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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1825 dell'anno 2023
Pendente tra
Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA parte attrice contro
Controparte_1 avv. D'AMICO MATTEO
Controparte_2 avv. BONDIELLI ILARIA
parte convenuta sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni parte attrice Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di , e nel contempo Controparte_3 disporre la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 27/11/2018 (doc.n.5) trascritto in data 30/11/2018 presso l'Ufficio del Territorio di Massa ai nn. R.G. 11008 e R.P. 8376 (doc.n.6), con il quale ha alienato al Sig. , quale titolare dell'impresa Controparte_1 CP_2 individuale , il seguente bene immobile sito in Massa: Controparte_2 locale ad uso negozio distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 117, particella 1162, sub. 126, cat. C/1, con rendita catastale di euro 1.312,94 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 168.739,05, all. n. 9 – valore beni ex art. 79). Con ogni conseguenza di legge.
Vinte le spese.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
P a g . 1 | 5 Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni altra contraria deduzione, istanza, domanda ed eccezione, rigettare per tutti i motivi esposti e per quanto emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria le domande avanzate dall' in quanto infondate in fatto e in diritto ed essendo l' Controparte_4 acquirente , in buona fede al momento dell'acquisto. CP_2
Vinte le spese.
Conclusioni di parte convenuta CP_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria deduzione, istanza, domanda, eccezione, rigettare per i motivi esposti e per quanto emergerà all'esito dell'istruttoria le domande tutte avanzate da
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_4
Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è creditrice nei confronti della in forza di cartelle di Parte_1 CP_1 pagamento e relativi oneri e accessori, della somma complessiva di € 477.486,14 (crediti non controversi). Si precisa che le cartelle di pagamento per € 233.433,55 sono state notificate in data antecedente al 27.11.18, mentre quelle relative al credito di € 141.153,05 in data successiva, seppur per imposte iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36-bis D.P.R. n.600/73 e art. 54 D.P.R. n.633/72, relative ad annualità precedenti. Con atto di vendita del 27.11.2018, la società ha alienato a , quale titolare dell'impresa individuale CP_2 Controparte_2
il fabbricato a uso commerciale (negozio) distinto al catasto fabbricati del Comune di
[...] Massa al foglio 117, particella 1162, sub. 126, per il prezzo di € 70.863,33. Le parti si accordavano perché il pagamento avvenisse mediante accollo, da parte dell'acquirente, del debito residuo della quota frazionata del mutuo fondiario ipotecario n. 05004470020909300000, concesso alla parte venditrice il 3.4.2014 da Cassa di Risparmio della Spezia (oggi CR AG Carispezia), accollo per cui la banca ha espresso il proprio consenso in data 26.11.2018, gravato da ipoteca volontaria iscritta a favore dell'istituto di credito dal 7.4.2014 ai n. RG 2870 RP258, rispetto alla quale era stato annotato frazionamento, a garanzia del mutuo per € 95.603,30.
Il residuo patrimonio immobiliare della debitrice, stimato ex art. 79 DPR 602/73 per un valore complessivo di € 368.672,93, all'avvio del giudizio era composto dal 100% della piena proprietà dell'immobile cat. C/1di cui al fg .117, part. 1162, sub. 129 - valore ex art. 79 DPR 602/73 € 198.342, come da decreto trasferimento del 12.2.2024 del Tribunale di Massa- e dal 100% della piena proprietà dell'immobile cat. A/10 di cui al fg. 117, part. 1162, sub. 131, - valore ex art. 79 DPR 602/73 € 170.330
-, beni oggetto di pignoramento promosso dalla CR AG nella procedura esecutiva RGE n. 82/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Massa, e, quanto al secondo, gravato anche da sequestro conservativo trascritto il 12.2.19 in favore di tale Per_1
è proprietario del 15% del capitale della . Altri soci sono (15% - CP_2 CP_1 Persona_2 deceduto il 7.3.2021), (15%), (15%), (15%), Persona_3 Persona_4 Persona_5
(10%) (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Risulta, poi, esposizione debitoria dei soci Controparte_5 come di seguito dettagliata:
- € 84.662,49; Persona_4
- € 138.298,68; Persona_3
- € 21.154,67; Controparte_6
- € 406.432,53; Persona_2 infine, l'amministratore unico ha un debito personale di € 265.560,42. Controparte_7
Tali fatti sono incontestati.
I convenuti allegano che tra il e , sin dal 2014, fosse intervenuto accordo per l'acquisto CP_2 CP_1 dell'immobile per cui è causa, tuttavia formalizzato solo con la compravendita del 27.11.2018. A sostegno di tale ricostruzione, è prodotta copia della matrice dell'assegno bancario n. 0859075121-08 di € 20.000,00, che il aveva pagato a titolo di caparra per l'acquisto del fabbricato il 12.6.2014. CP_2 Inoltre, il secondo la prospettazione di parte convenuta, aveva provveduto anche a ulteriori CP_2 pagamenti per rate del mutuo (in particolare: tramite assegno bancario n. 0916475613-01 datato P a g . 2 | 5 29.1.2018 di € 2.000,00 e tramite bonifico bancario del 25.10.2018 con causale “rata mutuo lotto 10” di € 5.742,74).
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., i presupposti per l'esercizio della revocatoria ordinaria possono essere individuati come di seguito:
1) il diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto dispositivo del debitore;
3) l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
4) la scientia fraudis, ovvero - quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito - la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che questo comporta alle ragioni del creditore, fermo restando che, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, tale consapevolezza deve sussistere anche in capo al terzo (partecipatio fraudis);
5) il consilium fraudis, ovvero - laddove l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito - la dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare la soddisfazione del credito, elemento che, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, deve sussistere anche in capo al terzo (partecipatio fraudis). Nulla quaestio sulla sussistenza del credito di sull'atto di disposizione e sull'anteriorità del CP_8 credito rispetto a esso (“costituisce ius receptum che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento […]”- cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30737/19; in senso conforme, cfr. ex multis: Cass. 09/04/2019, n. 9798).
Risulta parimenti integrato l'eventus damni, che ricorre anche in ipotesi di variazione qualitativa (e non necessariamente quantitativa) del patrimonio del debitore, quale, ad esempio, la mera trasformazione di un bene (l'immobile compravenduto) in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva (il prezzo, nel caso che ci occupa, è stato pagato a mezzo accollo di debito del venditore con l'istituto di credito erogante il mutuo), “sicché il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105)” (cfr. Cass. civ. 9798\19; in senso conforme: Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2005, n. 4933; Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966; Cassazione civile, sez. III, 7 luglio 2007, n. 15310; Cassazione civile, sez. I, 12/05/2022, n. 15257; Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2022, n. 27290; Cassazione civile, sez. III, 20/01/2023, n. 1751; Cassazione civile, sez. III, 14/07/2023, n. 20232; ancora, si richiama Cassazione civile, sez. VI , 09/11/2021, n. 32835: “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”).
Peraltro, anche la difesa svolta da in relazione all'insussistenza, dell'eventus damni - atteso CP_1 che, per analoga compravendita, conclusa in data 27.11.2018 tra la stessa società debitrice e la
[...]
, anch'egli socio della non aveva agito in revocatoria - Parte_3 CP_1 CP_8 comprova, in realtà, la fondatezza della domanda. E, invero, è indizio grave – da leggersi unitamente agli altri – il fatto che, nel medesimo contesto temporale, la abbia deciso di disfarsi, vendendo CP_1 a soggetti giuridici facenti capo ai propri soci persone fisiche gli immobili ancora a disposizione, a nulla rilevando che, in concreto, non abbia esperito, in tale ultimo caso, l'azione ex art. 2901. CP_8
Rimangono da scrutinare i profili soggettivi della scientia fraudis e della partecipatio fraudis, comprovabili anche per presunzioni, che ricorrono entrambi nel caso in esame.
In primo luogo, si osserva che la società debitrice è sottoposta a procedura esecutiva su impulso di CR AG (banca che ha concesso il mutuo nel 2014), e che sussiste sequestro conservativo su uno dei beni della (come sopra individuato), trascritto il 12.2.19 in favore di altro soggetto;
tenuto CP_1
P a g . 3 | 5 conto di tale situazione e vista l'anteriorità dei crediti di rispetto alla compravendita, si ritiene CP_8 inverosimile che non avesse consapevolezza delle conseguenze dell'alienazione CP_1 dell'immobile sotto il profilo della maggiore difficoltà di soddisfazione del credito vantato dall'odierna attrice.
Parimenti, nella sua qualità di socio della il non poteva essere all'oscuro di tale CP_1 CP_2 esposizione debitoria e delle pregiudizievoli conseguenze della vendita, come sopra evidenziate.
È appena il caso di sottolineare, poi, che l'esistenza del “preliminare” risalente al 2014, asseritamente concluso tra i convenuti, avente a oggetto il bene per cui è causa, è indimostrata, né potrebbe esserlo tramite la prova orale a tal fine richiesta, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2724 n.3 e trattandosi di atto che prevede la forma scritta ad substantiam.
Nulla provano neppure la copia dell'assegno di € 20.000, in alcun modo riferibile alla caparra, né i successivi pagamenti operati dal (quanto all'unico bonifico, si osserva, poi, che lo stesso è CP_2 avvenuto in periodo contiguo alla vendita e reca quale causale il versamento della rata del mutuo di un non meglio identificato “lotto 10”).
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte), con la precisazione che Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020) e, pertanto, lo stesso è stato erroneamente indicato in € 677.804,80:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.046,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 6.023,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda di nei confronti di e di Parte_2 CP_1 [...]
, così dispone: Controparte_2 accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla parte attrice e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita Parte_1 del 27/11/2018 trascritto in data 30/11/2018 presso l'Ufficio del Territorio di Massa ai nn. R.G. 11008 e R.P. 8376, con il quale ha alienato a , quale titolare dell'impresa Controparte_1 CP_2 individuale , il seguente bene immobile sito a Massa: Controparte_2 locale a uso negozio distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 117, particella 1162, sub. 126, cat. C/1, con rendita catastale di euro 1.312,94.
P a g . 4 | 5 condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere ad le spese di lite del giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 6.023,00 per compenso professionale, oltre IVA e c.p.a., se dovute, rimborso forfettario come per legge e spese vive del giudizio.
MASSA, li 18/12/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5