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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 E Rappresentante_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede GI - Via Luigi Canali 12 06100
GI PG
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - SI - GI - Str.fratte 2/i L Strozzacapponi 06100 GI PG
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220001369710000 GIOCHI-LOTTERIE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220001369710000 GIOCHI-LOTTERIE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220001369710000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220016109402000 GIOCHI-LOTTERIE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220016109402000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di GI, la ricorrente società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1
e Rappresentante_2, in persona dei legali rappresentanti, ha impugnato le cartelle di pagamento n. 080 2022 0001369710 000 (GIOCHI-LOTTERIE 2014, 2015 e 2016) e n. 080 2022 0016109402 000
(GIOCHI-LOTTERIE 2015 e 2016), mediante le quali l'Agente per la SI, richiede (a seguito di accertamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per gli anni d'imposta dal
2014 al 2016) rispettivamente la somma di € 144.251,55 e di € 203.367,27, a seguito di iscrizione provvisoria derivante dalla sentenza resa dalla CGT di I grado di GI n. 24/2022 (di reiezione dei ricorsi 316/2020; 461/2020; 462/2020; 465/2020; 466/2020; 12/2021; 163/2021; 173/2021), impugnata in appello.
1.1. Assume la parte ricorrente che le notifiche sono invalide perché provenienti da indirizzo pec inesistente;
evoca il difetto di sottoscrizione, l'errata quantificazione delle somme dovute, violazione dell'articolo 7 dello statuto del contribuente, nonché per vizio di motivazione. Chiede la “sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento”, perché la decisione che fonda il presupposto dell'emissione e notifica della cartella di pagamento non è definitiva, e quel procedimento, e questo, sarebbero legati da un rapporto di pregiudizialità.
1.2. Si è costituita l'Agente della SI, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Con decreto monocratico del 17.12.2022 di accoglimento dell'istanza cautelare urgente, le cartelle sono state sospese;
dopo una serie di rinvii, con ordinanza n. 248/24, resa a seguito dell'udienza dell'11 novembre 2024, il processo è stato rinviato per la pendenza in Cassazione del processo tributario definito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n. 230/2024); a seguito di ulteriore rinvio dell'udienza del 17 marzo 2025, all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre vagliare la richiesta di sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di cassazione, sulla decisione della Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n. 230/2024), che ha confermato la decisione resa dalla CGT di I grado di GI n. 24/2022, alla base delle cartelle in questa sede gravate.
3.1. Sebbene in un primo tempo la Corte abbia ravvisato l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio, si ritiene, melius re perpensa, che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”
(sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700); - anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,
è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez.
VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che:
- la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado e pure una sentenza d'appello;
- un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole (sia di I che di II Grado).
Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenze (quella della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quella dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità delle cartelle gravate perché provenienti da indirizzo pec (Email_4) non risultante nei pubblici registri.
4.1. Come emerge da altre decisioni rese da questa Corte proprio su questo punto (ex aliis sentenze nn.
134/01/2022 dep. 23.05.2022 e 231/01/2022 dep. 19.07.2022), le quali possono ritenersi integralmente richiamate perché condivise dal Collegio, è stato osservato che il prefisso notifica.acc. contraddistingue l'articolazione dell'indirizzo PEC con il quale vengono effettuate le notifiche e le comunicazioni provenienti dall' Agenzia SI, così come il prefisso protocollo contraddistingue l'articolazione dell'indirizzo
PEC al quale il privato può indirizzare le proprie comunicazioni destinate all' Agenzia SI (Email_6). E' indubbio che l'indirizzo PEC da cui sono state notificate le cartelle Email_4 sia oggettivamente riferibile all'Agenzia delle Entrate SI il cui dominio @pec.agenziariscossione.gov..it inserito nei pubblici elenchi non poteva lasciare dubbi in ordine alla provenienza degli atti.
4.2. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione (sentenza 15979/2022 del 18/05/2022) nella quale si è affermato il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (procura.generale.
Email_5), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca).
Nel caso in esame la notifica proviene dichiaratamente dal mittente: Agenzia delle entrate-SI e l'indirizzo di posta del mittente (Email_4) contiene l'url del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate – riscossione.
4.3. La medesima sentenza delle Sezioni Unite da ultimo citata ha comunque ritenuto applicabile, ad abundantiam, la regola della sanatoria della nullità delle notificazioni, poiché “la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto”. Non è revocabile in dubbio l'effetto sanante di qualsiasi vizio di notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza (cd. esso raggiungimento dello scopo;
Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio
2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto le cartelle di pagamento giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione AdER che l'ha emessa.
5. L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione non coglie nel segno.
5.1. Fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata) - vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass., n. 11458 del 2012; Cass., ordinanza n. 1545 del 22.01.2018).
Orbene, sulla base di tale principio la Suprema Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n.
26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,
Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); […] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso […]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del
1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv. l. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n.
26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
5.2. Si consideri infine che il ruolo e la successiva cartella di pagamento sono atti a natura vincolata senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, sicché non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, della legge 241/1990).
6. In relazione al quantum contestato, l'eventuale esistenza di un parziale pagamento della pretesa originaria non costituisce un vizio della cartella, ma può valere al fine di concordare con l'amministrazione fiscale modalità di pagamento che tengano conto di quanto già versato.
7. Con ulteriore censura la ricorrente evoca la violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, per insufficiente indicazione della modalità di presentazione del ricorso. L'omissione o erronea indicazione delle modalità e del termine per proporre ricorso non determina ex se l'invalidità dell'atto, ma, integrando una mera irregolarità, può al più dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza del diritto di presentare il ricorso giurisdizionale, qualora tali indicazioni mancanti o inesatte non consentano al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa (cfr. Cass., II, 27/01/2020, n. 1740).
8. La censura di nullità delle cartelle per difetto di motivazione è parimenti infondata, non solo perché la motivazione si è rivelata sufficientemente idonea a far comprendere le ragioni sostanziali in fatto e in diritto dell'adozione del provvedimento gravato;
ma anche perché la società ricorrente ha immediatamente compreso che le cartelle sono conseguenti ai giudizi che aveva instaurato presso questa Corte di Giustizia avverso gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta di riferimento emessi dall'Agenzia delle Dogane (ricorsi 316/2020; 461/2020; 462/2020; 465/2020; 466/2020; 12/2021;
163/2021; 173/2021).
9. Quei ricorsi sono stati riuniti, decisi - e respinti - con sentenza di questa Corte n. 24/2022 e decisi - e respinti - con sentenza della Corte di II Grado n. 230/2024. Quest'ultima pronuncia, come informa il
Contribuente, è oggetto di un ricorso per la sua cassazione.
9.1. Consegue a ciò che le ulteriori argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie.
Ed è chiaro che questa Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
10. In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare, in favore l'Agenzia delle Dogane di
GI, le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 (cinquemilacinquecento,00), oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 E Rappresentante_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede GI - Via Luigi Canali 12 06100
GI PG
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - SI - GI - Str.fratte 2/i L Strozzacapponi 06100 GI PG
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220001369710000 GIOCHI-LOTTERIE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220001369710000 GIOCHI-LOTTERIE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220001369710000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220016109402000 GIOCHI-LOTTERIE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220016109402000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di GI, la ricorrente società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1
e Rappresentante_2, in persona dei legali rappresentanti, ha impugnato le cartelle di pagamento n. 080 2022 0001369710 000 (GIOCHI-LOTTERIE 2014, 2015 e 2016) e n. 080 2022 0016109402 000
(GIOCHI-LOTTERIE 2015 e 2016), mediante le quali l'Agente per la SI, richiede (a seguito di accertamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per gli anni d'imposta dal
2014 al 2016) rispettivamente la somma di € 144.251,55 e di € 203.367,27, a seguito di iscrizione provvisoria derivante dalla sentenza resa dalla CGT di I grado di GI n. 24/2022 (di reiezione dei ricorsi 316/2020; 461/2020; 462/2020; 465/2020; 466/2020; 12/2021; 163/2021; 173/2021), impugnata in appello.
1.1. Assume la parte ricorrente che le notifiche sono invalide perché provenienti da indirizzo pec inesistente;
evoca il difetto di sottoscrizione, l'errata quantificazione delle somme dovute, violazione dell'articolo 7 dello statuto del contribuente, nonché per vizio di motivazione. Chiede la “sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento”, perché la decisione che fonda il presupposto dell'emissione e notifica della cartella di pagamento non è definitiva, e quel procedimento, e questo, sarebbero legati da un rapporto di pregiudizialità.
1.2. Si è costituita l'Agente della SI, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Con decreto monocratico del 17.12.2022 di accoglimento dell'istanza cautelare urgente, le cartelle sono state sospese;
dopo una serie di rinvii, con ordinanza n. 248/24, resa a seguito dell'udienza dell'11 novembre 2024, il processo è stato rinviato per la pendenza in Cassazione del processo tributario definito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n. 230/2024); a seguito di ulteriore rinvio dell'udienza del 17 marzo 2025, all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre vagliare la richiesta di sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di cassazione, sulla decisione della Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n. 230/2024), che ha confermato la decisione resa dalla CGT di I grado di GI n. 24/2022, alla base delle cartelle in questa sede gravate.
3.1. Sebbene in un primo tempo la Corte abbia ravvisato l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio, si ritiene, melius re perpensa, che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”
(sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700); - anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,
è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez.
VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che:
- la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado e pure una sentenza d'appello;
- un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole (sia di I che di II Grado).
Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenze (quella della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quella dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità delle cartelle gravate perché provenienti da indirizzo pec (Email_4) non risultante nei pubblici registri.
4.1. Come emerge da altre decisioni rese da questa Corte proprio su questo punto (ex aliis sentenze nn.
134/01/2022 dep. 23.05.2022 e 231/01/2022 dep. 19.07.2022), le quali possono ritenersi integralmente richiamate perché condivise dal Collegio, è stato osservato che il prefisso notifica.acc. contraddistingue l'articolazione dell'indirizzo PEC con il quale vengono effettuate le notifiche e le comunicazioni provenienti dall' Agenzia SI, così come il prefisso protocollo contraddistingue l'articolazione dell'indirizzo
PEC al quale il privato può indirizzare le proprie comunicazioni destinate all' Agenzia SI (Email_6). E' indubbio che l'indirizzo PEC da cui sono state notificate le cartelle Email_4 sia oggettivamente riferibile all'Agenzia delle Entrate SI il cui dominio @pec.agenziariscossione.gov..it inserito nei pubblici elenchi non poteva lasciare dubbi in ordine alla provenienza degli atti.
4.2. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione (sentenza 15979/2022 del 18/05/2022) nella quale si è affermato il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (procura.generale.
Email_5), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca).
Nel caso in esame la notifica proviene dichiaratamente dal mittente: Agenzia delle entrate-SI e l'indirizzo di posta del mittente (Email_4) contiene l'url del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate – riscossione.
4.3. La medesima sentenza delle Sezioni Unite da ultimo citata ha comunque ritenuto applicabile, ad abundantiam, la regola della sanatoria della nullità delle notificazioni, poiché “la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto”. Non è revocabile in dubbio l'effetto sanante di qualsiasi vizio di notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza (cd. esso raggiungimento dello scopo;
Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio
2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto le cartelle di pagamento giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione AdER che l'ha emessa.
5. L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione non coglie nel segno.
5.1. Fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata) - vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass., n. 11458 del 2012; Cass., ordinanza n. 1545 del 22.01.2018).
Orbene, sulla base di tale principio la Suprema Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n.
26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,
Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); […] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso […]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del
1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv. l. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n.
26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
5.2. Si consideri infine che il ruolo e la successiva cartella di pagamento sono atti a natura vincolata senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, sicché non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, della legge 241/1990).
6. In relazione al quantum contestato, l'eventuale esistenza di un parziale pagamento della pretesa originaria non costituisce un vizio della cartella, ma può valere al fine di concordare con l'amministrazione fiscale modalità di pagamento che tengano conto di quanto già versato.
7. Con ulteriore censura la ricorrente evoca la violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, per insufficiente indicazione della modalità di presentazione del ricorso. L'omissione o erronea indicazione delle modalità e del termine per proporre ricorso non determina ex se l'invalidità dell'atto, ma, integrando una mera irregolarità, può al più dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza del diritto di presentare il ricorso giurisdizionale, qualora tali indicazioni mancanti o inesatte non consentano al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa (cfr. Cass., II, 27/01/2020, n. 1740).
8. La censura di nullità delle cartelle per difetto di motivazione è parimenti infondata, non solo perché la motivazione si è rivelata sufficientemente idonea a far comprendere le ragioni sostanziali in fatto e in diritto dell'adozione del provvedimento gravato;
ma anche perché la società ricorrente ha immediatamente compreso che le cartelle sono conseguenti ai giudizi che aveva instaurato presso questa Corte di Giustizia avverso gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta di riferimento emessi dall'Agenzia delle Dogane (ricorsi 316/2020; 461/2020; 462/2020; 465/2020; 466/2020; 12/2021;
163/2021; 173/2021).
9. Quei ricorsi sono stati riuniti, decisi - e respinti - con sentenza di questa Corte n. 24/2022 e decisi - e respinti - con sentenza della Corte di II Grado n. 230/2024. Quest'ultima pronuncia, come informa il
Contribuente, è oggetto di un ricorso per la sua cassazione.
9.1. Consegue a ciò che le ulteriori argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie.
Ed è chiaro che questa Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
10. In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare, in favore l'Agenzia delle Dogane di
GI, le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 (cinquemilacinquecento,00), oltre accessori, se dovuti.