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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1534/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AN TI ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Bonaventura, nr. 10
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
AN TI ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Bonaventura, nr. 10
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di omologa della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza, il 24.06.2006 e che dalla loro unione è nata la figlia in data Per_1
28.07.2008 - hanno dedotto il venir meno dell'affectio maritalis.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi, che vivono di fatto già separati da circa due anni continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2.
Responsabilità genitoriale. La figlia resta affidata in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle ispirazioni della stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia è collocata;
entrambi i genitori, al fine di tutelare la serenità della figlia, avranno cura di evitare la presenza di eventuali compagni. Disporre che la figlia minore abbia la Per_1 propria collocazione prevalente presso la madre, dove vive attualmente, nell'abitazione sita in
Potenza al Largo Don Pasquale Uva n.
5. Disporre che il padre abbia ampia facoltà (potere/dovere) di vedere e tenere con sé la figlia, previe e collaborative intese anche telefoniche con la madre onde favorire la bigenitorialità, con la madre collocataria e salvo diverso accordo fra le parti con le seguenti modalità: il padre, previa intesa con la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 compatibilmente con le esigenze di vita della minore: 1) nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di svago;
2) a settimane alterne, dal primo pomeriggio del sabato con prelievo della minore all'uscita da scuola alle 20,00 della domenica successiva;
3) Nel periodo natalizio, a anni alterni, dal 24 al 27 dicembre ovvero dal
30 dicembre al 2 gennaio;
4) Nel periodo Pasquale, per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del lunedì successivo;
5) Nel periodo estivo 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto , da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio precedente e da individuarsi, nel caso di mancato accordo, nel periodo compreso fra il 10 e il 24 agosto di ogni anno;
6) Disporre che, in ogni caso , i coniugi rispettino le esigenze di vita della minore nell'esercizio delle suddette facoltà, facendo in modo da non creare intralcio e difficoltà e collaborando tra loro. 7) Disporre che il versi a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 Parte_2
2 della figlia minore , entro non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento su Per_1 conto corrente bancario postale che sarà specificato, la somma complessiva di euro 300,00 mensili e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia e che alla scadenza di ciascun anno sarà rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
disporre che Parte_1 provveda per la quota del 50 % alle spese straordinarie (scolastiche, spese mediche, spese
[...] ricreative, sportive etc.) che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore;
il si Parte_1 impegna, altresì, al versamento delle mensilità di contributo fino ad oggi non versate a partire dal mese di aprile 2024, oltre la quota delle spese straordinarie non versate relative agli anni 2024 e
2025. 8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra. 9) Le spese legali del presente giudizio sono a totale carico del signor ”. Parte_1
All'udienza del 04.12.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
In pari data, il sig. si è, inoltre, impegnato a versare direttamente alla figlia la Parte_1 Per_1 somma mensile dell'importo di euro 300,00, a partire dal compimento della maggiore età della stessa.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi della responsabilità Per_1 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
3 Le spese processuali vengono interamente poste a carico del sig. tenuto Parte_1 conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e con rituale ricorso, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Potenza, il 24.06.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, dell'anno 2006, Atto nr. 68, Parte II, Serie
A;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza, per gli adempimenti di competenza;
f) dispone che le spese processuali siano interamente poste a carico del ricorrente,
[...]
. Parte_1
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza in data 11/12/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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