realizzazione della fondazione per Parte_1 Controparte_1 il vano ascensore presso il suddetto fabbricato e per l'esecuzione dei lavori veniva stimata la spesa di euro 1.800,00 con il preventivo numero 2020/406 del 13.05.2020;
- che con mail del 27.05.2020( comunicazione n. 2020/464), la comunicava alla CP_1 Parte_1
: “In riferimento al preventivo per i lavori in Via Leopardi, con la presente, alla luce del prosieguo dei lavori, comunica che si sono verificate e sono state necessarie delle lavorazioni aggiuntive: modifica ed integrazione ponteggio, modifiche superficie e volumetria fondazione ascensore.
Essendo tali lavori non comunicatici con congruo anticipo si riserva di quantificare e contabilizzare la differenza di lavorazioni eseguite”;
- che i lavori venivano eseguiti nel mese di giugno 2020 e trascorsi circa due mesi, in data 23.07.2020, la emetteva fattura n. 51/2020 per l'importo di euro 1.800,00 oltre accessori di cui al CP_1
preventivo del 13.05.2020, con oggetto lavori in corso Via Leopardi 130 in Napoli, saldata dalla con bonifico del 05.08.2020; Pt_1
- che, in data 03.12.2020, la rilevava nel cassetto elettronico la fattura oggetto del decreto Pt_1
ingiuntivo con causale fattura a saldo di euro 9.638,00, per cui contestava immediatamente con pec del 04.12.2020 tale fattura ribadendo che i lavori erano stati già pagati;
- che la precisava che in data 24.04.2018 la appaltava alla la fornitura e la Pt_1 CP_1 Pt_1
posa in opera di nuova piattaforma elevatrice per disabili da eseguire in Afragola alla Via Giovanni
XXIII nella palazzina di proprietà di per la somma di euro 25.000,00; Parte_3
- che i suddetti lavori in Afragola venivano eseguiti e mai contestati;
tuttavia, la opposta provvedeva a corrispondere solo parte delle somme pattuite alle seguenti modalità: fattura n. 53/2018 del
03.05.2018 di euro 6.000 pagata a mezzo bonifico bancario;
- fattura n. 138/2018 del 25.09.2018 di euro 5.000 pagata a mezzo assegno del 21.09.2018 Credit Agricole n. 50513 623039690, fattura n.
215/2019 (con dicitura acconto lavori) del 13.12.2019 di euro 5.000 pagata a mezzo assegno del
13.12.2019 Credit Agricole n. 0226788441-09;
- che, pertanto, la per i predetti lavori era creditrice della della residua somma di Pt_1 CP_1 euro 9.000, pari alla differenza dell'importo pattuito di euro 25.000,00 e la somma corrisposta di euro
16.000,00;
- che per mero disguido la pagava alla a mezzo bonifico del 13.10.2020 la somma Pt_1 CP_1
di euro 2.500,00 relativa alla fattura n. 51/2020 priva di qualsiasi causale: lavori vari eseguiti nel
2018/19 come da nota contabile trasmessa via mail il 13.05.2020;
- che, con riguardo ai lavori aggiuntivi realizzati dalla la opponente eccepiva che non vi CP_1
era stata comunicazione preventiva degli stessi e che, pertanto, non era stata autorizzata la realizzazione di tale variazione delle opere;
2 - che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo non era dovuta in quanto i lavori erano già stati saldati;
- che vi era sproporzione tra preventivo e somma richiesta per cui chiedeva la condanna della CP_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. evidenziando la sproporzione tra preventivo e somma richiesta.
[...]
L'opponente formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Revocare e/o dichiarare invalido o inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli opposto;
2) Nel merito, rigettare le pretese ex adverso azionate perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
3) Per l'effetto della spiegata riconvenzionale condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 9.000;
4) Per l'effetto della ulteriore spiegata riconvenzionale condannare la convenuta al pagamento in favore della (a titolo di indebito o subordinatamente a titolo di arricchimento senza giusta Pt_1
causa) della somma di euro 2.500 di cui alla fattura 50 del 2021 con contestuale emissione della relativa nota di credito della stessa;
5) Condannare la ricorrente al risarcimento del danno in favore della società e per lite temeraria ex articolo 96 cpc;
6) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
B) Si costituiva in giudizio, in data 19.05.2022, la impugnando i motivi Controparte_1
di opposizione. In particolare, la ditta opposta deduceva:
- che la aveva affidato alla la realizzazione della fondazione Parte_1 Controparte_1
per vano ascensore presso il fabbricato sito in Napoli, alla Via Leopardi, 130;
- che i lavori venivano eseguiti a regola d'arte senza alcuna contestazione;
- che la procedeva a pagamenti parziali di talché non veniva corrisposta la somma di euro Pt_1
9.638,00 come da fattura n. 87 del 03.12.2020;
- che il preventivo iniziale era pari ad Euro 1.800,00, oltre Iva, per l'esecuzione di opere edili aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto di elevazione;
- che, iniziati i lavori, la incaricava la di eseguire lavori aggiuntivi a quelli Pt_1 CP_1
inizialmente richiesti, con conseguente variazione del prezzo;
-che la opposta, onde evitare contestazioni future, con nota del 27.05.2020 indicava i lavori aggiuntivi richiesti dalla opponente, elencandoli e preavvisando che ciò avrebbe comportato una variazione del prezzo;
- che la domanda riconvenzionale spiegata dalla relativa al credito pari ad Euro 9.000,00 per Pt_1
lavori del 2018 era destituita di fondamento in quanto la aveva già effettuato pagamenti CP_1
3 completi (Euro 6000,00 a mezzo bonifico bancario;
Euro 5.000,00 a mezzo assegno n.
50513623039690; Euro 5.000,00 a mezzo assegno n. 0226788441-09; Euro 5.000,00 in contanti, giusta quietanza liberatoria;
Euro 4.000 in contanti corrisposti dal Sig. , quale Parte_3 proprietario dell'immobile interessato ai lavori);
- che in ordine alla richiesta di rimborso pari ad Euro 2.500,00, la riferiva di non aver CP_1
ricevuto tale somma in data 13.10.2020, esibendo estratto conto.
La chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. Confermare il decreto ingiuntivo n. 9395/2021 e per l'effetto condannare la “
[...]
” P.IVA , corrente in Napoli, alla via Giustiniano, 283, in persona del Parte_4 P.IVA_1
L.r.p.t., Sig. , CF. , nato il [...], in [...], pec: Parte_2 CodiceFiscale_1
di pagare IMMEDIATAMENTE in favore del ricorrente, per le causali Email_1
indicate in premessa, ed entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma complessiva di €. 9.638,00 oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla data della singola fattura emessa sino alla data del saldo effettivo, di cui alla fattura sopra specificata, quale corrispettivo per le forniture suindicate, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetaria, oltre interessi moratori ex D. LGS n. 231/2002 dalla data delle singole fatture, al soddisfo;
2. Concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n.9395/21;
3.Condannare la al pagamento di spese, diritti e onorari del presente procedimento e Pt_1
successivi, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre le spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4.Rigettare le domande riconvenzionali perché infondate e non provate per le motivazioni meglio illustrate al punto B) della presente comparsa;
5. Condannare parte opponente al risarcimento dei danni ex. art.96 cpc. Emettere ogni e più opportuno provvedimento”.
C) All'udienza del 23.05.2022, il G.I. rigettava l'istanza dell'opposta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, nonché l'istanza dell'opponente di concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. entrambe le parti chiedevano interrogatorio formale ed escussione testi come indicato nelle suddette e rispettive memorie. Il G.I. ammetteva le istanze istruttorie come articolate nell'ordinanza del 20.03.2023. All'udienza del 07.07.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
D) Con comparsa conclusionale depositata in data 03.10.2025 la osservava che le Parte_1
richieste della si fondavano esclusivamente su fatture emesse unilateralmente, senza prova CP_1
4 di lavori aggiuntivi autorizzati. Inoltre, non risultava prova scritta di un accordo per lavori extra rispetto al preventivo iniziale. Osservava che le prove testimoniali e documentali confermavano l'inesistenza di un accordo per lavori aggiuntivi, il pagamento integrale dei lavori originariamente pattuiti e la contestazione tempestiva della fattura per l'importo di Euro 9.368,00.
Pertanto, concludeva affinché il Tribunale, in via principale, accogliesse l'opposizione e revocasse il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, dichiarasse l'inesistenza del credito vantato da in CP_1
ogni caso, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese.
E) Con comparsa conclusionale depositata in data 07.10.2025, la ribadiva Controparte_1
la legittimità del credito pari ad Euro 9.368,00 per i lavori extra. Osservava che le prove testimoniali e i documenti confermavano che l'esecuzione dei lavori aggiuntivi costituiva variazione d'opera autorizzata dal committente. Evidenziava,poi, la presenza della fattura nel cassetto fiscale della
Riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , eccepiva che la stessa Parte_1 Pt_1
fosse infondata e tardiva, non supportata da documentazione idonea e smentita dalle risultanze contabili e testimoniali.
Pertanto, concludeva affinché il Tribunale accogliesse integralmente le domande avanzate dalla CP_1
con rigetto di tutte le avverse domande ed eccezioni e con concessione della provvisoria
[...]
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese.
Con memoria di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la infine, osservava come la domanda CP_1 riconvenzionale – proposta per il rimborso di Euro 2.500,00 – fosse infondata in fatto ed in diritto.
L'unico bonifico disposto dalla a proprio favore, infatti, risultava pari ad Euro 2.440,00 ed Pt_1 era riferibile a lavori diversi, eseguiti in Via Gandhi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Così riassunti i termini della controversia, in punto di diritto, si evidenzia che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, sicchè instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Pertanto, “il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) dovrà essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo” (Cass. 20613/11).
5 La giurisprudenza di merito e di legittimità sostiene, inoltre, che il creditore debba solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ( cfr. Cass. 27.01.2010, n. 1741). In tal caso, trova applicazione il principio secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Trib. DE 10/4/18, n. 628;
Trib. DE 31/5/18, n. 994; Trib. DE 3/5/18, n. 776; Trib. DE, 7/6/18, n. 1048; Trib.
DE 21/3/19, n.410 ). Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento , gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto in senso sostanziale, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (Trib. DE
23.08.2017, n. 1432). Recentemente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20597 del 27.06.2022 ha precisato che l'opponente ha l'onere di contestare specificamente la pretesa creditoria dell'opposto, al fine di dimostrare l'invalidità o l'infondatezza del credito, sicchè se non contesta specificamente i fatti allegati dall'opposto, questi ultimi si considerano pacifici e possono essere posti a fondamento della decisione (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 16.05. 2019, n. 13240).
Nel caso di specie, la ha fornito la prova della fondatezza del proprio Controparte_1
diritto di credito, producendo in giudizio il preventivo e le note attestanti i lavori per cui è causa.
In particolare ha prodotto il preventivo Prot: 2020_0406 del 13.05.2020, avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione di fondazione per ascensore presso fabbricato sito in Napoli” portante la somma di Euro 1.800,00, oltre Iva;
la nota“Comunicazione lavorazioni” Prot_out: 2020_464 del 27.05.2020 con cui comunicava alla la realizzazione degli ulteriori lavori autorizzati in corso d'opera ; la Pt_1
nota contabile prott:2020_1122 del 03.12.2020 con cui rendeva edotta la dei lavori eseguiti Pt_1
nel cantiere di Napoli in Via G. Leopardi quantificandoli in Euro 9.400,00.
Dal canto suo, la società opponente, ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo Parte_1
ritenendo la pretesa ex adverso azionata dalla inammissibile, infondata e non provata. CP_1
In particolare, la pur non avendo negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le Parte_1 parti, ha eccepito di non aver mai richiesto né autorizzato le varianti in corso d'opera. Al contrario, la società opposta ha dichiarato che tali varianti, necessarie per la corretta installazione dell'ascensore, sono state eseguite proprio su sua richiesta e con l' autorizzazione dell'opponente.
Ciò posto, si rileva che le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, sono state necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto.
6 In materia di variazioni contrattuali in corso d'opera, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito che il contratto di appalto, in quanto contratto a forma libera, è soggetto ad un regime probatorio differenziato a seconda della provenienza dell'iniziativa delle variazioni delle opere. Nel caso in cui le variazioni aggiuntive siano assunte su iniziativa dell'appaltatore, è necessario che le stesse siano preventivamente autorizzate per iscritto dal committente. Viceversa, ove le variazioni discendano da iniziativa del committente, l'appaltatore ha la facoltà di provare con tutti mezzi consentiti, comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. cfr.
Cass., Sez. II, n. 40122/2021).
Quindi, all'appaltatore è consentito dimostrare, anche attraverso presunzioni, che le variazioni in oggetto siano state autorizzate dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (cfr. Cass.,
Sez. II, n. 142/2014).
Alla stregua di tali principi, nel caso de quo si rende necessario accertare se la ditta opposta abbia fornito la prova di aver eseguito le opere oggetto di contestazione e se la stessa, avvalendosi anche di elementi presuntivi conformi ai criteri di cui all'art. 2729 cod. civ., abbia dimostrato che le variazioni progettuali venivano autorizzate dalla società opponente, sicchè:"una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato" (cfr. Cass., Sez. II,
n. 9796/2011).
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che la società opponente ha autorizzato i lavori aggiuntivi in corso d'opera; che la ha preavvisato che tali variazioni avrebbero comportato un amento CP_1
dei prezzi;
che i lavori extra sono stati regolarmente eseguiti.
All' udienza del 15.01.2024 , in sede di interpello, il titolare della sig. , ha CP_1 CP_1
confermato di aver comunicato alla in data 27.05.2020, a mezzo email, le lavorazioni Pt_1
aggiuntive richieste dalla con riserva di quantificarne il costo a fine attività. Ha altresì Pt_1
precisato che non vi è stata alcuna variazione dei prezzi relativi alle lavorazioni già preventivate, ma che il costo delle opere extra, richieste e non previste nel preventivo originario, è stato quantificato all'esito della loro esecuzione.
Alla stessa udienza del 15.01.2024 , in sede di interrogatorio formale deferito dalla controparte , il
Sig. legale rappresentante della ha affermato che le lavorazioni contestate non Parte_2 Pt_1
fossero aggiuntive perché già presenti nel preventivo del 13.05.2020.
Tale affermazione risulta,però, smentita dallo stesso preventivo datato 13.05.2020, nel quale sono indicati soltanto tre interventi (scavo della fossa per ascensore, getto della platea di fondazione e nolo/montaggio/smontaggio del ponteggio).
7 Al contrario, le dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della confermano in modo CP_1 univoco, preciso e circostanziato che le variazioni delle opere furono eseguite su esplicita richiesta della durante l'esecuzione delle opere. A formulare le richieste fu direttamente il Sig. Pt_1 spesso presente in cantiere assieme al figlio. In particolare il teste, il Sig. Persona_1 [...]
, dipendente con qualifica di operaio dal 2016, all'udienza il 04.03.2024, ha Tes_1 CP_1 dichiarato che le richieste di variazione delle opere gli erano state formulate personalmente dal
Sig. Tali richieste corrispondono alle lavorazioni elencate nel punto 3)a della memoria di Pt_2 parte opposta ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ovvero: aumento volumetria scavo fossa ascensore, murature perimetrali, demolizioni per apertura vani porta, architravi, fori ed assistenza con piattaforma aerea, nolo e montaggio/smontaggio ponteggio, anche a sbalzo, prolungamento nolo ponteggio, trasporti a discarica ecc. Nello specifico, il teste ha dichiarato “…… il sig.
[...]
mi chiedeva personalmente delle lavorazioni aggiuntive consistenti nell'aumento di Per_1
volumetria dello scavo fossa ascensore. Riguardo, poi, agli altri lavori aggiuntivi indicati nel capo che mi è stato letto, preciso che il sig. alla fine del mese di maggio 2020 mi chiese di Pt_2
realizzarli tutti. Di tali lavorazioni io poi riferivo al titolare della società Sig. CP_1 [...]
. Tutte le lavorazioni richieste dal sig. furono realizzate e consegnate a fine settembre CP_1 Pt_2
del 2020. Allorquando il sig. per conto della unitamente al proprio figlio veniva Pt_2 Pt_1
sul cantiere, si incontrava con il titolare della sig. . In tale circostanza, ero CP_1 CP_1 presente quando commissionò al sig. i lavori aggiuntivi e, nell'occasione, sentii anche che CP_1
l'ammontare di tali lavori si aggirava intorno ai 9mila/10mila euro”.
Il teste, Sig. , operaio edile della ha confermato le suddette circostanze. Testimone_2 CP_1
All'udienza del 27.06.2025 ha riferito “ …… sul cantiere si presentarono i sig.ri padre e Pt_2
figlio, e dissero a noi operai quali dovevano essere le lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle che la nostra impresa ci aveva indicato. A seguito di ciò, abbiamo informato il titolare della . Pt_5
Successivamente si incontrarono i sig.ri con il titolare della per stabilire i lavori Pt_2 Pt_5
aggiuntivi da eseguire ed il costo. Il titolare della , sig. , comunicò il costo Pt_5 CP_1 di tali lavori che all'incirca ammontava tra € 9.000,00 e 10.000,00”.
A fronte di una ricostruzione precisa e dettagliata dei testi di parte opposta, le dichiarazioni dei testi della risultano, al contrario, generiche e del tutto inidonee a confutarla. Pt_1
Appaiono, infatti, contraddittorie le dichiarazioni rese dal teste, Sig. , tecnico Testimone_3 istallatore della e cognato di , il quale, all'udienza del 04.03.2024, ha Pt_1 Parte_6 affermato di non conoscere le pattuizioni tra le parti: “ Non sono a conoscenza di quanto fu pattuito inizialmente tra la e la per i lavori relativi alla realizzazione dell'ascensore” . CP_1 Pt_1
Successivamente ha poi affermato che non furono apportate varianti ai lavori originari, specificando
8 che tra le opere edili per l'installazione dell'ascensore era già compresa l'apertura dei varchi di accesso al vano ascensore. Tale affermazione è smentita tanto dal preventivo del 13.05.2020 nel quale, giova ripetere, erano indicati soltanto tre interventi, quanto dalle dichiarazioni dei testi di parte opposta, i quali hanno invece riferito che l'apertura dei varchi e la modifica dello scavo furono richiesti dalla in corso d'opera. Pt_1
A nulla rileva, infine, la testimonianza del Sig. il quale , escusso all'udienza del Testimone_4
27.06.2024, ha dichiarato di intrattenere rapporti personali con l'amministratore della società Pt_1
da oltre 20 anni, di conoscere i fatti di causa in quanto riferiti dallo stesso di essere passato Pt_2
“ un paio di volte “ sul cantiere, e di non poter riferire sui lavori eseguiti, non essendo tecnico.
La sua testimonianza de relato è priva di riscontri ( Cfr. Cass. Sez.I, sentenza n.569 del 15.01.2015)
e non fornisce alcun dettaglio per smentire quanto dichiarato dai testi della CP_1
Le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta consentono, quindi, in ragione del loro carattere circostanziato e preciso di affermare che la ha eseguito tutte le variazioni richieste dalla CP_1
; che i lavori extra furono completati entro settembre del 2020; che il Sig. comunicò Pt_1 CP_1 sul cantiere al Sig. una stima di lavori extra compresa tra la somma di € 9.000 e €10.000. Pt_2
Tale stima trovò poi riscontro nella successiva nota contabile del 03.12.2020 che quantifica i lavori nella somma di € 9.638,00 ( fattura n.87/2000).
Nella fattispecie de qua, la società ha, dunque, assolto all'onere probatorio Controparte_1 su di essa gravante, avendo prodotto in atti i documenti, fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio – e avendone compiutamente provato il contenuto con l'espletata istruttoria.
Viceversa, sussisteva l'onere, non assolto, a carico della società debitrice di dimostrare Parte_1 il proprio adempimento, ovvero di provare di aver effettuato il versamento della somma dovuta, nonché che le ulteriori prestazioni eseguite dalla rimaste insolute, non fossero state da essa CP_1 richieste né autorizzate.
2. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla volta all'ottenimento del Parte_1
pagamento di Euro 9.000,00 quale saldo residuo per l'appalto del 24.04.2018 (fornitura e posa di una piattaforma elevatrice in Afragola, Via Giovanni XXIII, palazzina di proprietà del Sig. Parte_3
, per il prezzo pattuito di Euro 25.000,00), si osserva quanto segue.
[...]
L'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria gravava sulla società che ha spiegato domanda riconvenzionale, la quale era tenuta a dimostrare: la sussistenza del rapporto contrattuale, la puntuale esecuzione delle opere oggetto del contratto e l'avvenuto versamento parziale della somma di Euro 16.000,00.
9 Al riguardo, la ha assolto al proprio onus probandi esclusivamente in relazione al Parte_1
primo profilo, avendo prodotto in atti il contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Ha inoltre affermato di avere ricevuto il pagamento di Euro 16.000,00 a mezzo bonifici bancari.
Tuttavia, la ha eccepito di aver corrisposto alla ulteriori Euro 9.000,00, di CP_1 Parte_1 cui Euro 4.000,00 in contanti al Sig. proprietario dell'immobile interessato ai Parte_3
lavori dell'immobile (documentando il pagamento con una quietanza in data 21.09.2018) ed Euro
5.000,00 in contanti al Sig. Persona_1
La generica contestazione della sull'autenticità della quietanza, non seguita da Parte_1
un'istanza di verificazione della scrittura privata, è da ritenersi infondata, stante la giurisprudenza unanime della Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 311/2020 e n. 16557/2019), la quale richiede una contestazione specifica e non meramente generica per privare il documento della sua efficacia probatoria.
In definitiva, la sebbene abbia provato l'esistenza del rapporto, non ha fornito la prova Parte_1
della esecuzione delle opere contrattuali. Inoltre, non ha fornito elementi per escludere in modo certo il pagamento delle ulteriori somme sostenute dalla controparte, né ha dimostrato di aver sollecitato il pagamento del saldo nel lungo lasso di tempo (dal 2018) antecedente la presente lite.
In difetto di tali prove, la domanda riconvenzionale va rigettata.
3. Anche la domanda riconvenzionale con cui la , chiede la condanna della Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di Euro 2.500,00 (fattura n. 51/2020) – a titolo di Controparte_1
indebito o, in subordine, di arricchimento senza causa –, risulta infondata.
In tal caso, la era tenuta a fornire la prova dell'effettiva esecuzione del pagamento;
Pt_1
della carenza della causa debendi, ovvero della mancanza del rapporto giustificativo all'origine del versamento e dell'effettivo ingresso della somma nel patrimonio della CP_1
Dagli atti di causa emerge in modo incontroverso che il bonifico emesso dalla Parte_1
ammontava ad Euro 2.440,00, e non già alla somma di Euro 2.500,00 , ed è relativo alla fattura n.50/2020, emessa a seguito di lavori effettuati dalla nel 2018 in Quarto alla Via Gandhi. Pt_1
La ha, poi, fornito prova documentale (estratto conto) del mancato accredito della somma CP_1
richiesta dalla a titolo di indebito sul proprio conto corrente. Pt_1
Il pagamento, quindi, non si è perfezionato, stante la mancata entrata del denaro nella sfera di disponibilità della . Controparte_1
In difetto di tale elemento, non può trovare applicazione la disciplina della ripetizione dell'indebito, non essendosi verificato alcun trasferimento patrimoniale a favore della CP_1
Conseguentemente, non sussistono i presupposti né per l'azione di indebito, né per quella di
10 arricchimento senza causa, non potendosi in alcun modo configurare una obbligazione restitutoria in capo alla ditta opposta.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione della va rigettata ed il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 9395/2021 va dichiarato definitivamente esecutivo.
Per i motivi sopra indicati vanno rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla società opponente. Va, altresì, rigettata anche la domanda della diretta ad CP_1 CP_1
ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, non ravvisandosi il requisito della mala fede o colpa grave, atteso che l'opposizione proposta, seppure infondata, risulta astrattamente suscettibile di vaglio giurisprudenziale.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi del giudizio, con attribuzione all'Avv. Francesco Castaldo , dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9395/2021, così decide:
1.rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9395/2021( R.G.
23838/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2.rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dalla .; Parte_1
3.rigetta la domanda di condanna di cui all'art.96 cpc, avanzata dalla Controparte_1
4.condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso, in favore della Parte_1
in persona legale rappresentante p.t. , delle spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in euro 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesco Castaldo, anticipatario.
Così deciso in Napoli, in data 25.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa
AR NO.
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