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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 447 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
c.f. nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Pitigliano via Maddalena Ciacci n. 247, ma elettivamente domiciliato in Grosseto via San Martino
38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv.
Michele Mensi, come da procura speciale in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dal dr. Lorenzo Felicioni e dalla dr.ssa Costanza
Caroti.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, contrariis reiectis, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il e del diritto a mantenerla per intero al momento della CP_2
immissione in ruolo, o dalla diversa data che fosse accertata in corso di causa, fino ad oggi, per i motivi indicati in narrativa, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una retribuzione rivalutata in forza della progressione stipendiale maturata durante la propria carriera professionale ex CCNL Scuola, e per l'effetto condannare le parti convenute a collocare la ricorrente al livello retributivo e contributivo corrispondente all'anzianità di servizio maturata, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, compreso il pagamento alla medesima delle somme che risultano dovute secondo le Tabelle allegate al CCNL scuola, per le differenze retributive maturate sulla retribuzione. Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate.
In subordine:
- Riconoscere la prescrizione quinquennale ex art 2948 cc delle differenze stipendiali, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.
- Respingere la domanda di riconoscimento in relazione all'anno 2013.
- Compensare le spese di lite ex art 92 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21 maggio 2024, appartenente al Parte_1
personale ATA, conveniva in giudizio il chiedendo Controparte_1
che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio
Cont maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il , rispetto al momento di immissione in ruolo, comprensivo dell'insegnamento nell'anno 2013 non riconosciuto stante l'art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013 secondo cui “la anzianità riconosciuta per effetto del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali”. Ciò in ragione del principio di parità e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Cont
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dalla ricorrente. Infine, rivendicava, ad ogni modo, il compito di determinare il conteggio definitivo delle differenze retributive, alla luce del certificato di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sulla ricostruzione di carriera.
3. All'udienza del 25.09.2024 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, invocando la condanna generica dell'amministrazione resistente, così facendo propria peraltro la posizione in tale senso espressa dalla stessa parte datoriale. All'odierna udienza la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (nello stesso senso, in tempi più recenti, cfr. Cass. 2924/2020 e 3472/2020; in relazione al personale docente, e alla portata quindi dell'art. 485 D.lgs. cit., si veda anche l'analoga pronuncia della S.C. nella sentenza del
28/11/2019, n. 31149).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n.
20918/2019). 5. Circa l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali.
Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, con l'accorpamento della prima (0-2) e della seconda fascia (3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in servizio
a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza Controparte_1 di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale. La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare.
Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri applicati al personale già di ruolo.
5.1 Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto
(Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
5.2 In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito
(impugnata dal ) “(…) quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del CP_1
C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-
2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato.
Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
6. Calato il principio nel caso di specie e alla luce dei decreti di ricostruzione carriera in atti, deve tenersi conto che la ricorrente ha prestato servizio durante gli anni scolastici risultanti dagli stati matricolari, pertanto, vista l'immissione in ruolo, hanno diritto alle progressioni economiche, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro (cd.
“trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”), nonché a vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, poiché non sono stati allegati e dimostrati elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e comunque attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare una disparità di trattamento, con conseguente diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in Controparte_1 ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù di tale accertamento, tenuto conto della prescrizione quinquennale della progressione economica e degli scatti.
7. Ne consegue che l'amministrazione deve essere condannata a collocare la ricorrente nel corrispondente livello stipendiale in forza della predetta anzianità di servizio preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, in applicazione del sopra richiamato principio espresso dalla S.C., ivi compreso il pagamento delle spettanti differenze retributive, con maggiorazione di interessi.
8. Per quanto invece attiene al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 si ritiene di dover aderire alla sentenza della Corte dall'Appello di Firenze n. 66 del
30.01.2024, depositata da parte ricorrente (doc. 6).
La Corte di Appello di Firenze ha infatti accolto le tesi della docente, ritenendo che il blocco delle progressioni economiche debba ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco” con esclusione dell'opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco debbano ritenersi non solo economici ma anche giuridici “come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni”.
Secondo i giudici di seconde cure, infatti, plurime sentenze della Corte Costituzionale
(sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20) presuppongono necessariamente un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, non certo alla negazione assoluta della validità giuridica del servizio prestato.
La Cassazione, Sez. Lavoro, peraltro, con l'ordinanza n. 16133 dell'11 giugno 2024 ha stabilito che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
«limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24
a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a CP_2 pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
9. In conclusione, va pronunciata condanna generica all'integrale ricostruzione giuridica della carriera della docente ricorrente con il pagamento delle connesse differenze retributive, nel rispetto del limite dell'eccepita prescrizione quinquennale.
1 0 . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n.
77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il
[...] rispetto al momento di immissione in ruolo con tutti i conseguenti effetti Controparte_1 giuridici ed economici;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle differenze Controparte_1 retributive spettanti in virtù del suddetto nuovo riconoscimento maturate entro i limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente CP_1
che liquida in euro 1.700 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 6 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso