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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3981/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/01/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO PE-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 giugno 2019, Resistente_1 , ricorre avverso il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso, presentata all'Agenzia delle Entrate di Siracusa pari al 90% delle somme pagate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991, 1992.
Fa presente di avere presentato la superiore istanza di rimborso allo scopo di ottenere la restituzione di tale eccedenza essendo egli residente in un Comune della Provincia di Siracusa colpito dagli eventi sismici del
13 e 16 dicembre 1990.
Fa riferimento alla sentenza n. 20641/07 della Corte di Cassazione, con cui viene statuita l'applicazione del beneficio della definizione agevolata sia ai contribuenti che hanno assolto il debito tributario (con il pagamento del 10% del dovuto ), sia ai contribuenti che hanno interamente pagato le imposte dovute ( con il rimborso del 90% delle imposte versate ).
Chiede, pertanto, che questa Commissione dichiari la illegittimità dell'opposto rifiuto.
Resiste in giudizio l' Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del gravame.
Affermava la Corte adita:
“All'odierna udienza, la Commissione, riunita in camera di consiglio, ritiene che il ricorso possa essere accolto. La richiamata sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità del diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate dai contribuenti residenti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa all'epoca del sisma del 1990, che non abbiano potuto usufruire della definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, della legge 289/2002 e delle successive proroghe.
Come noto, infatti, la richiamata normativa introdusse una particolare forma di sanatoria in favore dei contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma, tramite la quale era possibile definire le imposte dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 che risultavano ancora non versate a seguito di provvedimenti ministeriali emanati per la sospensione e, successivamente per la rateazione delle stesse imposte. Tale agevolazione prevedeva la possibilità di estinguere il debito fiscale versando il 10% delle somme ancora dovute, dedotti i versamenti che nel frattempo fossero stati eseguiti.
I successivi provvedimenti normativi (da ultimo: D.L. n. 300/206, “ decreto milleproroghe”, convertito nella legge n. 17 del 26.2.2007; art. 36 bis della legge n. 31 del 28.2.2008,che prevede l'ultima proroga, che fa decorrere il termine biennale dal 31.3.2008 ) avevano poi riaperto i termini della definizione agevolata per tutti i contribuenti che non ne avevano usufruito in precedenza con la legge 289/2002.
Tale sanatoria differisce radicalmente rispetto alle altre forme di “ condono” che nei vari anni il legislatore ha introdotto per finalità fiscali e finanziarie, le quali solitamente prevedevano la dilazione delle imposte non versate e un abbattimento (parziale o totale delle sanzioni pecuniarie).
La definizione agevolata in questione, invece, consiste in una riduzione del 90% delle imposte dirette e indirette che risultavano effettivamente dovute, senza alcuna sanzione o interesse a favore dell'Erario, con notevole beneficio per i contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma.
La sentenza della Cassazione sopra citata è stata ribadita da numerose altre pronunce della stessa Corte: da ultimo la sentenza n. 9687 del 12 giugno 2012. Conformemente a quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2064/07, questo Collegio ritiene che l'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, nel prevedere la possibilità della definizione agevolata a favore dei soggetti che non avevano pagato i debiti tributari, non può certamente creare una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti più diligenti che invece avevano versato integralmente le imposte sospese a seguito del sisma e, in particolare, ai lavoratori dipendenti le cui imposte vennero a suo tempo trattenute e versate direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta.
Una diversa interpretazione della norma creerebbe una palese disparità di trattamento tra i contribuenti e rappresenterebbe una evidente violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, come rilevato dalla Suprema Corte, la quale ha sancito che”….deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo…..”.
Il ricorrente ha adeguatamente documentato le imposte versate per gli anni 1991-1992, in ordine alle quali, quindi, va riconosciuto il diritto alla restituzione parziale nella misura del 90%. Tali importi non sono stati contestati dall'A.F.
Ne consegue che il ricorso va accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio .“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 15 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Omesso esame di un fatto, decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti;
violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e dei principi stabiliti dalla Commissione
Europea con Decisione (UE) del 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final;
violazione dell'art. 9, comma 17 della L. n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665 della L. n. 190/2014. La sentenza in epigrafe presta il fianco alla censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e di violazione dell'art. 112 c.p.c.
considerato che
nonostante l'esplicita eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo - formulata dalla Difesa Erariale nelle proprie controdeduzioni cui il Contribuente aveva replicato con la Memoria depositata in corso di giudizio - il Giudice di prime cure non l'ha scrutinata. Il
Collegio, contravvenendo alla norma di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992, ha omesso di rilevare, anche d'ufficio, la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta alla genericità dell'istanza di rimborso presentata dal Contribuente, nonché alla mancata allegazione alla stessa di documentazione idonea a comprovare il diritto al rimborso richiesto all'Ente Impositore. Come noto, l'istanza di rimborso deve contenere gli estremi del versamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione al fine di consentire all'Ufficio competente di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni, non può considerarsi tecnicamente formato il silenzio-rifiuto, idoneo a consentire la proposizione del ricorso. L'istanza presentata dal Contribuente era generica, non riportando né gli importi di cui veniva richiesto il rimborso né la documentazione idonea a provare che le imposte fossero state versate. Tale circostanza, determinando una evidente lacuna nell'assolvimento dell'onere della prova posto dall'ordinamento giuridico a carico del
Contribuente, ha fatto si che l'Ufficio non avesse elementi su cui pronunciarsi, né in senso favorevole
(disponendo un rimborso indeterminabile e dalla spettanza indimostrata), né sfavorevole (con un diniego espresso o tacito). Si evidenzia, altresì, che la Commissione Tributaria Provinciale ha omesso di pronunciarsi anche sull'ulteriore eccezione formulata dall'Ufficio in epigrafe - nel merito dell'istanza di rimborso – in relazione alle imposte riferite ai redditi di partecipazione. Ed invero, costituendosi in giudizio, la Difesa
Erariale aveva evidenziato che le imposte delle quali il Contribuente aveva chiesto il rimborso erano riferite anche a redditi di partecipazione percepiti nel triennio 1990-1992 dalla “ Associazione_1 c.f. P.IVA_1” con domicilio fiscale pro tempore in Roma, Indirizzo_1. Si tratta di un reddito assimilabile a quello d'impresa, in quanto naturale riflesso di quello prodotto dalla citata “Associazione professionale”. A tutt'ammettere, il Contribuente avrebbe potuto richiedere il rimborso dell'PE costituita dalle sole ritenute da lavoro dipendente, effettuate nei suoi confronti dal Sostituto d'imposta, come nel seguito indicato: periodo d'imposta 1990, ritenute PE pari a Lire 10.149.000 corrispondenti ad euro 5.241,52. Il 90% ammonta ad euro 4.717,37; periodo d'imposta 1991, ritenute PE pari a Lire 12.957.000 corrispondenti ad euro 6.691,73. Il 90% ammonta ad euro 6.022,56; periodo d'imposta 1992, ritenute PE pari a Lire 15.505.000 corrispondenti ad euro 8.007,66. Il 90% ammonta ad euro 7.206,89; per un totale di euro 17.946,82 a fronte della richiesta di rimborso formulata con il ricorso introduttivo, pari ad euro 96.236,00. Da quanto sopra esposto emerge in maniera incontrovertibile che il Giudice di prime cure ha omesso di vagliare attentamente la documentazione prodotta in giudizio e accogliendo de plano il ricorso ha riconosciuto il rimborso di un importo superiore al 90% delle
Ritenute PE subite dal Contribuente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 17 Gennaio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il dott. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
I giudici di I grado, hanno evidenziato la particolare natura che caratterizza la specifica fattispecie laddove sia l' l'"an" che il "quantum", nel caso in esame, non dipendevano da circostanze legate a fattispecie particolari e specifiche per il richiedente il rimborso, come avviene nella generalità dei casi, ivi compreso quello delle richiamate sentenze della Corte di Cassazione, ma traggono origine da una ben precisa disposizione normativa che della Corte di Cassazione. In ordine a ciò, in ogni caso, non si può che ribadire, così come peraltro ben argomentato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2196/2025, che in tema di rimborso dei tributi degli anni 1990-1991-1992 dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990, al di la del principio generale di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, è stato lo stesso legislatore (art.1 comma 665 DL 91/2014 come modificato dall'art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, inserito dalla legge di conversione n. 123 del 2017) a chiarire che “la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti (Cass. 22/05/2019, n. 13771)” Nel caso in esame, premesso che la ricostruzione normativa e giurisprudenziale operata da controparte nel predetto atto di appello è del tutto disorganica, incompleta, contraddittoria e con richiami a fattispecie non inerenti quella in esame, si rappresenta, in particolare, che non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'unico punto di riferimento ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sia la richiamata la decisione del
14.08.2015 “C(2015) 5549 final” con la quale la Commissione Europea ha chiarito che l'aiuto individuale accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE 1407/2013 o dal regolamento Ce
717/2014 (de minimis) non costituisce aiuto ed è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti. Del tutto impertinenti, infine, le argomentazioni poste da controparte in merito a quanto assunto dai giudici di I grado in ordine alla mancata contestazione degli importi chiesti a rimborso. Infatti, premesso che il contribuente, al di la di quanto in precedenza evidenziato, ha in ogni caso fornito piena prova sulla entità del rimborso spettante quanto asserito dai giudici non inerisce le ragioni giuridiche ed i presupposti di diritto che stanno a fondamento della richiesta di rimborso ma, riguarda semplicemente la corretta determinazione del rimborso sulla base della documentazione prodotta.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 27 Settembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello parzialmente fondato.
Sulla dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dell'istanza di rimborso, la censura dell'Ufficio è infondata. L'appellante assume che l'istanza di rimborso del 26.02.2009,non recando l'indicazione analitica degli importi versati né allegando in quella fase la documentazione comprovante i versamenti, non avrebbe consentito la formazione di un valido silenzio rifiuto, con conseguente inesistenza dell'atto impugnato e inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.18, 19, 22 e 27 del D. Lgs. n.546/1992.
Tale tesi non può essere condivisa alla luce: del quadro normativo speciale dettato: dall'art. 9, comma 17,
L. n.289/2002, in tema di definizione automatica delle posizioni fiscali 1990-1992 per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, che riconosce, per coloro che hanno già versato integralmente le imposte dovute, il diritto al rimborso del 90% di quanto corrisposto al medesimo titolo;
dell'art.1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art.16 octies D. L. n. 91/2017, conv. in L. n.123/2017, che ha: riaperto e stabilizzato la possibilità di richiedere il rimborso per i soggetti interessati;
precisato che la mancanza, in sede di istanza, della documentazione probatoria non integra di per sé causa di rigetto o d'inammissibilità, ma dà luogo ad un confronto con l'Ufficio e alla possibilità di integrazione documentale in sede procedimentale e contenziosa;
della giurisprudenza di legittimità che, in tema di rimborsi connessi al sisma del 1990 e alla disciplina di cui all'art. 9, comma 17, L. n.289/2002, ha chiarito che: il diritto al rimborso trova fondamento in uno ius superveniens favorevole che rende non dovute ex post le somme versate in eccedenza rispetto al 10% (in termini di rideterminazione normativa del dovuto); il difetto di puntuale allegazione documentale in sede di istanza non determina l'inesistenza del silenzio rifiuto, ma rileva esclusivamente sul piano dell'onere probatorio da assolversi nel corso del giudizio, anche mediante produzione documentale successiva. Nella fattispecie, il contribuente ha: depositato in giudizio: copia dell'istanza di rimborso;
le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1990-1992; la documentazione attestante i versamenti effettuati;
quantificato in sede di ricorso il petitum, determinando in euro 96.236,00 l'importo complessivamente richiesto a rimborso, corrispondente – secondo la sua allegazione – al 90% delle imposte versate nel triennio. Tali elementi, considerati nel loro complesso, sono sufficienti a ritenere: formato un silenzio rifiuto impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma
1, lett. g), D. Lgs. n.546/1992; ammissibile il ricorso introduttivo, che individua l'atto (silenzio rifiuto) e l'oggetto della domanda (rimborso delle imposte 1990-1992 nella misura del 90% di quanto versato). L'eventuale incompletezza dell'istanza e la necessità di verifica del quantum attengono al merito della pretesa di rimborso, non all'esistenza dell'atto impugnabile. L'eccezione di inammissibilità, riproposta in appello, va pertanto respinta. Ne consegue che la doglianza di omessa pronuncia ex art.112 c. p. c. – ammesso e non concesso che possa ritenersi sussistente in termini formali – resta comunque priva di incidenza sul decisum, essendo la relativa eccezione infondata nel merito e potendo questa Corte procedere alla sua diretta disamina in sede di gravame.
Diversamente, è fondata, nei limiti di seguito precisati, la censura dell'Ufficio relativa al riconoscimento del rimborso anche con riferimento alle imposte afferenti ai redditi di partecipazione. Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti emerge che: il contribuente, nel triennio 1990-1992, ha percepito, oltre a redditi di lavoro dipendente, fabbricati e capitale, anche redditi di partecipazione derivanti dalla associazione professionale in partecipazione denominata “Associazione_1
”, con domicilio fiscale in Roma;
tali redditi, in base alla prospettazione dell'Ufficio, sono qualificabili – per la loro natura e per la struttura del rapporto – come redditi d'impresa ovvero ad essi assimilabili, costituendo il naturale riflesso del reddito prodotto dall'associazione, che svolge attività economica di tipo imprenditoriale/professionale organizzata. Sulla distinzione tra: redditi da lavoro dipendente (e assimilati) da un lato, e redditi d'impresa e redditi di partecipazione ad attività economiche di impresa dall'altro, si innesta la disciplina di cui: all'art.1, comma 665, L. n. 190/2014, che, nel riconoscere la spettanza del rimborso ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, prevede, per i soggetti che svolgono attività d'impresa, la sospensione e il condizionamento dell'agevolazione alla verifica di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e con i limiti del regime “de minimis”; alla decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 n. C(2015) 5549 final, che ha qualificato come misure di aiuto di Stato – in via generale –
i provvedimenti di riduzione di imposte e contributi dovuti da imprese operanti in aree colpite da calamità naturali in Italia a partire dagli anni '90, imponendo: il rispetto dei limiti de minimis (reg. CE n.1407/2013, reg. CE n.717/2014); ovvero, in alternativa, la prova di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l'aiuto concesso, con divieto di sovracompensazione. La giurisprudenza di legittimità, nel dare attuazione a tali principi, ha chiarito, in via generale, che: per i soggetti che svolgono attività economica di impresa
(indipendentemente dalla forma giuridica e dalla qualificazione formale del reddito), il beneficio di cui all'art.1, comma 665, L. n. 190/2014: è subordinato: al rispetto della soglia “de minimis” sul complesso degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento;
ovvero alla prova del nesso diretto tra danno e agevolazione, secondo l'art.107, par.2, lett. b), TFUE;
non può essere riconosciuto automaticamente e in via generalizzata, pena il contrasto con il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
l'onere della prova del rispetto delle condizioni
(limiti “de minimis” e/o nesso diretto con il danno) incombe sul contribuente che invoca l'agevolazione.
Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che:
1. La sentenza di primo grado ha riconosciuto il rimborso sull'intero importo richiesto (€ 96.236,00), senza procedere ad alcuna distinzione tra: imposte riferite a redditi da lavoro dipendente;
imposte afferenti a redditi di partecipazione (assimilabili a redditi d'impresa).
2. In appello, l'Ufficio ha prospettato in modo specifico: l'esistenza di componenti reddituali qualificabili come redditi di partecipazione ad attività di impresa;
la conseguente necessità di escludere tali redditi dall'ambito oggettivo di applicazione automatica del rimborso, ovvero di subordinarne la riconoscibilità al rispetto del regime sugli aiuti di Stato/de minimis.
3. Il contribuente, pur richiamando in via generale il rispetto della regola “de minimis” e la produzione di autodichiarazione e documenti (doc. n.2, nonché sentenze di legittimità prodotte), non ha fornito una distinta e puntuale dimostrazione: né della quantificazione separata degli importi PE riferibili ai redditi di partecipazione;
né della sussistenza, per tali redditi, dei presupposti di compatibilità con il regime degli aiuti di Stato, in termini di: complessivo ammontare degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento;
assenza di superamento della soglia “de minimis”; ovvero prova di uno specifico nesso diretto tra danni subiti dall'attività economica e agevolazione richiesta, con esclusione di sovracompensazioni.
4. Lo stesso Ufficio, nella parte conclusiva dell'atto di appello, riconosce che – a tutto concedere – il contribuente avrebbe potuto legittimamente ottenere il rimborso limitato al 90% delle ritenute
PE da lavoro dipendente, indicate come segue:
Periodo d'imposta: 1990; Ritenute PE (Lire): 10.149.000; Ritenute PE (Euro): 5.241,52; 90% (Euro):
4.717,37; Totale -
Periodo d'imposta: 1991; Ritenute PE (Lire): 12.957.000; Ritenute PE (Euro): 6.691,73; 90% (Euro):
6.022, 56; Totale -
Periodo d'imposta: 1992; Ritenute PE (Lire): 15.505.000; Ritenute PE (Euro): 8.007,66; 90% (Euro):
7.206,89; Totale 17.946,82.
Tale ricostruzione, fondata sui dati dichiarativi e sui versamenti documentati, non è stata efficacemente contestata dal contribuente con specifiche argomentazioni o con una diversa quantificazione analitica. 5.
Ne deriva che: deve ritenersi raggiunta la prova del diritto al rimborso, limitatamente al 90% delle ritenute
PE da lavoro dipendente, per l'importo complessivo di euro 17.946,82; non risulta, invece, adeguatamente dimostrata la spettanza del rimborso: per la parte afferente a imposte correlate ai redditi di partecipazione ad attività economiche di impresa;
né il rispetto, con riferimento a tali redditi, delle condizioni poste dalla disciplina sugli aiuti di Stato
(limite de minimis / nesso diretto con il danno), gravando sul contribuente l'onere probatorio in tal senso.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va pertanto accolto nei limiti suddetti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso che: il contribuente ha diritto al rimborso del solo importo di euro
17.946,82, pari al 90% delle ritenute PE da lavoro dipendente riferite agli anni 1990-1992, oltre interessi di legge;
per la parte eccedente, relativa alle imposte afferenti ai redditi di partecipazione (assimilabili a redditi d'impresa), la domanda di rimborso va rigettata.
Restano assorbite, per quanto qui occorra, le ulteriori articolazioni dell'appello, segnatamente quelle inerenti al principio di non contestazione e alla dedotta mancata contestazione degli importi in primo grado. È sufficiente rilevare che: nel giudizio di rimborso: il contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d'imposta è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto (an e quantum); l'Amministrazione finanziaria può difendersi “a tutto campo”, prospettando in giudizio anche argomentazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle formulate – o non formulate – in sede amministrativa;
il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non restringe il thema decidendum, né impedisce il controllo giudiziale sulla corretta quantificazione del rimborso, specie quando – come nel caso di specie – l'Ufficio contesta in radice l'esistenza, in parte qua, del diritto al credito vantato.
La parziale fondatezza dell'appello, nei termini già illustrati, rende superflua ogni ulteriore considerazione in merito.
Tenuto conto: della particolarità della vicenda normativa e giurisprudenziale in materia di rimborsi per il sisma
1990; della parziale soccombenza reciproca, atteso che: l'Amministrazione finanziaria vede accolto l'appello in relazione alla parte più consistente dell'importo richiesto a rimborso;
il contribuente ottiene comunque la conferma del proprio diritto al rimborso limitatamente alle ritenute da lavoro dipendente;
si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
riconosce in favore del contribuente Dott. Resistente_1 il diritto al rimborso della somma di euro 17.946,82, pari al 90% delle ritenute PE da lavoro dipendente relative agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, oltre interessi di legge dalla data dell'istanza di rimborso al saldo;
rigetta, per la parte eccedente, la domanda di rimborso proposta dal contribuente, limitatamente alle imposte afferenti ai redditi di partecipazione per gli anni d'imposta 1990-1992;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3981/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/01/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO PE-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 giugno 2019, Resistente_1 , ricorre avverso il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso, presentata all'Agenzia delle Entrate di Siracusa pari al 90% delle somme pagate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991, 1992.
Fa presente di avere presentato la superiore istanza di rimborso allo scopo di ottenere la restituzione di tale eccedenza essendo egli residente in un Comune della Provincia di Siracusa colpito dagli eventi sismici del
13 e 16 dicembre 1990.
Fa riferimento alla sentenza n. 20641/07 della Corte di Cassazione, con cui viene statuita l'applicazione del beneficio della definizione agevolata sia ai contribuenti che hanno assolto il debito tributario (con il pagamento del 10% del dovuto ), sia ai contribuenti che hanno interamente pagato le imposte dovute ( con il rimborso del 90% delle imposte versate ).
Chiede, pertanto, che questa Commissione dichiari la illegittimità dell'opposto rifiuto.
Resiste in giudizio l' Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del gravame.
Affermava la Corte adita:
“All'odierna udienza, la Commissione, riunita in camera di consiglio, ritiene che il ricorso possa essere accolto. La richiamata sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità del diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate dai contribuenti residenti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa all'epoca del sisma del 1990, che non abbiano potuto usufruire della definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, della legge 289/2002 e delle successive proroghe.
Come noto, infatti, la richiamata normativa introdusse una particolare forma di sanatoria in favore dei contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma, tramite la quale era possibile definire le imposte dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 che risultavano ancora non versate a seguito di provvedimenti ministeriali emanati per la sospensione e, successivamente per la rateazione delle stesse imposte. Tale agevolazione prevedeva la possibilità di estinguere il debito fiscale versando il 10% delle somme ancora dovute, dedotti i versamenti che nel frattempo fossero stati eseguiti.
I successivi provvedimenti normativi (da ultimo: D.L. n. 300/206, “ decreto milleproroghe”, convertito nella legge n. 17 del 26.2.2007; art. 36 bis della legge n. 31 del 28.2.2008,che prevede l'ultima proroga, che fa decorrere il termine biennale dal 31.3.2008 ) avevano poi riaperto i termini della definizione agevolata per tutti i contribuenti che non ne avevano usufruito in precedenza con la legge 289/2002.
Tale sanatoria differisce radicalmente rispetto alle altre forme di “ condono” che nei vari anni il legislatore ha introdotto per finalità fiscali e finanziarie, le quali solitamente prevedevano la dilazione delle imposte non versate e un abbattimento (parziale o totale delle sanzioni pecuniarie).
La definizione agevolata in questione, invece, consiste in una riduzione del 90% delle imposte dirette e indirette che risultavano effettivamente dovute, senza alcuna sanzione o interesse a favore dell'Erario, con notevole beneficio per i contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma.
La sentenza della Cassazione sopra citata è stata ribadita da numerose altre pronunce della stessa Corte: da ultimo la sentenza n. 9687 del 12 giugno 2012. Conformemente a quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2064/07, questo Collegio ritiene che l'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, nel prevedere la possibilità della definizione agevolata a favore dei soggetti che non avevano pagato i debiti tributari, non può certamente creare una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti più diligenti che invece avevano versato integralmente le imposte sospese a seguito del sisma e, in particolare, ai lavoratori dipendenti le cui imposte vennero a suo tempo trattenute e versate direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta.
Una diversa interpretazione della norma creerebbe una palese disparità di trattamento tra i contribuenti e rappresenterebbe una evidente violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, come rilevato dalla Suprema Corte, la quale ha sancito che”….deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo…..”.
Il ricorrente ha adeguatamente documentato le imposte versate per gli anni 1991-1992, in ordine alle quali, quindi, va riconosciuto il diritto alla restituzione parziale nella misura del 90%. Tali importi non sono stati contestati dall'A.F.
Ne consegue che il ricorso va accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio .“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 15 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Omesso esame di un fatto, decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti;
violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e dei principi stabiliti dalla Commissione
Europea con Decisione (UE) del 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final;
violazione dell'art. 9, comma 17 della L. n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665 della L. n. 190/2014. La sentenza in epigrafe presta il fianco alla censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e di violazione dell'art. 112 c.p.c.
considerato che
nonostante l'esplicita eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo - formulata dalla Difesa Erariale nelle proprie controdeduzioni cui il Contribuente aveva replicato con la Memoria depositata in corso di giudizio - il Giudice di prime cure non l'ha scrutinata. Il
Collegio, contravvenendo alla norma di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992, ha omesso di rilevare, anche d'ufficio, la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta alla genericità dell'istanza di rimborso presentata dal Contribuente, nonché alla mancata allegazione alla stessa di documentazione idonea a comprovare il diritto al rimborso richiesto all'Ente Impositore. Come noto, l'istanza di rimborso deve contenere gli estremi del versamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione al fine di consentire all'Ufficio competente di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni, non può considerarsi tecnicamente formato il silenzio-rifiuto, idoneo a consentire la proposizione del ricorso. L'istanza presentata dal Contribuente era generica, non riportando né gli importi di cui veniva richiesto il rimborso né la documentazione idonea a provare che le imposte fossero state versate. Tale circostanza, determinando una evidente lacuna nell'assolvimento dell'onere della prova posto dall'ordinamento giuridico a carico del
Contribuente, ha fatto si che l'Ufficio non avesse elementi su cui pronunciarsi, né in senso favorevole
(disponendo un rimborso indeterminabile e dalla spettanza indimostrata), né sfavorevole (con un diniego espresso o tacito). Si evidenzia, altresì, che la Commissione Tributaria Provinciale ha omesso di pronunciarsi anche sull'ulteriore eccezione formulata dall'Ufficio in epigrafe - nel merito dell'istanza di rimborso – in relazione alle imposte riferite ai redditi di partecipazione. Ed invero, costituendosi in giudizio, la Difesa
Erariale aveva evidenziato che le imposte delle quali il Contribuente aveva chiesto il rimborso erano riferite anche a redditi di partecipazione percepiti nel triennio 1990-1992 dalla “ Associazione_1 c.f. P.IVA_1” con domicilio fiscale pro tempore in Roma, Indirizzo_1. Si tratta di un reddito assimilabile a quello d'impresa, in quanto naturale riflesso di quello prodotto dalla citata “Associazione professionale”. A tutt'ammettere, il Contribuente avrebbe potuto richiedere il rimborso dell'PE costituita dalle sole ritenute da lavoro dipendente, effettuate nei suoi confronti dal Sostituto d'imposta, come nel seguito indicato: periodo d'imposta 1990, ritenute PE pari a Lire 10.149.000 corrispondenti ad euro 5.241,52. Il 90% ammonta ad euro 4.717,37; periodo d'imposta 1991, ritenute PE pari a Lire 12.957.000 corrispondenti ad euro 6.691,73. Il 90% ammonta ad euro 6.022,56; periodo d'imposta 1992, ritenute PE pari a Lire 15.505.000 corrispondenti ad euro 8.007,66. Il 90% ammonta ad euro 7.206,89; per un totale di euro 17.946,82 a fronte della richiesta di rimborso formulata con il ricorso introduttivo, pari ad euro 96.236,00. Da quanto sopra esposto emerge in maniera incontrovertibile che il Giudice di prime cure ha omesso di vagliare attentamente la documentazione prodotta in giudizio e accogliendo de plano il ricorso ha riconosciuto il rimborso di un importo superiore al 90% delle
Ritenute PE subite dal Contribuente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 17 Gennaio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il dott. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
I giudici di I grado, hanno evidenziato la particolare natura che caratterizza la specifica fattispecie laddove sia l' l'"an" che il "quantum", nel caso in esame, non dipendevano da circostanze legate a fattispecie particolari e specifiche per il richiedente il rimborso, come avviene nella generalità dei casi, ivi compreso quello delle richiamate sentenze della Corte di Cassazione, ma traggono origine da una ben precisa disposizione normativa che della Corte di Cassazione. In ordine a ciò, in ogni caso, non si può che ribadire, così come peraltro ben argomentato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2196/2025, che in tema di rimborso dei tributi degli anni 1990-1991-1992 dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990, al di la del principio generale di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, è stato lo stesso legislatore (art.1 comma 665 DL 91/2014 come modificato dall'art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, inserito dalla legge di conversione n. 123 del 2017) a chiarire che “la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti (Cass. 22/05/2019, n. 13771)” Nel caso in esame, premesso che la ricostruzione normativa e giurisprudenziale operata da controparte nel predetto atto di appello è del tutto disorganica, incompleta, contraddittoria e con richiami a fattispecie non inerenti quella in esame, si rappresenta, in particolare, che non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'unico punto di riferimento ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sia la richiamata la decisione del
14.08.2015 “C(2015) 5549 final” con la quale la Commissione Europea ha chiarito che l'aiuto individuale accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE 1407/2013 o dal regolamento Ce
717/2014 (de minimis) non costituisce aiuto ed è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti. Del tutto impertinenti, infine, le argomentazioni poste da controparte in merito a quanto assunto dai giudici di I grado in ordine alla mancata contestazione degli importi chiesti a rimborso. Infatti, premesso che il contribuente, al di la di quanto in precedenza evidenziato, ha in ogni caso fornito piena prova sulla entità del rimborso spettante quanto asserito dai giudici non inerisce le ragioni giuridiche ed i presupposti di diritto che stanno a fondamento della richiesta di rimborso ma, riguarda semplicemente la corretta determinazione del rimborso sulla base della documentazione prodotta.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 27 Settembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello parzialmente fondato.
Sulla dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dell'istanza di rimborso, la censura dell'Ufficio è infondata. L'appellante assume che l'istanza di rimborso del 26.02.2009,non recando l'indicazione analitica degli importi versati né allegando in quella fase la documentazione comprovante i versamenti, non avrebbe consentito la formazione di un valido silenzio rifiuto, con conseguente inesistenza dell'atto impugnato e inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.18, 19, 22 e 27 del D. Lgs. n.546/1992.
Tale tesi non può essere condivisa alla luce: del quadro normativo speciale dettato: dall'art. 9, comma 17,
L. n.289/2002, in tema di definizione automatica delle posizioni fiscali 1990-1992 per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, che riconosce, per coloro che hanno già versato integralmente le imposte dovute, il diritto al rimborso del 90% di quanto corrisposto al medesimo titolo;
dell'art.1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art.16 octies D. L. n. 91/2017, conv. in L. n.123/2017, che ha: riaperto e stabilizzato la possibilità di richiedere il rimborso per i soggetti interessati;
precisato che la mancanza, in sede di istanza, della documentazione probatoria non integra di per sé causa di rigetto o d'inammissibilità, ma dà luogo ad un confronto con l'Ufficio e alla possibilità di integrazione documentale in sede procedimentale e contenziosa;
della giurisprudenza di legittimità che, in tema di rimborsi connessi al sisma del 1990 e alla disciplina di cui all'art. 9, comma 17, L. n.289/2002, ha chiarito che: il diritto al rimborso trova fondamento in uno ius superveniens favorevole che rende non dovute ex post le somme versate in eccedenza rispetto al 10% (in termini di rideterminazione normativa del dovuto); il difetto di puntuale allegazione documentale in sede di istanza non determina l'inesistenza del silenzio rifiuto, ma rileva esclusivamente sul piano dell'onere probatorio da assolversi nel corso del giudizio, anche mediante produzione documentale successiva. Nella fattispecie, il contribuente ha: depositato in giudizio: copia dell'istanza di rimborso;
le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1990-1992; la documentazione attestante i versamenti effettuati;
quantificato in sede di ricorso il petitum, determinando in euro 96.236,00 l'importo complessivamente richiesto a rimborso, corrispondente – secondo la sua allegazione – al 90% delle imposte versate nel triennio. Tali elementi, considerati nel loro complesso, sono sufficienti a ritenere: formato un silenzio rifiuto impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma
1, lett. g), D. Lgs. n.546/1992; ammissibile il ricorso introduttivo, che individua l'atto (silenzio rifiuto) e l'oggetto della domanda (rimborso delle imposte 1990-1992 nella misura del 90% di quanto versato). L'eventuale incompletezza dell'istanza e la necessità di verifica del quantum attengono al merito della pretesa di rimborso, non all'esistenza dell'atto impugnabile. L'eccezione di inammissibilità, riproposta in appello, va pertanto respinta. Ne consegue che la doglianza di omessa pronuncia ex art.112 c. p. c. – ammesso e non concesso che possa ritenersi sussistente in termini formali – resta comunque priva di incidenza sul decisum, essendo la relativa eccezione infondata nel merito e potendo questa Corte procedere alla sua diretta disamina in sede di gravame.
Diversamente, è fondata, nei limiti di seguito precisati, la censura dell'Ufficio relativa al riconoscimento del rimborso anche con riferimento alle imposte afferenti ai redditi di partecipazione. Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti emerge che: il contribuente, nel triennio 1990-1992, ha percepito, oltre a redditi di lavoro dipendente, fabbricati e capitale, anche redditi di partecipazione derivanti dalla associazione professionale in partecipazione denominata “Associazione_1
”, con domicilio fiscale in Roma;
tali redditi, in base alla prospettazione dell'Ufficio, sono qualificabili – per la loro natura e per la struttura del rapporto – come redditi d'impresa ovvero ad essi assimilabili, costituendo il naturale riflesso del reddito prodotto dall'associazione, che svolge attività economica di tipo imprenditoriale/professionale organizzata. Sulla distinzione tra: redditi da lavoro dipendente (e assimilati) da un lato, e redditi d'impresa e redditi di partecipazione ad attività economiche di impresa dall'altro, si innesta la disciplina di cui: all'art.1, comma 665, L. n. 190/2014, che, nel riconoscere la spettanza del rimborso ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, prevede, per i soggetti che svolgono attività d'impresa, la sospensione e il condizionamento dell'agevolazione alla verifica di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e con i limiti del regime “de minimis”; alla decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 n. C(2015) 5549 final, che ha qualificato come misure di aiuto di Stato – in via generale –
i provvedimenti di riduzione di imposte e contributi dovuti da imprese operanti in aree colpite da calamità naturali in Italia a partire dagli anni '90, imponendo: il rispetto dei limiti de minimis (reg. CE n.1407/2013, reg. CE n.717/2014); ovvero, in alternativa, la prova di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l'aiuto concesso, con divieto di sovracompensazione. La giurisprudenza di legittimità, nel dare attuazione a tali principi, ha chiarito, in via generale, che: per i soggetti che svolgono attività economica di impresa
(indipendentemente dalla forma giuridica e dalla qualificazione formale del reddito), il beneficio di cui all'art.1, comma 665, L. n. 190/2014: è subordinato: al rispetto della soglia “de minimis” sul complesso degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento;
ovvero alla prova del nesso diretto tra danno e agevolazione, secondo l'art.107, par.2, lett. b), TFUE;
non può essere riconosciuto automaticamente e in via generalizzata, pena il contrasto con il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
l'onere della prova del rispetto delle condizioni
(limiti “de minimis” e/o nesso diretto con il danno) incombe sul contribuente che invoca l'agevolazione.
Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che:
1. La sentenza di primo grado ha riconosciuto il rimborso sull'intero importo richiesto (€ 96.236,00), senza procedere ad alcuna distinzione tra: imposte riferite a redditi da lavoro dipendente;
imposte afferenti a redditi di partecipazione (assimilabili a redditi d'impresa).
2. In appello, l'Ufficio ha prospettato in modo specifico: l'esistenza di componenti reddituali qualificabili come redditi di partecipazione ad attività di impresa;
la conseguente necessità di escludere tali redditi dall'ambito oggettivo di applicazione automatica del rimborso, ovvero di subordinarne la riconoscibilità al rispetto del regime sugli aiuti di Stato/de minimis.
3. Il contribuente, pur richiamando in via generale il rispetto della regola “de minimis” e la produzione di autodichiarazione e documenti (doc. n.2, nonché sentenze di legittimità prodotte), non ha fornito una distinta e puntuale dimostrazione: né della quantificazione separata degli importi PE riferibili ai redditi di partecipazione;
né della sussistenza, per tali redditi, dei presupposti di compatibilità con il regime degli aiuti di Stato, in termini di: complessivo ammontare degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento;
assenza di superamento della soglia “de minimis”; ovvero prova di uno specifico nesso diretto tra danni subiti dall'attività economica e agevolazione richiesta, con esclusione di sovracompensazioni.
4. Lo stesso Ufficio, nella parte conclusiva dell'atto di appello, riconosce che – a tutto concedere – il contribuente avrebbe potuto legittimamente ottenere il rimborso limitato al 90% delle ritenute
PE da lavoro dipendente, indicate come segue:
Periodo d'imposta: 1990; Ritenute PE (Lire): 10.149.000; Ritenute PE (Euro): 5.241,52; 90% (Euro):
4.717,37; Totale -
Periodo d'imposta: 1991; Ritenute PE (Lire): 12.957.000; Ritenute PE (Euro): 6.691,73; 90% (Euro):
6.022, 56; Totale -
Periodo d'imposta: 1992; Ritenute PE (Lire): 15.505.000; Ritenute PE (Euro): 8.007,66; 90% (Euro):
7.206,89; Totale 17.946,82.
Tale ricostruzione, fondata sui dati dichiarativi e sui versamenti documentati, non è stata efficacemente contestata dal contribuente con specifiche argomentazioni o con una diversa quantificazione analitica. 5.
Ne deriva che: deve ritenersi raggiunta la prova del diritto al rimborso, limitatamente al 90% delle ritenute
PE da lavoro dipendente, per l'importo complessivo di euro 17.946,82; non risulta, invece, adeguatamente dimostrata la spettanza del rimborso: per la parte afferente a imposte correlate ai redditi di partecipazione ad attività economiche di impresa;
né il rispetto, con riferimento a tali redditi, delle condizioni poste dalla disciplina sugli aiuti di Stato
(limite de minimis / nesso diretto con il danno), gravando sul contribuente l'onere probatorio in tal senso.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va pertanto accolto nei limiti suddetti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso che: il contribuente ha diritto al rimborso del solo importo di euro
17.946,82, pari al 90% delle ritenute PE da lavoro dipendente riferite agli anni 1990-1992, oltre interessi di legge;
per la parte eccedente, relativa alle imposte afferenti ai redditi di partecipazione (assimilabili a redditi d'impresa), la domanda di rimborso va rigettata.
Restano assorbite, per quanto qui occorra, le ulteriori articolazioni dell'appello, segnatamente quelle inerenti al principio di non contestazione e alla dedotta mancata contestazione degli importi in primo grado. È sufficiente rilevare che: nel giudizio di rimborso: il contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d'imposta è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto (an e quantum); l'Amministrazione finanziaria può difendersi “a tutto campo”, prospettando in giudizio anche argomentazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle formulate – o non formulate – in sede amministrativa;
il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non restringe il thema decidendum, né impedisce il controllo giudiziale sulla corretta quantificazione del rimborso, specie quando – come nel caso di specie – l'Ufficio contesta in radice l'esistenza, in parte qua, del diritto al credito vantato.
La parziale fondatezza dell'appello, nei termini già illustrati, rende superflua ogni ulteriore considerazione in merito.
Tenuto conto: della particolarità della vicenda normativa e giurisprudenziale in materia di rimborsi per il sisma
1990; della parziale soccombenza reciproca, atteso che: l'Amministrazione finanziaria vede accolto l'appello in relazione alla parte più consistente dell'importo richiesto a rimborso;
il contribuente ottiene comunque la conferma del proprio diritto al rimborso limitatamente alle ritenute da lavoro dipendente;
si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
riconosce in favore del contribuente Dott. Resistente_1 il diritto al rimborso della somma di euro 17.946,82, pari al 90% delle ritenute PE da lavoro dipendente relative agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, oltre interessi di legge dalla data dell'istanza di rimborso al saldo;
rigetta, per la parte eccedente, la domanda di rimborso proposta dal contribuente, limitatamente alle imposte afferenti ai redditi di partecipazione per gli anni d'imposta 1990-1992;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)