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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
1522/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1522/2025 promossa da:
, nata ad [...] il [...] (codice fiscale ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (codice fiscale ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sabrina Chioffi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Roma (RM), Via A. Colombaroli n. 11, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al Comune di Montopoli di Sabina (RI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno, ciascuno per proprio conto, al proprio personale mantenimento;
1 3. la casa coniugale sita in Montopoli di Sabina (RI), Via Caprareccia n. 61, rimane assegnata alla
IG.ra , con tutto quanto in essa contenuto;
Parte_1
4. il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
5. il figlio minore sarà collocato in modo prevalente presso la madre, con Persona_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita della scuola, sino alla domenica sera alle ore 20.00; il padre terrà altresì con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì, salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola, sino alle ore 19,00, rispettando gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore;
6. durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di capodanno seguendo il principio dell'alternanza, mentre per le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, secondo il criterio dell'alternanza;
7. per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno, comunicando il luogo di destinazione del viaggio, le modalità di pernotto, il mezzo di trasporto e recapiti, garantendo il quotidiano contatto telefonico del figlio con la madre;
8. il padre si obbliga a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, annualmente Pt_1 rivalutato sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
9. le spese straordinarie previamente concordate, salvo quelle che siano frutto di decisioni già assunte (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche, sportive, per le vacanze, scuola privata, attività ludico – ricreative) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Rieti;
10. il diritto a percepire l'assegno unico universale et similia spetterà alla sig.ra . Parte_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2 - Si da atto che le parti hanno concordato che entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, si recheranno dal Notaio Dott. con studio in Roma (RM), Largo Leopoldo Fregoli n. Persona_2
8 -scelto dalla parte acquirente IG.ra per procedere con il trasferimento in favore Parte_1 della IG.ra , del 50% dell'immobile sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Parte_1
Caprareccia n. 61, censito presso il Catasto del Comune di Montopoli di Sabina identificata al F.
22, part. 282, sub. 3, ed annessa pertinenza identificata al F. 22, part. 282, sub. 4, intestato al IG.
, al prezzo di € 50.000,00. La somma di € 50.000,00 sarà corrisposta interamente Parte_2 al IG. , con spese notarili e di trasferimento dell'immobile a carico esclusivo della Parte_2
IG.ra ; Parte_1
- le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio, personale e per quello del figlio minore . Persona_1
CHIEDONO INOLTRE
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01.06.2013, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Montopoli di Sabina al n. 5, anno 201
• ordinare al Comune di Montopoli di Sabina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
11. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
12. i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno, ciascuno per proprio conto, al proprio personale mantenimento;
13. la casa coniugale sita in Montopoli di Sabina (RI), Via Caprareccia n. 61, rimane assegnata alla IG.ra , con tutto quanto in essa contenuto;
Parte_1
14. il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro,
3 tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
15. il figlio minore sarà collocato in modo prevalente presso la madre, con Persona_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita della scuola, sino alla domenica sera alle ore 20.00; il padre terrà altresì con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì, salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola, sino alle ore 19,00, rispettando gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore;
16. durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Capodanno seguendo il principio dell'alternanza, mentre per le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, secondo il criterio dell'alternanza;
17. per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno, comunicando il luogo di destinazione del viaggio, le modalità di pernotto, il mezzo di trasporto e recapiti, garantendo il quotidiano contatto telefonico del figlio con la madre;
18. il padre si obbliga a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, annualmente Pt_1 rivalutato sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
19. le spese straordinarie previamente concordate, salvo quelle che siano frutto di decisioni già assunte (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche, sportive, per le vacanze, scuola privata, attività ludico – ricreative) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Rieti;
20. il diritto a percepire l'assegno unico universale et similia spetterà alla sig.ra . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01.06.2013 in Montopoli di Sabina (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 5, Parte, Serie, Anno 2013), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
4 A tal fine, i ricorrenti, illustrando nel dettagli la propria condizione economica e reddituale, hanno dedotto che: dalla loro unione è nato , il [...]; il regime patrimoniale Persona_1 della famiglia è quello della comunione dei beni;
fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale e, pertanto, questi hanno deciso di separarsi.
Con note scritte depositate per l'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
5 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in Montopoli di Sabina (RI) in data 01.06.2013;
- recepisce le condizioni di separazione concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali concordate relative al trasferimento immobiliare e al rilascio del passaporto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Montopoli di Sabina (RI) (Atto n° 5, Parte, Serie, Anno 2013);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1522/2025 promossa da:
, nata ad [...] il [...] (codice fiscale ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (codice fiscale ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sabrina Chioffi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Roma (RM), Via A. Colombaroli n. 11, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al Comune di Montopoli di Sabina (RI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno, ciascuno per proprio conto, al proprio personale mantenimento;
1 3. la casa coniugale sita in Montopoli di Sabina (RI), Via Caprareccia n. 61, rimane assegnata alla
IG.ra , con tutto quanto in essa contenuto;
Parte_1
4. il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
5. il figlio minore sarà collocato in modo prevalente presso la madre, con Persona_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita della scuola, sino alla domenica sera alle ore 20.00; il padre terrà altresì con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì, salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola, sino alle ore 19,00, rispettando gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore;
6. durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di capodanno seguendo il principio dell'alternanza, mentre per le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, secondo il criterio dell'alternanza;
7. per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno, comunicando il luogo di destinazione del viaggio, le modalità di pernotto, il mezzo di trasporto e recapiti, garantendo il quotidiano contatto telefonico del figlio con la madre;
8. il padre si obbliga a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, annualmente Pt_1 rivalutato sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
9. le spese straordinarie previamente concordate, salvo quelle che siano frutto di decisioni già assunte (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche, sportive, per le vacanze, scuola privata, attività ludico – ricreative) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Rieti;
10. il diritto a percepire l'assegno unico universale et similia spetterà alla sig.ra . Parte_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2 - Si da atto che le parti hanno concordato che entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, si recheranno dal Notaio Dott. con studio in Roma (RM), Largo Leopoldo Fregoli n. Persona_2
8 -scelto dalla parte acquirente IG.ra per procedere con il trasferimento in favore Parte_1 della IG.ra , del 50% dell'immobile sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Parte_1
Caprareccia n. 61, censito presso il Catasto del Comune di Montopoli di Sabina identificata al F.
22, part. 282, sub. 3, ed annessa pertinenza identificata al F. 22, part. 282, sub. 4, intestato al IG.
, al prezzo di € 50.000,00. La somma di € 50.000,00 sarà corrisposta interamente Parte_2 al IG. , con spese notarili e di trasferimento dell'immobile a carico esclusivo della Parte_2
IG.ra ; Parte_1
- le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio, personale e per quello del figlio minore . Persona_1
CHIEDONO INOLTRE
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01.06.2013, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Montopoli di Sabina al n. 5, anno 201
• ordinare al Comune di Montopoli di Sabina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
11. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
12. i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno, ciascuno per proprio conto, al proprio personale mantenimento;
13. la casa coniugale sita in Montopoli di Sabina (RI), Via Caprareccia n. 61, rimane assegnata alla IG.ra , con tutto quanto in essa contenuto;
Parte_1
14. il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro,
3 tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
15. il figlio minore sarà collocato in modo prevalente presso la madre, con Persona_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita della scuola, sino alla domenica sera alle ore 20.00; il padre terrà altresì con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì, salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola, sino alle ore 19,00, rispettando gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore;
16. durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Capodanno seguendo il principio dell'alternanza, mentre per le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, secondo il criterio dell'alternanza;
17. per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno, comunicando il luogo di destinazione del viaggio, le modalità di pernotto, il mezzo di trasporto e recapiti, garantendo il quotidiano contatto telefonico del figlio con la madre;
18. il padre si obbliga a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, annualmente Pt_1 rivalutato sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
19. le spese straordinarie previamente concordate, salvo quelle che siano frutto di decisioni già assunte (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche, sportive, per le vacanze, scuola privata, attività ludico – ricreative) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Rieti;
20. il diritto a percepire l'assegno unico universale et similia spetterà alla sig.ra . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01.06.2013 in Montopoli di Sabina (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 5, Parte, Serie, Anno 2013), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
4 A tal fine, i ricorrenti, illustrando nel dettagli la propria condizione economica e reddituale, hanno dedotto che: dalla loro unione è nato , il [...]; il regime patrimoniale Persona_1 della famiglia è quello della comunione dei beni;
fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale e, pertanto, questi hanno deciso di separarsi.
Con note scritte depositate per l'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
5 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in Montopoli di Sabina (RI) in data 01.06.2013;
- recepisce le condizioni di separazione concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali concordate relative al trasferimento immobiliare e al rilascio del passaporto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Montopoli di Sabina (RI) (Atto n° 5, Parte, Serie, Anno 2013);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6