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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11277.2023 R.A.C.L., promossa da:
IN TR
con il proc. avv. Insalata dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Con ricorso depositato in data 13.10.23, parte ricorrente (nata in data [...]) ha adito questo Giudice chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità n.34023325 in pensione di vecchiaia ctg VOart sin dalla maturazione del diritto CP_2 CP_ con conseguente condanna di al pagamento di quanto dovuto a detto titolo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, già titolare di assegno ordinario dal novembre 2008, detta prestazione non sia stata trasformata in pensione di vecchiaia a dispetto della maturazione del requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi: 15.11.18) e sussistendo il requisito contributivo. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita evidenziando di avere provveduto alla trasformazione siccome richiesta senza che sia derivato alcun aumento dell'importo già conseguito trattandosi di prestazioni entrambe integrate al minimo.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Segue la soccombenza virtuale la definizione delle spese di lite
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
CP_ dichiara cessata la materia del contendere e condanna a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 1453,00 per competenze, oltre accessori ex lege, da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 07/10/2025
OR LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11277.2023 R.A.C.L., promossa da:
IN TR
con il proc. avv. Insalata dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Con ricorso depositato in data 13.10.23, parte ricorrente (nata in data [...]) ha adito questo Giudice chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità n.34023325 in pensione di vecchiaia ctg VOart sin dalla maturazione del diritto CP_2 CP_ con conseguente condanna di al pagamento di quanto dovuto a detto titolo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, già titolare di assegno ordinario dal novembre 2008, detta prestazione non sia stata trasformata in pensione di vecchiaia a dispetto della maturazione del requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi: 15.11.18) e sussistendo il requisito contributivo. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita evidenziando di avere provveduto alla trasformazione siccome richiesta senza che sia derivato alcun aumento dell'importo già conseguito trattandosi di prestazioni entrambe integrate al minimo.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Segue la soccombenza virtuale la definizione delle spese di lite
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
CP_ dichiara cessata la materia del contendere e condanna a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 1453,00 per competenze, oltre accessori ex lege, da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 07/10/2025
OR LA