Articolo 12 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 febbraio 1986
Art. 12.
Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
Nota all' art. 12:
La legge n. 1224/1956 reca norme in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Si riporta qui di seguito l'intero testo dell'art. 2 di tale legge:
"Art. 2. - Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:
a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;
b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
e) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 110 di gruppo B;
d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 130 di gruppo C".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986
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