CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 13584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13584 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MU UL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 15/10/2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabrizio Salviati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/10/2024, il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame da MU UL cl. 1998, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa - per quanto qui rileva - in relazione ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), associazione finalizzata al narcotraffico (capo 14), estorsione pluriaggravata in concorso (capo 6), cessione di sostanza stupefacente (capo 126). Penale Sent. Sez. 3 Num. 13584 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/03/2025 2. Ricorre per cassazione il MU cl. 1998, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio di cui al capo 1) e alla partecipazione del ricorrente. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistenti risultanze idonee a comprovare l'ipotesi accusatoria alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, quasi tutti appartenenti alla cosca di AN RI CO. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 6). Si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa, in assenza di qualsiasi riferimento alla famiglia AR, e si lamenta la diversità di valutazioni rispetto al coindagato PE SA (essendo il ricorrente stato solo informato dei fatti). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 14). Si censura l'ordinanza per aver ritenuto configurabile un ruolo di partecipe, in presenza di un solo reato fine contestato al . capo 126). 3. Con requisitoria trasmessa il 24/02/2025, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l'infondatezza delle censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. Per ciò che riguarda il primo motivo, è opportuno prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. In senso analogo, cfr. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano Rv. 251760 - 01; da ultimo, Sez. 3, n. 12126 del 12/02/2025, Gagliardi). In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso resiste alle censure difensive, in ordine al difetto di risultanze comprovanti sia l'operatività di una "cosca AR" nel territorio di Cutro, sia la partecipazione, 2 2 ad essa, dall'odierno ricorrente. Si tratta di valutazioni espresse all'esito di una puntuale ed esaustiva analisi degli elementi valorizzati nella domanda cautelare, e fatti propri dal G.i.p. in sede applicativa della misura (cfr. pag. 11 seg. dell'ordinanza impugnata). In particolare, da un lato, il consolidarsi della cosca facente capo a AR Vito, in termini di autonoma operatività - sia pure in un contesto incerto correlato allo sfaldarsi della cosca AN RI, alla presenza sul territorio anche della cosca rivale GIAMPA' e alla posizione assunta da ME DO - è stato desunto dalle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, la cui attendibilità era stata riscontrata in plurime sentenze anche irrevocabili, ed avendo essi riferito circostanze specifiche a loro conoscenza diretta. Basti qui far riferimento, in primo luogo, alla valorizzazione delle dichiarazioni di ER Giuseppe, riscontrato anche da altri collaboratori, in ordine al ruolo svolto da NI RA e NI AR, moglie e cognato del ricorrente, anche quanto alla gestione del narcotraffico (pag. 12-13 dell'ordinanza); in secondo luogo, il Tribunale ha fatto riferimento alle propalazioni di AL AE, il quale, dal canto proprio, aveva confermato sia l'esistenza e l'operatività sul territorio della cosca AR, unitamente a quella facente capo al ME e a quella dei CIAMPA', sia l'attivismo della predetta cosca nel settore del narcotraffico (cfr. pag. 13 seg.). D'altro lato, il Tribunale di Catanzaro ha dato rilievo ad alcune risultanze captative, comprovanti sia i metodi operativi della cosca, certamente riconducibili allo schema dell'art. 416-bis cod. pen. (cfr. le minacce telefoniche rivolte dal VERNA ad un debitore che si trovava a Pistoia, con espresso riferimento all'intento di raggiungerlo ricordandogli di essere egli il "cognato di Vito AR": pag. 16, nonché i propositi violenti manifestati da AR SA per risolvere questioni e ristabilire equilibri: cfr. pag. 17), sia la rigida struttura organizzativa, disvelatasi anche nella fase di riorganizzazione conseguente all'allontanamento di MU UL cl. 1988 (cugino del ricorrente, resosi responsabile di condotte di basso spessore criminale: cfr. pag. 17). In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro ha posto in rilievo la figura del ricorrente, emersa quale "nuova leva" in alcune conversazioni con AR SA e IE AN relative ai cattivi rapporti tra le famiglie AR e CIAMPA', e in altre risultanze captative comprovanti il suo subentro all'omonimo cugino cl. 1988 (cfr. in particolare la conversazione riportata a pag. 19, in cui AR SA ammonisce il ricorrente sul comportamento da tenere con il cugino, dopo che questi lo aveva provocatoriamente avvertito di essere a conoscenza del fatto che, secondo i AR, egli doveva allontanarsi da lui). Sempre a pag. 19, sono state rievocate altre conversazioni in cui, da un lato, MU UL cl. 1998 si mette a disposizione di AR SA, che lo aveva 3 3 contattato per avere resoconti sugli affari;
d'altro lato, è stata valorizzata l'intercettazione in cui AR SA, conversando con la madre NI RA, con il fratello FR e lo stesso ricorrente, si rammarica di essersi circondato di soggetti inaffidabili, tra cui, appunto, MU UL cf. 1988. In tale quadro complessivo, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia disatteso i rilievi difensivi con un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede. 3. Anche il secondo motivo è infondato. La difesa ricorrente ha contestato la configurabilità, quanto all'estorsione di cui al capo 6) ascritta al MU in concorso, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Deve tuttavia osservarsi che la sintetica motivazione adottata sul punto dal Tribunale (cfr. pag 22 dell'ordinanza impugnata) deve essere valutata congiuntamente con il più articolato percorso argomentativo tracciato dal G.i.p. in sede applicativa della misura. Si è in particolare evidenziato in tale sede, con riferimento alle richieste estorsive formulate secondo lo schema del c.d. cavallo di ritorno, che le predette "istanze avanzate e il danaro ricevuto costituivano esecuzione di un progetto delinquenziale co-deciso dai vertici della compagine criminale...Non si è trattato, quindi, di pretese isolate provenienti da deliquenti che hanno agito per scopi meramente personali ma, al contrario, le condotte costituiscono attuazione di un progetto associativo, durevole nel tempo ed immutato nelle sue prospettive, attuato da soggetti che rappresentavano a quel tempo gli interessi criminali di un'organizzazione deliquenziale a matrice 'ndranghetistica, fortemente radicata sul territorio. I proventi derivanti dalle perpetrate estorsioni non erano, dunque, diretti ad arricchire i loro autori, bensì a rimpinguare le casse del sodalizio" (cfr. pag. 33 seg. dell'ordinanza applicativa della misura). Si è in definitiva dinanzi ad un compendio argomentativo compiuto, ed immune da rilievi di illogicità manifesta. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Va invero evidenziato che la partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 14) è stata desunta da una serie di risultanze caprative comprovanti il suo pieno inserimento nell'attività illecita. Cfr. in particolare le conversazioni menzionate alle pagg. 5 segg. dell'ordinanza impugnata, relative: all'avviso relativo al fermo del ricorrente e di altro soggetto, da parte dei Carabinieri, rivolto da PO NA al figlio MU UL cl. 1988; all'ausilio dato a quest'ultimo dal ricorrente circa il reperimento dello stupefacente (il cugino cl. 1988 gli aveva precisato che la movimentazione della droga era oggetto di specifiche annotazioni); al parere "a me sembra buona!" dato dal ricorrente al cugino, non illogicamente ritenuto avere ad oggetto lo 4 4 stupefacente movimentato;
alle lamentele rivolte da PE SA a MU cl. 1988 relative al fatto che quest'ultimo avrebbe avuto preferenze per il proprio cugino odierno ricorrente (il PE si era sentito rispondere, a tali rimostranze, che avrebbe dovuto dimostrarsi più intramprendente nello smercio); alla intercambiabilità dei ruoli nell'attività di spaccio (cfr. pag. 7 sulla consultazione tra MU cl 1988 e il padre, circa l'opportunità di inviare l'odierno ricorrente allo smercio, essendovi clienti in attesa); all'attribuzione al Muto cl. 1998 (nella fase successiva all'estromissione dell'omonimo cugino cl. 1988 per via dell'uso improprio dei proventi) dei compiti in precedenza svolti da quest'ultimo (cfr. sul punto pag. 9). A tutto ciò occorre aggiungere gli esiti dei servizi di o.c.p. che avevano consentito di individuare, dietro le abitazioni dei MU, la base logistica del sodalizio (il c.d. forno), all'interno del quale veniva preparato e conservato lo stupefacente da smerciare (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Risulta evidente, in tale quadro, che l'attribuzione al ricorrente, per di più in fase cautelare, della qualifica di partecipe del sodalizio di cui al capo 14), risulta motivata in termini compiuti e del tutto immuni da illogicità deducibili in questa sede: a nulla rilevando il fatto che al MU era stato contestato un solo reato fine (quello di cui al capo 126). 5. Le considerazioni fin qui.volte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 marzo 2025
udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabrizio Salviati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/10/2024, il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame da MU UL cl. 1998, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa - per quanto qui rileva - in relazione ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), associazione finalizzata al narcotraffico (capo 14), estorsione pluriaggravata in concorso (capo 6), cessione di sostanza stupefacente (capo 126). Penale Sent. Sez. 3 Num. 13584 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/03/2025 2. Ricorre per cassazione il MU cl. 1998, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio di cui al capo 1) e alla partecipazione del ricorrente. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistenti risultanze idonee a comprovare l'ipotesi accusatoria alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, quasi tutti appartenenti alla cosca di AN RI CO. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 6). Si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa, in assenza di qualsiasi riferimento alla famiglia AR, e si lamenta la diversità di valutazioni rispetto al coindagato PE SA (essendo il ricorrente stato solo informato dei fatti). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 14). Si censura l'ordinanza per aver ritenuto configurabile un ruolo di partecipe, in presenza di un solo reato fine contestato al . capo 126). 3. Con requisitoria trasmessa il 24/02/2025, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l'infondatezza delle censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. Per ciò che riguarda il primo motivo, è opportuno prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. In senso analogo, cfr. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano Rv. 251760 - 01; da ultimo, Sez. 3, n. 12126 del 12/02/2025, Gagliardi). In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso resiste alle censure difensive, in ordine al difetto di risultanze comprovanti sia l'operatività di una "cosca AR" nel territorio di Cutro, sia la partecipazione, 2 2 ad essa, dall'odierno ricorrente. Si tratta di valutazioni espresse all'esito di una puntuale ed esaustiva analisi degli elementi valorizzati nella domanda cautelare, e fatti propri dal G.i.p. in sede applicativa della misura (cfr. pag. 11 seg. dell'ordinanza impugnata). In particolare, da un lato, il consolidarsi della cosca facente capo a AR Vito, in termini di autonoma operatività - sia pure in un contesto incerto correlato allo sfaldarsi della cosca AN RI, alla presenza sul territorio anche della cosca rivale GIAMPA' e alla posizione assunta da ME DO - è stato desunto dalle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, la cui attendibilità era stata riscontrata in plurime sentenze anche irrevocabili, ed avendo essi riferito circostanze specifiche a loro conoscenza diretta. Basti qui far riferimento, in primo luogo, alla valorizzazione delle dichiarazioni di ER Giuseppe, riscontrato anche da altri collaboratori, in ordine al ruolo svolto da NI RA e NI AR, moglie e cognato del ricorrente, anche quanto alla gestione del narcotraffico (pag. 12-13 dell'ordinanza); in secondo luogo, il Tribunale ha fatto riferimento alle propalazioni di AL AE, il quale, dal canto proprio, aveva confermato sia l'esistenza e l'operatività sul territorio della cosca AR, unitamente a quella facente capo al ME e a quella dei CIAMPA', sia l'attivismo della predetta cosca nel settore del narcotraffico (cfr. pag. 13 seg.). D'altro lato, il Tribunale di Catanzaro ha dato rilievo ad alcune risultanze captative, comprovanti sia i metodi operativi della cosca, certamente riconducibili allo schema dell'art. 416-bis cod. pen. (cfr. le minacce telefoniche rivolte dal VERNA ad un debitore che si trovava a Pistoia, con espresso riferimento all'intento di raggiungerlo ricordandogli di essere egli il "cognato di Vito AR": pag. 16, nonché i propositi violenti manifestati da AR SA per risolvere questioni e ristabilire equilibri: cfr. pag. 17), sia la rigida struttura organizzativa, disvelatasi anche nella fase di riorganizzazione conseguente all'allontanamento di MU UL cl. 1988 (cugino del ricorrente, resosi responsabile di condotte di basso spessore criminale: cfr. pag. 17). In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro ha posto in rilievo la figura del ricorrente, emersa quale "nuova leva" in alcune conversazioni con AR SA e IE AN relative ai cattivi rapporti tra le famiglie AR e CIAMPA', e in altre risultanze captative comprovanti il suo subentro all'omonimo cugino cl. 1988 (cfr. in particolare la conversazione riportata a pag. 19, in cui AR SA ammonisce il ricorrente sul comportamento da tenere con il cugino, dopo che questi lo aveva provocatoriamente avvertito di essere a conoscenza del fatto che, secondo i AR, egli doveva allontanarsi da lui). Sempre a pag. 19, sono state rievocate altre conversazioni in cui, da un lato, MU UL cl. 1998 si mette a disposizione di AR SA, che lo aveva 3 3 contattato per avere resoconti sugli affari;
d'altro lato, è stata valorizzata l'intercettazione in cui AR SA, conversando con la madre NI RA, con il fratello FR e lo stesso ricorrente, si rammarica di essersi circondato di soggetti inaffidabili, tra cui, appunto, MU UL cf. 1988. In tale quadro complessivo, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia disatteso i rilievi difensivi con un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede. 3. Anche il secondo motivo è infondato. La difesa ricorrente ha contestato la configurabilità, quanto all'estorsione di cui al capo 6) ascritta al MU in concorso, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Deve tuttavia osservarsi che la sintetica motivazione adottata sul punto dal Tribunale (cfr. pag 22 dell'ordinanza impugnata) deve essere valutata congiuntamente con il più articolato percorso argomentativo tracciato dal G.i.p. in sede applicativa della misura. Si è in particolare evidenziato in tale sede, con riferimento alle richieste estorsive formulate secondo lo schema del c.d. cavallo di ritorno, che le predette "istanze avanzate e il danaro ricevuto costituivano esecuzione di un progetto delinquenziale co-deciso dai vertici della compagine criminale...Non si è trattato, quindi, di pretese isolate provenienti da deliquenti che hanno agito per scopi meramente personali ma, al contrario, le condotte costituiscono attuazione di un progetto associativo, durevole nel tempo ed immutato nelle sue prospettive, attuato da soggetti che rappresentavano a quel tempo gli interessi criminali di un'organizzazione deliquenziale a matrice 'ndranghetistica, fortemente radicata sul territorio. I proventi derivanti dalle perpetrate estorsioni non erano, dunque, diretti ad arricchire i loro autori, bensì a rimpinguare le casse del sodalizio" (cfr. pag. 33 seg. dell'ordinanza applicativa della misura). Si è in definitiva dinanzi ad un compendio argomentativo compiuto, ed immune da rilievi di illogicità manifesta. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Va invero evidenziato che la partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 14) è stata desunta da una serie di risultanze caprative comprovanti il suo pieno inserimento nell'attività illecita. Cfr. in particolare le conversazioni menzionate alle pagg. 5 segg. dell'ordinanza impugnata, relative: all'avviso relativo al fermo del ricorrente e di altro soggetto, da parte dei Carabinieri, rivolto da PO NA al figlio MU UL cl. 1988; all'ausilio dato a quest'ultimo dal ricorrente circa il reperimento dello stupefacente (il cugino cl. 1988 gli aveva precisato che la movimentazione della droga era oggetto di specifiche annotazioni); al parere "a me sembra buona!" dato dal ricorrente al cugino, non illogicamente ritenuto avere ad oggetto lo 4 4 stupefacente movimentato;
alle lamentele rivolte da PE SA a MU cl. 1988 relative al fatto che quest'ultimo avrebbe avuto preferenze per il proprio cugino odierno ricorrente (il PE si era sentito rispondere, a tali rimostranze, che avrebbe dovuto dimostrarsi più intramprendente nello smercio); alla intercambiabilità dei ruoli nell'attività di spaccio (cfr. pag. 7 sulla consultazione tra MU cl 1988 e il padre, circa l'opportunità di inviare l'odierno ricorrente allo smercio, essendovi clienti in attesa); all'attribuzione al Muto cl. 1998 (nella fase successiva all'estromissione dell'omonimo cugino cl. 1988 per via dell'uso improprio dei proventi) dei compiti in precedenza svolti da quest'ultimo (cfr. sul punto pag. 9). A tutto ciò occorre aggiungere gli esiti dei servizi di o.c.p. che avevano consentito di individuare, dietro le abitazioni dei MU, la base logistica del sodalizio (il c.d. forno), all'interno del quale veniva preparato e conservato lo stupefacente da smerciare (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Risulta evidente, in tale quadro, che l'attribuzione al ricorrente, per di più in fase cautelare, della qualifica di partecipe del sodalizio di cui al capo 14), risulta motivata in termini compiuti e del tutto immuni da illogicità deducibili in questa sede: a nulla rilevando il fatto che al MU era stato contestato un solo reato fine (quello di cui al capo 126). 5. Le considerazioni fin qui.volte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 marzo 2025