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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IO PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro - Via Pertini 08100 Nuoro NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro - Via Aosta 08100 Nuoro NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420240005256135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Etinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Insiste inoltre per il rimborso delle spese legali e del Contributo Unificato.
Resistente:
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto l'emissione dell'atto impugnato è conseguenza di un errore del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7 aprile 2025 e depositato in data 6 maggio 2025, Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso contro l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro e l'Agenzia Entrate - Riscossione avverso la cartella di pagamento n.07420240005256135000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo tg
Targa_1 per l'anno 2018.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
1) Nullità della cartella di pagamento per illegittimità della pretesa di pagamento.
Il ricorrente, come da quietanza di pagamento in data 17/12/2021, ha interamente corrisposto quanto da lui dovuto per la tassa automobilistica per l'anno 2018. Da ciò l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata che dovrà conseguentemente essere annullata.
2). Intervenuta prescrizione del credito azionato.
A prescindere dal suddetto motivo, per mero scrupolo difensivo rileva che la cartella impugnata è illegittima in quanto il credito risulta inesigibile per intervenuta prescrizione.
Parte ricorrente chiede che il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, previa discussione della causa in pubblica udienza, voglia:
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n.07420240005256135000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo tg Targa_1 per l'anno 2018, per le ragioni di cui in ricorso e di ogni atto presupposto e connesso;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Chiede che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate in data 25 maggio 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-
Riscossione.
L'Agenzia E.R. controdeduce: 1) Che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, ha interamente sgravato il ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 07420240005256135000. Lo sgravio è stato eseguito in data 14.5.2025 e il flusso telematico è stato trasmesso all'Agente della riscossione in data 16.5.2025.
2) Come si vede lo sgravio è stato successivo alla notifica della cartella di pagamento (5.2.2025) che, pertanto, dal punto di vista dell'Agente della riscossione, è stata legittimamente emessa e notificata.
Superfluo rilevare che lo sgravio del ruolo ha comportato l'annullamento della cartella – per fatto imputabile all'ente – che ora reca un importo pari a zero. L'Agente della riscossione, pertanto, esente da qualsiasi responsabilità, si sta costituendo in giudizio al solo fine di rivendicare la propria estraneità alle domande avversarie e per dare atto dell'avvenuta ricezione dei provvedimenti di sgravio.
Per i motivi esposti, Agenzia delle entrate-Riscossione chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Rigettare, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, il ricorso.
Con contodeduzioni depositate in data 28 maggio 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Nuoro.
L'Agenzia Entrate controdeduce:
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella di pagamento in quanto, in data 17.12.2021, provvedeva al pagamento del tributo con F23 (allegato dalla controparte).
Come si può rilevare dal modello allegato, un errore nella compilazione – precisamente, nell'indicazione della data di nascita del contribuente – ha impedito l'automatico abbinamento del versamento all'avviso di accertamento.
L'Ufficio Territoriale di questa Direzione Provinciale, tenuto conto del Modello F23 allegato al ricorso dalla parte e a seguito di riscontro a sistema dell'avvenuto pagamento, ha disposto l'abbinamento manuale del versamento e l'annullamento totale – con protocollo n. 2025S0324988 del 14.05.2025 (allegato) – dell'avviso di accertamento n. 18019031 presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Sussistono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 15 D.lgs. 546/1992 per compensare le spese in quanto non è contestabile la legittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio che ha tempestivamente accolto la richiesta di annullamento formulata peraltro solo in questa sede dal ricorrente.
Considerato quanto esposto, l'Ufficio ritiene vi siano giusti motivi per compensare le spese di lite.
L'Agenzia Entrate chiede che la Corte di Giustizia Tributaria voglia:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2025.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti ed esposti i fatti di causa;
sentita, per il ricorrente, l'avv.
Difensore_1 che conferma la cessazione della materia del contendere ed insiste sulla richiesta del rimborso delle spese del giudizio;
sentita, per l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Nuoro, la dott.ssa Nominativo_2 che conferma la cessazione della materia del contendere e chiede la compensazione delle spese del giudizio in quanto non può essere contestabile l'operato dell'ufficio poiché deriva da un errore della data di nascita del ricorrente, prende la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Nuoro, ha emesso, in data 14 maggio 2025, provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo e richieste con l'impugnata cartella di pagamento.
Pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere, non resta a questo giudice, visto l'art. 46, d.lgs.
546/1992, che dichiarare estinto il giudizio.
Le spese di lite vanno lasciate a carico di chi le ha sostenute in quanto, come pacificamente controdedotto dall'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, l'iscrizione a ruolo è conseguenza dell'errore del contribuente nella compilazione del mod. F23 – precisamente, nell'indicazione dell'anno di nascita del contribuente – che ha impedito l'automatico abbinamento del versamento all'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IO PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro - Via Pertini 08100 Nuoro NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro - Via Aosta 08100 Nuoro NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420240005256135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Etinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Insiste inoltre per il rimborso delle spese legali e del Contributo Unificato.
Resistente:
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto l'emissione dell'atto impugnato è conseguenza di un errore del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7 aprile 2025 e depositato in data 6 maggio 2025, Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso contro l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro e l'Agenzia Entrate - Riscossione avverso la cartella di pagamento n.07420240005256135000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo tg
Targa_1 per l'anno 2018.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
1) Nullità della cartella di pagamento per illegittimità della pretesa di pagamento.
Il ricorrente, come da quietanza di pagamento in data 17/12/2021, ha interamente corrisposto quanto da lui dovuto per la tassa automobilistica per l'anno 2018. Da ciò l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata che dovrà conseguentemente essere annullata.
2). Intervenuta prescrizione del credito azionato.
A prescindere dal suddetto motivo, per mero scrupolo difensivo rileva che la cartella impugnata è illegittima in quanto il credito risulta inesigibile per intervenuta prescrizione.
Parte ricorrente chiede che il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, previa discussione della causa in pubblica udienza, voglia:
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n.07420240005256135000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo tg Targa_1 per l'anno 2018, per le ragioni di cui in ricorso e di ogni atto presupposto e connesso;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Chiede che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate in data 25 maggio 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-
Riscossione.
L'Agenzia E.R. controdeduce: 1) Che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, ha interamente sgravato il ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 07420240005256135000. Lo sgravio è stato eseguito in data 14.5.2025 e il flusso telematico è stato trasmesso all'Agente della riscossione in data 16.5.2025.
2) Come si vede lo sgravio è stato successivo alla notifica della cartella di pagamento (5.2.2025) che, pertanto, dal punto di vista dell'Agente della riscossione, è stata legittimamente emessa e notificata.
Superfluo rilevare che lo sgravio del ruolo ha comportato l'annullamento della cartella – per fatto imputabile all'ente – che ora reca un importo pari a zero. L'Agente della riscossione, pertanto, esente da qualsiasi responsabilità, si sta costituendo in giudizio al solo fine di rivendicare la propria estraneità alle domande avversarie e per dare atto dell'avvenuta ricezione dei provvedimenti di sgravio.
Per i motivi esposti, Agenzia delle entrate-Riscossione chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Rigettare, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, il ricorso.
Con contodeduzioni depositate in data 28 maggio 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Nuoro.
L'Agenzia Entrate controdeduce:
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella di pagamento in quanto, in data 17.12.2021, provvedeva al pagamento del tributo con F23 (allegato dalla controparte).
Come si può rilevare dal modello allegato, un errore nella compilazione – precisamente, nell'indicazione della data di nascita del contribuente – ha impedito l'automatico abbinamento del versamento all'avviso di accertamento.
L'Ufficio Territoriale di questa Direzione Provinciale, tenuto conto del Modello F23 allegato al ricorso dalla parte e a seguito di riscontro a sistema dell'avvenuto pagamento, ha disposto l'abbinamento manuale del versamento e l'annullamento totale – con protocollo n. 2025S0324988 del 14.05.2025 (allegato) – dell'avviso di accertamento n. 18019031 presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Sussistono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 15 D.lgs. 546/1992 per compensare le spese in quanto non è contestabile la legittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio che ha tempestivamente accolto la richiesta di annullamento formulata peraltro solo in questa sede dal ricorrente.
Considerato quanto esposto, l'Ufficio ritiene vi siano giusti motivi per compensare le spese di lite.
L'Agenzia Entrate chiede che la Corte di Giustizia Tributaria voglia:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2025.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti ed esposti i fatti di causa;
sentita, per il ricorrente, l'avv.
Difensore_1 che conferma la cessazione della materia del contendere ed insiste sulla richiesta del rimborso delle spese del giudizio;
sentita, per l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Nuoro, la dott.ssa Nominativo_2 che conferma la cessazione della materia del contendere e chiede la compensazione delle spese del giudizio in quanto non può essere contestabile l'operato dell'ufficio poiché deriva da un errore della data di nascita del ricorrente, prende la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Nuoro, ha emesso, in data 14 maggio 2025, provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo e richieste con l'impugnata cartella di pagamento.
Pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere, non resta a questo giudice, visto l'art. 46, d.lgs.
546/1992, che dichiarare estinto il giudizio.
Le spese di lite vanno lasciate a carico di chi le ha sostenute in quanto, come pacificamente controdedotto dall'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, l'iscrizione a ruolo è conseguenza dell'errore del contribuente nella compilazione del mod. F23 – precisamente, nell'indicazione dell'anno di nascita del contribuente – che ha impedito l'automatico abbinamento del versamento all'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.