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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IE nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, col nma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eristina GA ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore, Avv. Emanuele di Salvo, con conclusioni scritte insist eva per l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1.II Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Milano rigettava l'appE ,lo con il quale si chiedeva la revoca o modifica della misura cautelare della custodia ir carcere applicata a UM CH per il reato di rapina aggravata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1255 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difens( re che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 299 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non Eirebbe stata necessaria la notifica della richiesta alla persona offesa tenuto conto che LE stessa non aveva nominato il difensore e non aveva eletto domicilio;
) 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'att Jalità e la concretezza delle esigenze cautelari sarebbe stata ritenuta nonostante le ntrarie indicazioni emergenti dallo sviluppo processuale in ordine alla personalità della tic( rrent:e. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non sorretto ( a alcun interesse processuale. Il tribunale ha infatti vagliato il merito dell'impugnazione, dopo avere ritent to (a) affidabile l'allegazione difensiva relativa alla carenza delle condizioni per effett tiare la notifica della istanza di modifica della misura cautelare alla persona off' sa, (b) ammissibile l'incidente cautelare (contrariamente a quanto ritenuto dal giudici . per le indagini preliminari che, invece, aveva ritenuto inammissibile l'istanza per difetto di notifica alla persona offesa). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale offriva una accurata motiva. ione in ordine alla sussistenza concreta ed attuale del pericolo cautelare, desumibilE dalla condizioni di vita del ricorrente, senza fissa dimora e privo di fonti lecite di sostent mento. Il tribunale rilevava che la sussistenza del pericolo era stata valutata in altro incidente cautelare con decisione preclusiva, tenuto conto che l'unico elemento i novità rispetto al quadro cautelare già valutato era la sentenza di condanna del ricorrE nte ad una pena detentiva severa (pag. 4 del provvedimento impugnato). Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di frattura logiche ed aderente alle emergenze procedimentali, rispetto alla quale le censure r roposte con il ricorso si risolvono in richieste di rivalutazione della capacità dimostrati a delle prove, non consentite in sede di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. i .16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali n riché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si del ermina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricc rrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazitoe del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell itituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabi ito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter di;
3. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, col nma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eristina GA ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore, Avv. Emanuele di Salvo, con conclusioni scritte insist eva per l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1.II Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Milano rigettava l'appE ,lo con il quale si chiedeva la revoca o modifica della misura cautelare della custodia ir carcere applicata a UM CH per il reato di rapina aggravata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1255 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difens( re che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 299 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non Eirebbe stata necessaria la notifica della richiesta alla persona offesa tenuto conto che LE stessa non aveva nominato il difensore e non aveva eletto domicilio;
) 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'att Jalità e la concretezza delle esigenze cautelari sarebbe stata ritenuta nonostante le ntrarie indicazioni emergenti dallo sviluppo processuale in ordine alla personalità della tic( rrent:e. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non sorretto ( a alcun interesse processuale. Il tribunale ha infatti vagliato il merito dell'impugnazione, dopo avere ritent to (a) affidabile l'allegazione difensiva relativa alla carenza delle condizioni per effett tiare la notifica della istanza di modifica della misura cautelare alla persona off' sa, (b) ammissibile l'incidente cautelare (contrariamente a quanto ritenuto dal giudici . per le indagini preliminari che, invece, aveva ritenuto inammissibile l'istanza per difetto di notifica alla persona offesa). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale offriva una accurata motiva. ione in ordine alla sussistenza concreta ed attuale del pericolo cautelare, desumibilE dalla condizioni di vita del ricorrente, senza fissa dimora e privo di fonti lecite di sostent mento. Il tribunale rilevava che la sussistenza del pericolo era stata valutata in altro incidente cautelare con decisione preclusiva, tenuto conto che l'unico elemento i novità rispetto al quadro cautelare già valutato era la sentenza di condanna del ricorrE nte ad una pena detentiva severa (pag. 4 del provvedimento impugnato). Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di frattura logiche ed aderente alle emergenze procedimentali, rispetto alla quale le censure r roposte con il ricorso si risolvono in richieste di rivalutazione della capacità dimostrati a delle prove, non consentite in sede di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. i .16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali n riché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si del ermina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricc rrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazitoe del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell itituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabi ito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter di;
3. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024