Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5065 del 2025, proposto da
Flaminio Del Castello, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1520/2024 pubbl. il 12/09/2024 RG n. 1314/2024 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 . Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, così come da esso accertata e quantificata, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. La sentenza è stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione.
3. Con ricorso notificato e depositato il 23 aprile 2025, la stessa parte ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
5. Alla camera di consiglio del 09 gennaio 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
6. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell’avventura notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione;
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
9. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto da parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
10. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo (da intendersi come comprensiva delle somme, pure richieste da parte ricorrente, a quest’ultima spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio, purché debitamente documentate: cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III- bis , 13 ottobre 2025, nn. 17516 e 17518).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, e che distrae in favore degli Avv.ti Bongarzone Antonio e Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 09 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE UC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
MO PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO PI | AE UC |
IL SEGRETARIO