CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
IODICE IA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18238/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435308 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato via pec in data 5.12.2024 al Comune di Roma, e depositato presso questa CGT in data 9.12.2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato in data 11.10.2024, relativo a TARI e TEFA, Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene, anni 2021-2022 e 2023, per n. 5 immobili siti in Indirizzo_1, in Roma, in catasto al Indirizzo_1, categoria catastale C/1, di importo pari ad € 21.501,00.
A motivi deduce: status locatizio degli immobili;
mancata specifica indicazione dell'importo dovuto per ogni singolo immobile.
Su tali basi, il ricorrente, previa sospensione, chiede di annullare l'atto impugnato o, in via subordinata, di ridurre l'importo (anche a mezzo CTU) comunque annullando sanzioni e interessi. Con vittoria di spese e competenze.
2. Si è costituito il Comune di Roma, rilevando che, a seguito delle verifiche, solo per alcuni immobili risulta lo stato locativo.
Conclude per il rigetto con vittoria di spese ovvero per il parziale accoglimento con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come è noto, in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cassazione n. 2257/2022 del
26 gennaio 2022, Cassazione n. 17032 del 2021; Cassazione n. 12979 del 2019).
Nel caso in esame, rispetto agli immobili posseduti, il ricorso è infondato per i seguenti locali commerciali: il sub 506, in relazione al quale nulla è stato prodotto;
il sub 504, per il quale è stato prodotto un contratto di locazione solo a far data dal 1.2.2024 e, dunque, successivo al periodo in contestazione;
il sub 117, in quanto i contratti prodotti riguardano il periodo 2012-2018 ed il successivo nuovo contratto a partire dal
1.9.2024.
Per tali immobili, dunque, l'imposta è dovuta.
Sono invece fondate le eccezioni sollevate nei confronti dell'atto impugnato con riguardo alla locazione, come da contratti registrati, degli immobili di cui al sub 503 (contratto di locazione commerciale con il sig. Nominativo_1, a far data dal 1.8.2019 (al 2025) ed al sub 505 (contratto di locazione commerciale a far data dal 1.2.2021 (al 2025).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026 Il giudice est.
dott. Lucia Iodice Il Presidente
dott. Roberto Benedetti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
IODICE IA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18238/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435308 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato via pec in data 5.12.2024 al Comune di Roma, e depositato presso questa CGT in data 9.12.2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato in data 11.10.2024, relativo a TARI e TEFA, Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene, anni 2021-2022 e 2023, per n. 5 immobili siti in Indirizzo_1, in Roma, in catasto al Indirizzo_1, categoria catastale C/1, di importo pari ad € 21.501,00.
A motivi deduce: status locatizio degli immobili;
mancata specifica indicazione dell'importo dovuto per ogni singolo immobile.
Su tali basi, il ricorrente, previa sospensione, chiede di annullare l'atto impugnato o, in via subordinata, di ridurre l'importo (anche a mezzo CTU) comunque annullando sanzioni e interessi. Con vittoria di spese e competenze.
2. Si è costituito il Comune di Roma, rilevando che, a seguito delle verifiche, solo per alcuni immobili risulta lo stato locativo.
Conclude per il rigetto con vittoria di spese ovvero per il parziale accoglimento con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come è noto, in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cassazione n. 2257/2022 del
26 gennaio 2022, Cassazione n. 17032 del 2021; Cassazione n. 12979 del 2019).
Nel caso in esame, rispetto agli immobili posseduti, il ricorso è infondato per i seguenti locali commerciali: il sub 506, in relazione al quale nulla è stato prodotto;
il sub 504, per il quale è stato prodotto un contratto di locazione solo a far data dal 1.2.2024 e, dunque, successivo al periodo in contestazione;
il sub 117, in quanto i contratti prodotti riguardano il periodo 2012-2018 ed il successivo nuovo contratto a partire dal
1.9.2024.
Per tali immobili, dunque, l'imposta è dovuta.
Sono invece fondate le eccezioni sollevate nei confronti dell'atto impugnato con riguardo alla locazione, come da contratti registrati, degli immobili di cui al sub 503 (contratto di locazione commerciale con il sig. Nominativo_1, a far data dal 1.8.2019 (al 2025) ed al sub 505 (contratto di locazione commerciale a far data dal 1.2.2021 (al 2025).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026 Il giudice est.
dott. Lucia Iodice Il Presidente
dott. Roberto Benedetti