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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 39683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39683 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1.ME NC, nata a [...] il [...] 2. LV NA, nata a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4 marzo 2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EP Ricciardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione della ME e per la inammissibilità delle censure riferite alla posizione della LV. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma, decidendo quale giudice del rinvio in esito all'annullamento disposto dalla seconda sezione di questa Corte con sentenza del 12 luglio 2023, ha approvato il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione promossa ai danni di AN FI e altri, definita, nel merito, con la revoca della confisca disposta in primo grado con conseguente restituzione dei beni in origine sequestrati. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39683 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 12/09/2024 In particolare, il Tribunale, approvando il conto ha disatteso le osservazioni proposte, per quel che quel che qui immediatamente interessa, dalle terze interessate NC ME, titolare della impresa individuale esercente l'attività di ristorazione denominata "Hostaria Sora Franca", e NA LV, titolare della omonima ditta individuale, esercente attività di somministrazione e bar, affittata a terzi all'atto del sequestro. 2.Propongono ricorso le due terze interessate e lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, assente o manifestamente illogica: - nell'interesse di NC ME perché, in immediato contrasto con la sentenza rescindente, non sarebbero state esaminate le osservazioni rese dalla detta terza interessata, correlate ai frutti civili percepiti per effetto dell'affitto della relativa azienda, non risultando rendicontate uscite per euro 25.850,38 rispetto al percepito, laconicamente giustificate in ragione di asserite e non altrimenti precisate, né documentate, "necessità della ditta" e non avendo trovato adeguata causale i bonifici effettuati, per complessivi euro 12000, resi successivamente alla revoca del vincolo;
- nell'interesse di NA LV, perché il Tribunale avrebbe approvato il conto di gestione, nel quale non risultavano annotati gli incassi legati all'affitto di azienda ( reso in favore della impresa individuale " Pio er caffè" di EG LL, anch'essa sottoposta a sequestro), già stipulato al momento di esecuzione del vincolo, né quelli inerenti all'affitto successivamente contratto dall'amministrazione giudiziaria in favore di altra azienda, erroneamente contabilizzati nel conto della procedura riferibile alla impresa LL, sulla base di un presupposto, la mera fittizietà dell'attività di impresa riferibile alla LV, conclusione che di contro sarebbe contraddetta dalla documentazione acquisita agli atti della procedura oltre che smentito dalla stessa scelta dell'amministratore giudiziario di stipulare il nuovo contratto di affitto facendo riferimento ad entrambe le imprese individuali sottoposte a sequestro (quella della LV e del LL, per l'appunto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano l'accoglimento nei termini e per le ragioni precisate di seguito. 2. In primo luogo va precisato che il ricorso di legittimità proposto avverso il provvedimento di approvazione del conto, previsto oggi dall'ad 43, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è soggetto ai limiti di cui all'art. 10 dello stesso decreto e dunque può essere interposto anche per ragioni diverse dalla mera violazione di legge;
e ciò a differenza di quanto dettato dalla legislazione previgente, che non prevedeva espressamente rimedi impugnatori prospettabili avverso la detta decisione, tanto da rendere all'epoca unicamente prospettabile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. 2 3. Ciò premesso, la lettura della decisione gravata dà conto dell'integrale il difetto di motivazione quanto alle osservazioni proposte dalla ME, la cui posizione era tra quelle prese in considerazione dalla sentenza rescindente nell'imporre al Tribunale un nuovo esame del conto di gestione originariamente approvato. L'ordinanza assunta in sede di rinvio, dunque, non si è attenuta al devoluto imposto dalla sentenza di annullamento, sicché vanno ribadite le ragioni di vulnus già rassegnate in sede rescindente, alle quali si dovrà nuovamente ovviare in sede di rinvio. 4. Venendo alle censure proposte nell'interesse di NA LV, rileva la Corte come la lettura della decisione gravata dia conto del fatto che l'azienda sequestrata alla ricorrente quale terza interessata risultava, all'epoca del vincolo anticipatorio, affittata ad altra impresa individuale - quella di EG LL-, parimenti sottoposta a sequestro. Successivamente, la medesima azienda è stata affittata ad un soggetto terzo (la New Borgo) da parte della stessa amministrazione giudiziaria. 5. Il provvedimento impugnato mette anche in evidenza, alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni offerte dall'amministratore giudiziario, come, in occasione delle scelte gestionali assunte su autorizzazione del Tribunale ex ad 41 del citato decreto n. 159 del 2011, si ritenne di non proseguire l'attività della ditta della LV in ragione della "assenza di ogni pregresso esercizio..." comprovato dalla mancanza di "scritture contabili" e dal mancato conforto di "operazioni che riscontrassero l'intercorso accordo contrattuale", seppur documentato dall'atto notarile acquisito agli atti della procedura. Per tali ragioni, l'impresa della ricorrente venne ritenuta solo formalmente intestataria delle licenze amministrative cedute in affitto, con la relativa azienda, al LL, effettivo titolare ab origine dell'attività commerciale in questione. Da qui la ritenuta correttezza del conto quanto alla mancata contabilizzazione di incassi mai realizzati, in relazione alla esecuzione del pregresso contratto di affitto;
alla contabilizzazione sul conto della procedura riferibile alla impresa del LL dei canoni percepiti in virtù dell'affitto di azienda contratto dalla amministrazione, quale "unico reale e diretto esercente l'attività commerciale" in questione;
alla conseguente ritenuta infondatezza della pretesa della LV volta alla restituzione di quanto percepito nel corso della procedura a tale titolo, per la inesistenza della azienda gestita dalla ricorrente, aspetto destinato ad invalidare il contratto di affitto intercorso con LL per assenza dell'oggetto, in violazione dell'art. 1418 cod. civ. 6. Lo scrutinio inerente al percorso giustificativo tracciato dal Tribunale nel pervenire, in parte qua, alla approvazione del conto va operato considerando partitamente le situazioni 3 riguardanti l'affitto stipulato (dalla LV con il Fornnichella) prima del sequestro e quelle afferenti alla locazione contratta nel corso della procedura. 7.Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6340 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280525) condivisa dal Collegio, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può estendersi alle scelta relativa alla prosecuzione o meno dell'attività produttiva o commerciale dell'azienda in sequestro, trattandosi di decisione rientrante nella competenza del tribunale e da adottare sulla base di una ricognizione preliminare che costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento insuscettibile di rinnovata valutazione in sede di approvazione del conto di gestione (perché autonomamente impugnabile in cassazione in quanto atto dotato di valenza decisoria diretto ad incidere sui diritti soggettivi della soggetti interessati dalle relative valutazioni). 7.1. Tale indicazione di principio ben si attaglia alla decisione, transitoria, assunta dagli organi della procedura, di non acquisire canoni in esecuzione dell'originario contratto di affitto, ritenendo la sostanziale sovrapponibilità dei due centri di interesse imprenditoriale coinvolti dalla relativa attività negoziale. Scelta, questa, che, per quanto già evidenziato, non può essere sindacata in sede di approvazione del conto;
e che, al contempo, dà adeguata e coerente giustificazione alla lamentata assenza di poste contabili riferibili alla percezione dei canoni legati all'affitto stipulato prima del sequestro, intercorso tra le due imprese individuali sottoposte al vincolo anticipatorio, trattandosi di poste attive mai acquisite proprio in conseguenza della detta valutazione gestoria. Da qui la coerenza tra momento gestorio e rappresentazione contabile offerta dal conto, idonea a supportare la decisione resa sul punto dal provvedimento. 8. Un discorso diverso va reso in relazione alla contabilizzazione dei canoni percepiti nel corso della procedura in forza del contratto di affitto di azienda, relativo al compendio formalmente in testa alla LV, stipulato dalla amministrazione giudiziaria;
canoni pacificamente confluiti nel conto e dunque ascritti alla gestione del sequestro inerente all'impresa di EG LL. 8.1. In disparte la mancata precisazione relativa alla intervenuta revoca del sequestro anche con riferimento alla posizione di quest'ultimo terzo interessato ( oltre che della sorte del contratto stipulato dall'amministrazione giudiziaria in esito alla revoca quantomeno del sequestro reso ai danni della LV), resta da evidenziare che dalla lettura degli atti trasmessi non emerge che nel caso si procedette, in esecuzione del programma di gestione autorizzato ex art. 41 d.lgs. n. 309 del 1990, alla cancellazione della impresa individuale riferibile alla ricorrente. Piuttosto, sul piano logico sembra più coerente ritenere che a tanto non si diede luogo in ragione del fatto che il contratto di affitto stipulato dagli organi della procedura faceva congiunto riferimento alle due imprese (quella della LV e quella del LL), verosimilmente perché 4 solo la prima azienda, quella della odierna ricorrente, era in possesso dei relativi titoli amministrativi e del contratto di locazione relativo al luogo di esercizio della relativa attività. 8.2. Ne viene che, la confermata persistenza in vita della relativa realtà imprenditoriale riferibile alla LV, non contradetta altrimenti dalle emergenze acquisiste, nel caso imponeva la scelta di accendere transitoriamente, in attesa della definizione del relativo procedimento, un conto separato riferito ad entrambe le imprese sequestrate, ove annotare contabilmente i relativi incassi, sui quali portare eventualmente in detrazione i costi di immediato riferimento correlati alla relativa operazione negoziale. Ciò, del resto, anche in linea con la scelta formale di stipulare il detto contratto di affitto sotto l'egida nominale di entrambe le imprese sottoposte al vincolo provvisorio. 8.3. Siffatta inesattezza, qui valorizzata esclusivamente sul piano della relativa scelta contabile, finisce inevitabilmente per refluire sul rendiconto di gestione, sfalsandone il portato rappresentativo in termini ostativi alla approvazione disposta dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. Ordinanza che va, dunque, annullata con rinvio in parte qua al fine di consentire un nuovo esame del rendiconto alla luce delle superiori indicazioni di principio, con conseguente rinnovato scrutinio anche delle pretese restitutorie già devolute al giudice del rinvio dal precedente annullamento, qui assorbite dalla riscontrata fondatezza dei rilievi sopra considerati. Siffatto scrutinio, inoltre, non potrà prescindere dal chiarimento relativo alla eventuale persistenza del vincolo in capo alla impresa riferibile a EG EL;
nonché dalla stessa possibilità di estendere, ritenendole ancora attuali, le valutazioni rese in sede gestoria (correlate alla ritenuta fittizietà del rapporto stipulato prima del sequestro e alla esclusiva e sostanziale riferibilità dell'azienda affittata all'asserito affittuario), alla luce della intervenuta revoca della confisca (resa ai danni della odierna ricorrente)
P.Q.M.
Annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi te
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EP Ricciardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione della ME e per la inammissibilità delle censure riferite alla posizione della LV. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma, decidendo quale giudice del rinvio in esito all'annullamento disposto dalla seconda sezione di questa Corte con sentenza del 12 luglio 2023, ha approvato il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione promossa ai danni di AN FI e altri, definita, nel merito, con la revoca della confisca disposta in primo grado con conseguente restituzione dei beni in origine sequestrati. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39683 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 12/09/2024 In particolare, il Tribunale, approvando il conto ha disatteso le osservazioni proposte, per quel che quel che qui immediatamente interessa, dalle terze interessate NC ME, titolare della impresa individuale esercente l'attività di ristorazione denominata "Hostaria Sora Franca", e NA LV, titolare della omonima ditta individuale, esercente attività di somministrazione e bar, affittata a terzi all'atto del sequestro. 2.Propongono ricorso le due terze interessate e lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, assente o manifestamente illogica: - nell'interesse di NC ME perché, in immediato contrasto con la sentenza rescindente, non sarebbero state esaminate le osservazioni rese dalla detta terza interessata, correlate ai frutti civili percepiti per effetto dell'affitto della relativa azienda, non risultando rendicontate uscite per euro 25.850,38 rispetto al percepito, laconicamente giustificate in ragione di asserite e non altrimenti precisate, né documentate, "necessità della ditta" e non avendo trovato adeguata causale i bonifici effettuati, per complessivi euro 12000, resi successivamente alla revoca del vincolo;
- nell'interesse di NA LV, perché il Tribunale avrebbe approvato il conto di gestione, nel quale non risultavano annotati gli incassi legati all'affitto di azienda ( reso in favore della impresa individuale " Pio er caffè" di EG LL, anch'essa sottoposta a sequestro), già stipulato al momento di esecuzione del vincolo, né quelli inerenti all'affitto successivamente contratto dall'amministrazione giudiziaria in favore di altra azienda, erroneamente contabilizzati nel conto della procedura riferibile alla impresa LL, sulla base di un presupposto, la mera fittizietà dell'attività di impresa riferibile alla LV, conclusione che di contro sarebbe contraddetta dalla documentazione acquisita agli atti della procedura oltre che smentito dalla stessa scelta dell'amministratore giudiziario di stipulare il nuovo contratto di affitto facendo riferimento ad entrambe le imprese individuali sottoposte a sequestro (quella della LV e del LL, per l'appunto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano l'accoglimento nei termini e per le ragioni precisate di seguito. 2. In primo luogo va precisato che il ricorso di legittimità proposto avverso il provvedimento di approvazione del conto, previsto oggi dall'ad 43, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è soggetto ai limiti di cui all'art. 10 dello stesso decreto e dunque può essere interposto anche per ragioni diverse dalla mera violazione di legge;
e ciò a differenza di quanto dettato dalla legislazione previgente, che non prevedeva espressamente rimedi impugnatori prospettabili avverso la detta decisione, tanto da rendere all'epoca unicamente prospettabile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. 2 3. Ciò premesso, la lettura della decisione gravata dà conto dell'integrale il difetto di motivazione quanto alle osservazioni proposte dalla ME, la cui posizione era tra quelle prese in considerazione dalla sentenza rescindente nell'imporre al Tribunale un nuovo esame del conto di gestione originariamente approvato. L'ordinanza assunta in sede di rinvio, dunque, non si è attenuta al devoluto imposto dalla sentenza di annullamento, sicché vanno ribadite le ragioni di vulnus già rassegnate in sede rescindente, alle quali si dovrà nuovamente ovviare in sede di rinvio. 4. Venendo alle censure proposte nell'interesse di NA LV, rileva la Corte come la lettura della decisione gravata dia conto del fatto che l'azienda sequestrata alla ricorrente quale terza interessata risultava, all'epoca del vincolo anticipatorio, affittata ad altra impresa individuale - quella di EG LL-, parimenti sottoposta a sequestro. Successivamente, la medesima azienda è stata affittata ad un soggetto terzo (la New Borgo) da parte della stessa amministrazione giudiziaria. 5. Il provvedimento impugnato mette anche in evidenza, alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni offerte dall'amministratore giudiziario, come, in occasione delle scelte gestionali assunte su autorizzazione del Tribunale ex ad 41 del citato decreto n. 159 del 2011, si ritenne di non proseguire l'attività della ditta della LV in ragione della "assenza di ogni pregresso esercizio..." comprovato dalla mancanza di "scritture contabili" e dal mancato conforto di "operazioni che riscontrassero l'intercorso accordo contrattuale", seppur documentato dall'atto notarile acquisito agli atti della procedura. Per tali ragioni, l'impresa della ricorrente venne ritenuta solo formalmente intestataria delle licenze amministrative cedute in affitto, con la relativa azienda, al LL, effettivo titolare ab origine dell'attività commerciale in questione. Da qui la ritenuta correttezza del conto quanto alla mancata contabilizzazione di incassi mai realizzati, in relazione alla esecuzione del pregresso contratto di affitto;
alla contabilizzazione sul conto della procedura riferibile alla impresa del LL dei canoni percepiti in virtù dell'affitto di azienda contratto dalla amministrazione, quale "unico reale e diretto esercente l'attività commerciale" in questione;
alla conseguente ritenuta infondatezza della pretesa della LV volta alla restituzione di quanto percepito nel corso della procedura a tale titolo, per la inesistenza della azienda gestita dalla ricorrente, aspetto destinato ad invalidare il contratto di affitto intercorso con LL per assenza dell'oggetto, in violazione dell'art. 1418 cod. civ. 6. Lo scrutinio inerente al percorso giustificativo tracciato dal Tribunale nel pervenire, in parte qua, alla approvazione del conto va operato considerando partitamente le situazioni 3 riguardanti l'affitto stipulato (dalla LV con il Fornnichella) prima del sequestro e quelle afferenti alla locazione contratta nel corso della procedura. 7.Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6340 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280525) condivisa dal Collegio, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può estendersi alle scelta relativa alla prosecuzione o meno dell'attività produttiva o commerciale dell'azienda in sequestro, trattandosi di decisione rientrante nella competenza del tribunale e da adottare sulla base di una ricognizione preliminare che costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento insuscettibile di rinnovata valutazione in sede di approvazione del conto di gestione (perché autonomamente impugnabile in cassazione in quanto atto dotato di valenza decisoria diretto ad incidere sui diritti soggettivi della soggetti interessati dalle relative valutazioni). 7.1. Tale indicazione di principio ben si attaglia alla decisione, transitoria, assunta dagli organi della procedura, di non acquisire canoni in esecuzione dell'originario contratto di affitto, ritenendo la sostanziale sovrapponibilità dei due centri di interesse imprenditoriale coinvolti dalla relativa attività negoziale. Scelta, questa, che, per quanto già evidenziato, non può essere sindacata in sede di approvazione del conto;
e che, al contempo, dà adeguata e coerente giustificazione alla lamentata assenza di poste contabili riferibili alla percezione dei canoni legati all'affitto stipulato prima del sequestro, intercorso tra le due imprese individuali sottoposte al vincolo anticipatorio, trattandosi di poste attive mai acquisite proprio in conseguenza della detta valutazione gestoria. Da qui la coerenza tra momento gestorio e rappresentazione contabile offerta dal conto, idonea a supportare la decisione resa sul punto dal provvedimento. 8. Un discorso diverso va reso in relazione alla contabilizzazione dei canoni percepiti nel corso della procedura in forza del contratto di affitto di azienda, relativo al compendio formalmente in testa alla LV, stipulato dalla amministrazione giudiziaria;
canoni pacificamente confluiti nel conto e dunque ascritti alla gestione del sequestro inerente all'impresa di EG LL. 8.1. In disparte la mancata precisazione relativa alla intervenuta revoca del sequestro anche con riferimento alla posizione di quest'ultimo terzo interessato ( oltre che della sorte del contratto stipulato dall'amministrazione giudiziaria in esito alla revoca quantomeno del sequestro reso ai danni della LV), resta da evidenziare che dalla lettura degli atti trasmessi non emerge che nel caso si procedette, in esecuzione del programma di gestione autorizzato ex art. 41 d.lgs. n. 309 del 1990, alla cancellazione della impresa individuale riferibile alla ricorrente. Piuttosto, sul piano logico sembra più coerente ritenere che a tanto non si diede luogo in ragione del fatto che il contratto di affitto stipulato dagli organi della procedura faceva congiunto riferimento alle due imprese (quella della LV e quella del LL), verosimilmente perché 4 solo la prima azienda, quella della odierna ricorrente, era in possesso dei relativi titoli amministrativi e del contratto di locazione relativo al luogo di esercizio della relativa attività. 8.2. Ne viene che, la confermata persistenza in vita della relativa realtà imprenditoriale riferibile alla LV, non contradetta altrimenti dalle emergenze acquisiste, nel caso imponeva la scelta di accendere transitoriamente, in attesa della definizione del relativo procedimento, un conto separato riferito ad entrambe le imprese sequestrate, ove annotare contabilmente i relativi incassi, sui quali portare eventualmente in detrazione i costi di immediato riferimento correlati alla relativa operazione negoziale. Ciò, del resto, anche in linea con la scelta formale di stipulare il detto contratto di affitto sotto l'egida nominale di entrambe le imprese sottoposte al vincolo provvisorio. 8.3. Siffatta inesattezza, qui valorizzata esclusivamente sul piano della relativa scelta contabile, finisce inevitabilmente per refluire sul rendiconto di gestione, sfalsandone il portato rappresentativo in termini ostativi alla approvazione disposta dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. Ordinanza che va, dunque, annullata con rinvio in parte qua al fine di consentire un nuovo esame del rendiconto alla luce delle superiori indicazioni di principio, con conseguente rinnovato scrutinio anche delle pretese restitutorie già devolute al giudice del rinvio dal precedente annullamento, qui assorbite dalla riscontrata fondatezza dei rilievi sopra considerati. Siffatto scrutinio, inoltre, non potrà prescindere dal chiarimento relativo alla eventuale persistenza del vincolo in capo alla impresa riferibile a EG EL;
nonché dalla stessa possibilità di estendere, ritenendole ancora attuali, le valutazioni rese in sede gestoria (correlate alla ritenuta fittizietà del rapporto stipulato prima del sequestro e alla esclusiva e sostanziale riferibilità dell'azienda affittata all'asserito affittuario), alla luce della intervenuta revoca della confisca (resa ai danni della odierna ricorrente)
P.Q.M.
Annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi te