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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 2056/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 04.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2056/2024, vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. IANNIELLO ANNA
,
RICORRENTE
E
con l'avv. SIMEONE ANNA Controparte_1 '
RESISTENTE
E
CP 2, con l'avv. BELLASSAI DANIELA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202400001716000 con particolare riferimento agli avvisi di addebito n. 35720220002896518000 e n. 35720230003187831000 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda, azione ed eccezione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per nullità della notifica dell'atto prodromico, nonché per la relativa decadenza, così come sopra esposto, da intendersi integralmente riportato e trascritto. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare la decadenza dell'ente previdenziale alla notifica dell'avviso di addebito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata estrazione dell'indirizzo pec del destinatario e del mittente dagli appositi registri e la decadenza.
Instaurato il contraddittorio, l'CP_2 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che le contestazioni inerenti l'avviso di addebito n. 35720220002896518000 erano già state sollevata in altro giudizio (r.g. 2100/23)
e che comunque detto avviso di addebito era stato ritualmente notificato a mezzo pec in data 05.12.2022 mentre il secondo avviso n. 35720230003187831000 era stato ritualmente notificato in data 01.01.2024 e che nessuna opposizione era stata proposta dal ricorrente nel termine di cui all'art 24 D. Lgs n. 46/99, motivo per cui parte ricorrente poteva contestare solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva dell'istituto per ogni questione attinente la riscossione.
Controparte 1 si costituiva in giudizio e contestava il ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
eccepiva – a sua volta – il difetto di legittimazione passiva della CP 1 per quanto riguardava la formazione del titolo e la sua notifica e argomentava in merito alla normativa.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 04.11. 2025.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, disciplinata dal comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un elemento procedimentale dell'iter di costituzione del diritto reale di garanzia, finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria o previdenziale e, nel contempo, a rendere noti gli elementi del costituendo diritto. Si tratta di un atto preliminare del procedimento che assolve alla essenziale funzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente o all'assicurato della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente o assicurato medesimo, così da garantirne il diritto di difesa in fase precontenziosa (Cass. civ. ss. uu. n. 19667/2014 cit.).
Compiuta tale considerazione, l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardante vizi formali deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica ex art 617 c.p.c. oltre detto termine si possono esaminare solo le contestazioni successive alla formazione del titolo.
In merito alla notifica dell'atto presupposto si osserva quanto a seguito:
L'art. 26 DPR 602/73, disponeva: “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
A decorrere dal 22.10.2015 "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all all'indirizzo di posta elettronica risultanteControparte_3 dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo
57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82."
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio
è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e a certificare il momento in cui è avvenuta la consegna.
Il perfezionamento della notifica a mezzo pec, ex artt 6 DPR n°68/2005 e art 48, comma 2, Dl n°82/2005, è, quindi, analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 35720220002896518000 risulta ritualmente notificato a mezzo pec in data 05.12.2022 e l'avviso di addebito n. n.
35720230003187831000 risulta notificato in data 01.01.2024 (all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese); notifica che il Supremo Collegio con ordinanza n. 17464 del 30.05.2022 ha ritenuto valida poiché “assimilabile alla sede legale".
Priva di rilievo appare l'eccezione circa l'avvenuto invio della cartella da pec non registrate nei pubblici registri, poiché l'obbligo di utilizzo di pec estratte da pubblici registri attiene ai destinatari non al mittente.
Alla luce di siffatti rilievi il ricorso deve pertanto essere respinto.
La dichiarazione di esenzione depositata dalla parte ricorrente impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Compensa le spese di giudizio.
Cassino 05.11.2025
Il Giudice Onorario
LE NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 2056/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 04.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2056/2024, vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. IANNIELLO ANNA
,
RICORRENTE
E
con l'avv. SIMEONE ANNA Controparte_1 '
RESISTENTE
E
CP 2, con l'avv. BELLASSAI DANIELA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202400001716000 con particolare riferimento agli avvisi di addebito n. 35720220002896518000 e n. 35720230003187831000 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda, azione ed eccezione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per nullità della notifica dell'atto prodromico, nonché per la relativa decadenza, così come sopra esposto, da intendersi integralmente riportato e trascritto. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare la decadenza dell'ente previdenziale alla notifica dell'avviso di addebito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata estrazione dell'indirizzo pec del destinatario e del mittente dagli appositi registri e la decadenza.
Instaurato il contraddittorio, l'CP_2 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che le contestazioni inerenti l'avviso di addebito n. 35720220002896518000 erano già state sollevata in altro giudizio (r.g. 2100/23)
e che comunque detto avviso di addebito era stato ritualmente notificato a mezzo pec in data 05.12.2022 mentre il secondo avviso n. 35720230003187831000 era stato ritualmente notificato in data 01.01.2024 e che nessuna opposizione era stata proposta dal ricorrente nel termine di cui all'art 24 D. Lgs n. 46/99, motivo per cui parte ricorrente poteva contestare solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva dell'istituto per ogni questione attinente la riscossione.
Controparte 1 si costituiva in giudizio e contestava il ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
eccepiva – a sua volta – il difetto di legittimazione passiva della CP 1 per quanto riguardava la formazione del titolo e la sua notifica e argomentava in merito alla normativa.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 04.11. 2025.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, disciplinata dal comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un elemento procedimentale dell'iter di costituzione del diritto reale di garanzia, finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria o previdenziale e, nel contempo, a rendere noti gli elementi del costituendo diritto. Si tratta di un atto preliminare del procedimento che assolve alla essenziale funzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente o all'assicurato della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente o assicurato medesimo, così da garantirne il diritto di difesa in fase precontenziosa (Cass. civ. ss. uu. n. 19667/2014 cit.).
Compiuta tale considerazione, l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardante vizi formali deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica ex art 617 c.p.c. oltre detto termine si possono esaminare solo le contestazioni successive alla formazione del titolo.
In merito alla notifica dell'atto presupposto si osserva quanto a seguito:
L'art. 26 DPR 602/73, disponeva: “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
A decorrere dal 22.10.2015 "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all all'indirizzo di posta elettronica risultanteControparte_3 dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo
57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82."
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio
è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e a certificare il momento in cui è avvenuta la consegna.
Il perfezionamento della notifica a mezzo pec, ex artt 6 DPR n°68/2005 e art 48, comma 2, Dl n°82/2005, è, quindi, analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 35720220002896518000 risulta ritualmente notificato a mezzo pec in data 05.12.2022 e l'avviso di addebito n. n.
35720230003187831000 risulta notificato in data 01.01.2024 (all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese); notifica che il Supremo Collegio con ordinanza n. 17464 del 30.05.2022 ha ritenuto valida poiché “assimilabile alla sede legale".
Priva di rilievo appare l'eccezione circa l'avvenuto invio della cartella da pec non registrate nei pubblici registri, poiché l'obbligo di utilizzo di pec estratte da pubblici registri attiene ai destinatari non al mittente.
Alla luce di siffatti rilievi il ricorso deve pertanto essere respinto.
La dichiarazione di esenzione depositata dalla parte ricorrente impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Compensa le spese di giudizio.
Cassino 05.11.2025
Il Giudice Onorario
LE NA