CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR LI CC - 16/12/2025 R.G.N. 34758/2025 RA AL SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Gamberini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice dell’esecuzione ha rigettato l'istanza di continuazione proposta dal condannato relativamente a dodici sentenze aventi ad oggetto delitti: di furto tentato e consumato, di furto di cui all'art. 55, comma 9, di cui al d. lgs. n. 231 del 2007, di cui all'art. 163, comma 2, TULPS, di cui agli artt. 56 e 648-ter cod. pen., tutti commessi tra il 14 maggio 2015 e il 21 giugno 2022. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, denunciando quattro vizi con i motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato. Il Tribunale ha disapplicato l'art.671, comma 1 ultimo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce rilievo alla consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che il ricorrente sarebbe stato spinto nel compiere i fatti delittuosi dall’intento di soddisfare la propria esigenza patologica derivante dalla dipendenza da stupefacenti e gioco d'azzardo. Ciò, senza considerare la tossicodipendenza come elemento positivo valutabile ai fini del riconoscimento del vincolo. Invece, questa, accompagnata nel caso al vaglio da ludopatia, genera un bisogno costante e reiterato di denaro e, trattandosi di reati commessi con il fine di procurarsi danaro, ciò dimostra l'esistenza di un disegno unitario.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione. Lo stesso Tribunale riconosce che il ricorrente ha commesso reati della stessa natura trattandosi, in prevalenza, di delitti di furto aggravato, attuati con le medesime finalità di Penale Sent. Sez. 1 Num. 1603 Anno 2026 Presidente: AN IU Relatore: LI AR Data Udienza: 16/12/2025 procurarsi denaro per lo stupefacente e il gioco, negando poi che questi elementi siano espressione di un progetto unitario. La motivazione è contraddittoria perché i reati sono omogenei e la finalità, riconosciuta dallo stesso Giudice dell’esecuzione, è la medesima. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando il soggetto versa in condizioni di tossicodipendenza ricorre un indicatore particolarmente rilevante che va specificamente valutato per chiarire in che termini tale dipendenza possa avere influenzato la spinta al delitto e determinato la programmazione unitaria dei fatti commessi. Si denuncia, altresì, l'erronea applicazione della definizione di medesimo disegno criminoso. L'ordinanza impugnata non tiene conto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di procedere a una comparazione tra i fatti oggetto della decisione, esaminando specificamente le circostanze concrete accertate nelle varie pronunce di merito, onde verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso. Inoltre, si sopravvaluta il dato della distanza geografica tra i luoghi di commissione dei reati, trattandosi di fatti commessi nella stessa area geografica, in particolare a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXin ogni caso, con medesime modalità esecutive e con finalità costante.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione della continuità temporale di numerosi episodi, in particolare, distinguendo le date dei commessi reati in tre gruppi temporali definiti (v. p. 7 del ricorso), nonché segnalando che, in alcuni casi, i reati sono stati commessi a distanza tra loro di un solo giorno, come quelli commessi il 14 e il 15 marzo 2019. L'ordinanza non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che afferma che il provvedimento di rigetto dell'istanza di continuazione deve fare specifica menzione delle condotte cui si riferiscono i provvedimenti di condanna e non può fare un esame che prescinda dall'omogeneità della violazione e della contiguità temporale degli episodi criminosi. La motivazione, dunque, omettere di valutare la possibilità di riconoscimento parziale del vincolo tra gruppi di reato, con particolare riferimento ai reati commessi in XXXXXXXXXnel 2016 e 2017 (sent. n. 1, 2, 4), quelli commessi, nel marzo 2019, a distanza di un solo giorno (sent. n. 6 e 12) l’uno dall’altro, i reati commessi inXXXXXXXX nel 2020 - 2022 (sent. n. 8, 9, 10, 11). L’istanza, invece, è stata rigettata in blocco, senza considerare la possibilità di unificare i reati commessi a distanza temporale breve e comunque nello stesso territorio. Inoltre, si evidenzia che la motivazione è generica e fa riferimento all'occasionalità delle condotte, commesse in luoghi diversi, senza tenere conto espressamente delle specifiche modalità esecutive di tutti i reati. Questi sono delitti contro il patrimonio, commessi con modalità sostanzialmente identiche e finalizzate a procurarsi danaro per le dipendenze di cui soffre il condannato;
inoltre, sono stati commessi a brevissima distanza temporale e nella stessa area geografica.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge ed erronea valutazione dello stato di tossicodipendenza. Lo stato di tossicodipendenza è stato valutato in senso ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione, non anche come condizione che si protrae nel tempo e che può rappresentare il decisivo collante rispetto all’unificazione anche per reati commessi in un esteso lasso temporale. 2 Nella specie, si deduce che il ricorrente è affetto da tossicodipendenza e ludopatia, tutti i reati sono finalizzati a procurarsi danaro, le condotte sono omologhe quanto a finalità e modalità esecutive. A tale finalità fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la tossicodipendenza elemento tale da aver influito sulla spinta a delinquere e sulla programmazione unitaria dei fatti commessi.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Gamberini, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. I motivi primo, secondo e quarto sono fondati nei limiti innanzi indicati. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il Giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, dunque, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo, invece, necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016., Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, pertanto, da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). Sono necessari, infatti, elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 - 01). Inoltre, è noto che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).
1.1.2. Circa la condizione di tossicodipendenza si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'orientamento secondo il quale la condizione di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 3 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. cit.; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, non massimata;
Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Rv. 261490; conf., n. 50716 del 2014, RV. 261490 - 01; n. 33518 del 2010, Rv. 248124 - 01; n. 10797 del 2010, RV. 246373 - 01). A tale ultimo riguardo, consolidato orientamento di legittimità ha affermato che viola l’obbligo di motivazione il Giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione), oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187 – 01). Invero, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490). In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per soggetti tossicodipendenti, ma anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato.
1.1.3. Ciò posto, si evidenzia che la motivazione non è conforme alle indicate linee interpretative perché, da un lato, considera la incontestata condizione di tossicodipendenza come dato negativo (v. ultima parte dell’ordinanza, dove si afferma, per rigettare in toto l’istanza, che tutti i fatti delittuosi hanno la stessa finalità: acquisire denaro per soddisfare la tossicodipendenza da stupefacenti e la ludopatia); dall’altro, è contraddittoria con particolare riferimento a gruppi di reato omogenei per i quali, nell’istanza originariamente proposta, veniva segnalata l’esistenza di tutti gli indici dell’elemento unificante di cui all’art. 81 cod. pen., come per i furti che sono descritti come commessi ai danni di gioiellerie, con le stesse modalità operative o a distanza di tempo ridottissimo (per i fatti commessi in luoghi geografici prossimi e a distanza temporale ridotta, addirittura a un solo giorno, nel mese di marzo 2019 per le sentenze sub 6 e 12).
1.1.4. Anche il terzo motivo presenta profili di fondatezza. Invero, la giurisprudenza di questa Corte evidenzia (tra le altre, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387) come l'elevato arco di tempo di commissione di più reati (nella specie, diversi anni posto che i reati sono stati commessi tra il 2015 e il 2022) non faccia venir meno il dovere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco temporale, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. Si rileva che, nel caso al vaglio, molti episodi sono stati commessi in epoche 4 temporalmente prossime e, per gruppi, anche in luoghi vicini, mentre l’ordinanza indica come ulteriore elemento negativo la commissione dei fatti in luoghi diversi. Del resto, sebbene nell’istanza non risulti espressa richiesta di continuazione per gruppi di reati, si segnalava la prossimità temporale di alcuni fatti, lo stato di tossicodipendenza – risalente al 2014 quanto alla cocaina - specificamente riconosciuto anche in sede di cognizione e si indicava un disturbo della personalità di tipo bipolare risalente a molti anni prima e che, anzi, aveva condotto, in due procedimenti di cognizione, al riconoscimento dell’incapacità di intendere e di volere, parziale, in un procedimento e, nell’altro, di quella totale.
2. Segue pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Giudice dell’esecuzione per nuovo esame, libero nell’esito, ma da svolgersi in ossequio ai richiamati principi di diritto. Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e di salute del condannato che si commentano nella motivazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LI IU AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Gamberini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice dell’esecuzione ha rigettato l'istanza di continuazione proposta dal condannato relativamente a dodici sentenze aventi ad oggetto delitti: di furto tentato e consumato, di furto di cui all'art. 55, comma 9, di cui al d. lgs. n. 231 del 2007, di cui all'art. 163, comma 2, TULPS, di cui agli artt. 56 e 648-ter cod. pen., tutti commessi tra il 14 maggio 2015 e il 21 giugno 2022. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, denunciando quattro vizi con i motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato. Il Tribunale ha disapplicato l'art.671, comma 1 ultimo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce rilievo alla consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che il ricorrente sarebbe stato spinto nel compiere i fatti delittuosi dall’intento di soddisfare la propria esigenza patologica derivante dalla dipendenza da stupefacenti e gioco d'azzardo. Ciò, senza considerare la tossicodipendenza come elemento positivo valutabile ai fini del riconoscimento del vincolo. Invece, questa, accompagnata nel caso al vaglio da ludopatia, genera un bisogno costante e reiterato di denaro e, trattandosi di reati commessi con il fine di procurarsi danaro, ciò dimostra l'esistenza di un disegno unitario.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione. Lo stesso Tribunale riconosce che il ricorrente ha commesso reati della stessa natura trattandosi, in prevalenza, di delitti di furto aggravato, attuati con le medesime finalità di Penale Sent. Sez. 1 Num. 1603 Anno 2026 Presidente: AN IU Relatore: LI AR Data Udienza: 16/12/2025 procurarsi denaro per lo stupefacente e il gioco, negando poi che questi elementi siano espressione di un progetto unitario. La motivazione è contraddittoria perché i reati sono omogenei e la finalità, riconosciuta dallo stesso Giudice dell’esecuzione, è la medesima. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando il soggetto versa in condizioni di tossicodipendenza ricorre un indicatore particolarmente rilevante che va specificamente valutato per chiarire in che termini tale dipendenza possa avere influenzato la spinta al delitto e determinato la programmazione unitaria dei fatti commessi. Si denuncia, altresì, l'erronea applicazione della definizione di medesimo disegno criminoso. L'ordinanza impugnata non tiene conto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di procedere a una comparazione tra i fatti oggetto della decisione, esaminando specificamente le circostanze concrete accertate nelle varie pronunce di merito, onde verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso. Inoltre, si sopravvaluta il dato della distanza geografica tra i luoghi di commissione dei reati, trattandosi di fatti commessi nella stessa area geografica, in particolare a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXin ogni caso, con medesime modalità esecutive e con finalità costante.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione della continuità temporale di numerosi episodi, in particolare, distinguendo le date dei commessi reati in tre gruppi temporali definiti (v. p. 7 del ricorso), nonché segnalando che, in alcuni casi, i reati sono stati commessi a distanza tra loro di un solo giorno, come quelli commessi il 14 e il 15 marzo 2019. L'ordinanza non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che afferma che il provvedimento di rigetto dell'istanza di continuazione deve fare specifica menzione delle condotte cui si riferiscono i provvedimenti di condanna e non può fare un esame che prescinda dall'omogeneità della violazione e della contiguità temporale degli episodi criminosi. La motivazione, dunque, omettere di valutare la possibilità di riconoscimento parziale del vincolo tra gruppi di reato, con particolare riferimento ai reati commessi in XXXXXXXXXnel 2016 e 2017 (sent. n. 1, 2, 4), quelli commessi, nel marzo 2019, a distanza di un solo giorno (sent. n. 6 e 12) l’uno dall’altro, i reati commessi inXXXXXXXX nel 2020 - 2022 (sent. n. 8, 9, 10, 11). L’istanza, invece, è stata rigettata in blocco, senza considerare la possibilità di unificare i reati commessi a distanza temporale breve e comunque nello stesso territorio. Inoltre, si evidenzia che la motivazione è generica e fa riferimento all'occasionalità delle condotte, commesse in luoghi diversi, senza tenere conto espressamente delle specifiche modalità esecutive di tutti i reati. Questi sono delitti contro il patrimonio, commessi con modalità sostanzialmente identiche e finalizzate a procurarsi danaro per le dipendenze di cui soffre il condannato;
inoltre, sono stati commessi a brevissima distanza temporale e nella stessa area geografica.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge ed erronea valutazione dello stato di tossicodipendenza. Lo stato di tossicodipendenza è stato valutato in senso ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione, non anche come condizione che si protrae nel tempo e che può rappresentare il decisivo collante rispetto all’unificazione anche per reati commessi in un esteso lasso temporale. 2 Nella specie, si deduce che il ricorrente è affetto da tossicodipendenza e ludopatia, tutti i reati sono finalizzati a procurarsi danaro, le condotte sono omologhe quanto a finalità e modalità esecutive. A tale finalità fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la tossicodipendenza elemento tale da aver influito sulla spinta a delinquere e sulla programmazione unitaria dei fatti commessi.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Gamberini, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. I motivi primo, secondo e quarto sono fondati nei limiti innanzi indicati. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il Giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, dunque, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo, invece, necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016., Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, pertanto, da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). Sono necessari, infatti, elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 - 01). Inoltre, è noto che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).
1.1.2. Circa la condizione di tossicodipendenza si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'orientamento secondo il quale la condizione di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 3 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. cit.; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, non massimata;
Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Rv. 261490; conf., n. 50716 del 2014, RV. 261490 - 01; n. 33518 del 2010, Rv. 248124 - 01; n. 10797 del 2010, RV. 246373 - 01). A tale ultimo riguardo, consolidato orientamento di legittimità ha affermato che viola l’obbligo di motivazione il Giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione), oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187 – 01). Invero, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490). In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per soggetti tossicodipendenti, ma anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato.
1.1.3. Ciò posto, si evidenzia che la motivazione non è conforme alle indicate linee interpretative perché, da un lato, considera la incontestata condizione di tossicodipendenza come dato negativo (v. ultima parte dell’ordinanza, dove si afferma, per rigettare in toto l’istanza, che tutti i fatti delittuosi hanno la stessa finalità: acquisire denaro per soddisfare la tossicodipendenza da stupefacenti e la ludopatia); dall’altro, è contraddittoria con particolare riferimento a gruppi di reato omogenei per i quali, nell’istanza originariamente proposta, veniva segnalata l’esistenza di tutti gli indici dell’elemento unificante di cui all’art. 81 cod. pen., come per i furti che sono descritti come commessi ai danni di gioiellerie, con le stesse modalità operative o a distanza di tempo ridottissimo (per i fatti commessi in luoghi geografici prossimi e a distanza temporale ridotta, addirittura a un solo giorno, nel mese di marzo 2019 per le sentenze sub 6 e 12).
1.1.4. Anche il terzo motivo presenta profili di fondatezza. Invero, la giurisprudenza di questa Corte evidenzia (tra le altre, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387) come l'elevato arco di tempo di commissione di più reati (nella specie, diversi anni posto che i reati sono stati commessi tra il 2015 e il 2022) non faccia venir meno il dovere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco temporale, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. Si rileva che, nel caso al vaglio, molti episodi sono stati commessi in epoche 4 temporalmente prossime e, per gruppi, anche in luoghi vicini, mentre l’ordinanza indica come ulteriore elemento negativo la commissione dei fatti in luoghi diversi. Del resto, sebbene nell’istanza non risulti espressa richiesta di continuazione per gruppi di reati, si segnalava la prossimità temporale di alcuni fatti, lo stato di tossicodipendenza – risalente al 2014 quanto alla cocaina - specificamente riconosciuto anche in sede di cognizione e si indicava un disturbo della personalità di tipo bipolare risalente a molti anni prima e che, anzi, aveva condotto, in due procedimenti di cognizione, al riconoscimento dell’incapacità di intendere e di volere, parziale, in un procedimento e, nell’altro, di quella totale.
2. Segue pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Giudice dell’esecuzione per nuovo esame, libero nell’esito, ma da svolgersi in ossequio ai richiamati principi di diritto. Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e di salute del condannato che si commentano nella motivazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LI IU AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5