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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BRAGONI DANIELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_iva
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace 7/15 56124 Pisa PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 087 2025 00132634 70 000 IVA-ALTRO 2024
- RUOLO n. 2025/550161 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere con vittoria di spese. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 087 2025 00132634 70 000 portante il ruolo iscritto dall'Agenzia delle Entrate per omesso mancato pagamento di IVA relativa al primo trimestre 2024, pari a € 1.000,00, oltre accessori. Assumeva la società contribuente di aver regolarmente effettuato i versamenti dovuti entro i termini di legge, per un totale di € 2.647,99, ma l'Agenzia delle Entrate non ebbe a considerare un pagamento di € 1.000,00 effettuato il 19/09/2023, inizialmente riferito ad altro tributo e successivamente corretto con cambio codice tributo tramite pratica CIVIS autorizzata. Nonostante le numerose istanze di riesame e richieste di autotutela presentate, l'Agenzia ha respinto le richieste, sostenendo che il versamento non fosse tecnicamente abbinabile alla dichiarazione del periodo d'imposta 2024. Affermava, pertanto, la ricorrente la illegittimità della cartella impugnata, deducendo i seguenti motivi:
1. Errata applicazione dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972.
2. Violazione dell'art. 10-quater della Legge n. 212/2000, che prevede l'obbligo di autotutela in caso di errori manifesti.
3. Violazione del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, aggravando inutilmente il procedimento. Insisteva, pertanto, per l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, sottolineando di aver tentato di risolvere la questione senza ricorrere al contenzioso. Si costituiva in giudizio l'A.E. e rilevava: il ruolo emesso era corretto poiché il sistema non aveva rilevato il versamento di 1.000 euro al momento del controllo automatizzato a causa del mancato abbinamento con la comunicazione dei dati della liquidazione periodica del 1° sem. 2024 del primo;
tuttavia, considerando il successivo versamento effettuato dalla contribuente, ha emesso un provvedimento di sgravio della cartella impugnata, onde chiedeva dichiararsi la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Sul punto, la difesa erariale evidenziava che il ruolo emesso era corretto, essendo basato sul mancato versamento rilevato dal controllo automatizzato e, poi, che la società non aveva mai impugnato il diniego espresso dall'Ufficio, mai impugnato e, nonostante ciò, l'Ufficio ha comunque tenuto conto del versamento successivo e ha emesso il provvedimento di sgravio, dimostrando di aver agito correttamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva: stante l'intervenuto sgravio del ruolo non è in discussione la cessazione della materia del contendere e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.46 d.legs. n.546/'92, peraltro richiesta concordemente da entrambe le parti. Permane, invece, il contraddittorio in punto di spese di lite su cui è necessario pronunciarsi in forza della nota sentenza Cort.Cost. n.274/'05. Dunque, ad avviso di questo giudice non pare che possa essere messo in discussione il diritto della società contribuente a vedersi sgravato il ruolo, quand'anche fosse stato ab origine legittimamente emesso, al momento della richiesta di abbinamento del versamento di €.1.000,00 che la Phone Island aveva documentato essere intervenuto per imposta non dovuta. Ciò posto, rileva qui verificare se la mancata impugnazione del diniego alla istanza di autotutela obbligatoria a mente dell'art.10quater lett.f) L.n.212/'00 potesse, in astratto, nel presente contenzioso porsi come ostativo dell'accoglimento del ricorso così come dedotto dall'A.E.. La risposta è negativa e ciò per le seguenti ragioni: è principio enunciato dalla Suprema Corte (ord. n. 34796/'24) e qui condiviso che il contribuente non può utilizzare l'impugnazione del diniego di autotutela per aggirare la decadenza derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo. Invero, non è questa la fattispecie che qui ci occupa, posto che l'istanza avanzata dalla ricorrente per chiedere il riesame in sede di auto-tutela ancora non era stata preceduta dalla notificazione di alcun atto impositivo. Ciò posto, l'art. 10-quater L.n.212/'00 prevede l'autotutela obbligatoria in specifici casi di manifesta illegittimità, tra cui alla lettera f) è previsto la "mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti". Quando ricorre una di queste fattispecie, l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'annullamento anche senza istanza di parte, e il diniego di tale autotutela obbligatoria è espressamente impugnabile secondo la recente riforma del processo tributario. Tuttavia, il diniego opposto o tacito alla richiesta di annullamento dell'atto, ancorchè impugnabile, non può considerarsi estrinsecazione di pretesa impositiva e, pertanto, non è idoneo a cristallizzare il credito tributario che, piuttosto, come avvenuto nella presente fattispecie necessita per il suo soddisfacimento di notifica del ruolo e cartella di pagamento. Conseguentemente, il silenzio o diniego dell'A.F. sull'istanza di autotutela non costituisce un atto impositivo autonomo ma rappresenta il mantenimento dello status quo e, dunque, la cartella di pagamento successiva manifesta per la prima volta in forma tipica e definitiva la pretesa tributaria, consentendo al contribuente di far valere tutte le proprie ragioni difensive, incluse quelle relative al mancato abbinamento del pagamento. Pertanto, va dichiarata la soccombenza virtuale della A.E. e per l'effetto condannata rifondere le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, oltre rimborso CUT in ragione di € 60,00.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BRAGONI DANIELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_iva
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace 7/15 56124 Pisa PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 087 2025 00132634 70 000 IVA-ALTRO 2024
- RUOLO n. 2025/550161 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere con vittoria di spese. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 087 2025 00132634 70 000 portante il ruolo iscritto dall'Agenzia delle Entrate per omesso mancato pagamento di IVA relativa al primo trimestre 2024, pari a € 1.000,00, oltre accessori. Assumeva la società contribuente di aver regolarmente effettuato i versamenti dovuti entro i termini di legge, per un totale di € 2.647,99, ma l'Agenzia delle Entrate non ebbe a considerare un pagamento di € 1.000,00 effettuato il 19/09/2023, inizialmente riferito ad altro tributo e successivamente corretto con cambio codice tributo tramite pratica CIVIS autorizzata. Nonostante le numerose istanze di riesame e richieste di autotutela presentate, l'Agenzia ha respinto le richieste, sostenendo che il versamento non fosse tecnicamente abbinabile alla dichiarazione del periodo d'imposta 2024. Affermava, pertanto, la ricorrente la illegittimità della cartella impugnata, deducendo i seguenti motivi:
1. Errata applicazione dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972.
2. Violazione dell'art. 10-quater della Legge n. 212/2000, che prevede l'obbligo di autotutela in caso di errori manifesti.
3. Violazione del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, aggravando inutilmente il procedimento. Insisteva, pertanto, per l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, sottolineando di aver tentato di risolvere la questione senza ricorrere al contenzioso. Si costituiva in giudizio l'A.E. e rilevava: il ruolo emesso era corretto poiché il sistema non aveva rilevato il versamento di 1.000 euro al momento del controllo automatizzato a causa del mancato abbinamento con la comunicazione dei dati della liquidazione periodica del 1° sem. 2024 del primo;
tuttavia, considerando il successivo versamento effettuato dalla contribuente, ha emesso un provvedimento di sgravio della cartella impugnata, onde chiedeva dichiararsi la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Sul punto, la difesa erariale evidenziava che il ruolo emesso era corretto, essendo basato sul mancato versamento rilevato dal controllo automatizzato e, poi, che la società non aveva mai impugnato il diniego espresso dall'Ufficio, mai impugnato e, nonostante ciò, l'Ufficio ha comunque tenuto conto del versamento successivo e ha emesso il provvedimento di sgravio, dimostrando di aver agito correttamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva: stante l'intervenuto sgravio del ruolo non è in discussione la cessazione della materia del contendere e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.46 d.legs. n.546/'92, peraltro richiesta concordemente da entrambe le parti. Permane, invece, il contraddittorio in punto di spese di lite su cui è necessario pronunciarsi in forza della nota sentenza Cort.Cost. n.274/'05. Dunque, ad avviso di questo giudice non pare che possa essere messo in discussione il diritto della società contribuente a vedersi sgravato il ruolo, quand'anche fosse stato ab origine legittimamente emesso, al momento della richiesta di abbinamento del versamento di €.1.000,00 che la Phone Island aveva documentato essere intervenuto per imposta non dovuta. Ciò posto, rileva qui verificare se la mancata impugnazione del diniego alla istanza di autotutela obbligatoria a mente dell'art.10quater lett.f) L.n.212/'00 potesse, in astratto, nel presente contenzioso porsi come ostativo dell'accoglimento del ricorso così come dedotto dall'A.E.. La risposta è negativa e ciò per le seguenti ragioni: è principio enunciato dalla Suprema Corte (ord. n. 34796/'24) e qui condiviso che il contribuente non può utilizzare l'impugnazione del diniego di autotutela per aggirare la decadenza derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo. Invero, non è questa la fattispecie che qui ci occupa, posto che l'istanza avanzata dalla ricorrente per chiedere il riesame in sede di auto-tutela ancora non era stata preceduta dalla notificazione di alcun atto impositivo. Ciò posto, l'art. 10-quater L.n.212/'00 prevede l'autotutela obbligatoria in specifici casi di manifesta illegittimità, tra cui alla lettera f) è previsto la "mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti". Quando ricorre una di queste fattispecie, l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'annullamento anche senza istanza di parte, e il diniego di tale autotutela obbligatoria è espressamente impugnabile secondo la recente riforma del processo tributario. Tuttavia, il diniego opposto o tacito alla richiesta di annullamento dell'atto, ancorchè impugnabile, non può considerarsi estrinsecazione di pretesa impositiva e, pertanto, non è idoneo a cristallizzare il credito tributario che, piuttosto, come avvenuto nella presente fattispecie necessita per il suo soddisfacimento di notifica del ruolo e cartella di pagamento. Conseguentemente, il silenzio o diniego dell'A.F. sull'istanza di autotutela non costituisce un atto impositivo autonomo ma rappresenta il mantenimento dello status quo e, dunque, la cartella di pagamento successiva manifesta per la prima volta in forma tipica e definitiva la pretesa tributaria, consentendo al contribuente di far valere tutte le proprie ragioni difensive, incluse quelle relative al mancato abbinamento del pagamento. Pertanto, va dichiarata la soccombenza virtuale della A.E. e per l'effetto condannata rifondere le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, oltre rimborso CUT in ragione di € 60,00.