CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1843/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale Ricorrente_1 esercente l'attività di “Commercio alll'ingrosso di altri prodotti alimentari – 5139B” ha impugnato l'avviso di accertamento nr TD3012I01730/2023 per l'anno d'imposta 2018 notificato in data 27.11.2023 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Cosenza per IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP.
Il ricorrente ha eccepito:
· vizio di motivazione dell'atto
· superficialità dell'avviso e lesione diritto di difesa.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio precisando che è stato emesso l'accertamento sulla base della discordanza tra i costi indicati nel quadro RG e gli acquisti dichiarati ai fini IVA (quadro VF), nonché dell'elevato ammontare dei costi. Per il 2018 risultano infatti costi per euro 289.842,00 nel Modello Unico
PF (RG15) a fronte di acquisti IVA pari a euro 272.662,00 nel Modello IVA 2019 (VF23) accertando un maggior reddito d'impresa pari a euro 17.180,00. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza 16-01-2026, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
È infondata l'eccezione sollevata nel ricorso circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'avviso di accertamento è pienamente legittimo, essendo evidenziati in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento, ponendo così il contribuente nella condizione di comprendere i termini della pretesa fiscale e di poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Con l'Avviso di Accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito d'impresa, pari a euro 17.180,00, derivante dalla difformità tra quanto indicato nel modello Redditi Persone Fisiche al rigo
RG15 (costi per acquisti di materie prime e merci), pari a euro 289.842,00, e quanto riportato nel modello
IVA al rigo VF23 (acquisti totali), pari a euro 272.662,00.
A seguito di tale incongruenza è stato notificato un invito ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973; dall'analisi della documentazione prodotta e dal contraddittorio è emerso un maggior reddito d'impresa accertato, oggetto di ripresa fiscale ai fini delle imposte dirette, in quanto l'Ufficio ha disatteso le operazioni relative alle note di credito, con riferimento agli sconti effettuati ai clienti.
Si rileva che non risultano correttamente documentate le operazioni relative alle note di credito, in particolare gli sconti riconosciuti ai clienti.
Per tali motivi risulta legittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art 39 dpr 600/73.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate di Cosenza, spese che liquida in complessivi € 780,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1843/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I01730 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale Ricorrente_1 esercente l'attività di “Commercio alll'ingrosso di altri prodotti alimentari – 5139B” ha impugnato l'avviso di accertamento nr TD3012I01730/2023 per l'anno d'imposta 2018 notificato in data 27.11.2023 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Cosenza per IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP.
Il ricorrente ha eccepito:
· vizio di motivazione dell'atto
· superficialità dell'avviso e lesione diritto di difesa.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio precisando che è stato emesso l'accertamento sulla base della discordanza tra i costi indicati nel quadro RG e gli acquisti dichiarati ai fini IVA (quadro VF), nonché dell'elevato ammontare dei costi. Per il 2018 risultano infatti costi per euro 289.842,00 nel Modello Unico
PF (RG15) a fronte di acquisti IVA pari a euro 272.662,00 nel Modello IVA 2019 (VF23) accertando un maggior reddito d'impresa pari a euro 17.180,00. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza 16-01-2026, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
È infondata l'eccezione sollevata nel ricorso circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'avviso di accertamento è pienamente legittimo, essendo evidenziati in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento, ponendo così il contribuente nella condizione di comprendere i termini della pretesa fiscale e di poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Con l'Avviso di Accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito d'impresa, pari a euro 17.180,00, derivante dalla difformità tra quanto indicato nel modello Redditi Persone Fisiche al rigo
RG15 (costi per acquisti di materie prime e merci), pari a euro 289.842,00, e quanto riportato nel modello
IVA al rigo VF23 (acquisti totali), pari a euro 272.662,00.
A seguito di tale incongruenza è stato notificato un invito ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973; dall'analisi della documentazione prodotta e dal contraddittorio è emerso un maggior reddito d'impresa accertato, oggetto di ripresa fiscale ai fini delle imposte dirette, in quanto l'Ufficio ha disatteso le operazioni relative alle note di credito, con riferimento agli sconti effettuati ai clienti.
Si rileva che non risultano correttamente documentate le operazioni relative alle note di credito, in particolare gli sconti riconosciuti ai clienti.
Per tali motivi risulta legittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art 39 dpr 600/73.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate di Cosenza, spese che liquida in complessivi € 780,00, oltre accessori di legge, se dovuti.