Art. 2. Soggetti richiedenti - Requisiti 1. La domanda di autorizzazione puo' essere presentata:
a) da persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea;
b) da persone fisiche appartenenti a Stati diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione di reciprocita';
c) da fondazioni, da associazioni riconosciute e non riconosciute, da comitati, costituiti in Italia o in Stati appartenenti all'Unione europea.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera c), devono avere il godimento dei diritti civili e politici.
3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale , salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 , 10-bis , 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47 , e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 .
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.
Note all' art. 2:
- La legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte da ultimo con legge n. 256/1993 , dispone misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.
- La legge n. 575/1965 modificata da ultimo dalla legge n. 47/1994 e dal D.Lgs. n. 490/1994 , reca disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.
- Gli articoli da 199 a 240 del codice penale dispongono circa le misure amministrative di sicurezza (misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali).
a) da persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea;
b) da persone fisiche appartenenti a Stati diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione di reciprocita';
c) da fondazioni, da associazioni riconosciute e non riconosciute, da comitati, costituiti in Italia o in Stati appartenenti all'Unione europea.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera c), devono avere il godimento dei diritti civili e politici.
3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale , salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 , 10-bis , 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47 , e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 .
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.
Note all' art. 2:
- La legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte da ultimo con legge n. 256/1993 , dispone misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.
- La legge n. 575/1965 modificata da ultimo dalla legge n. 47/1994 e dal D.Lgs. n. 490/1994 , reca disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.
- Gli articoli da 199 a 240 del codice penale dispongono circa le misure amministrative di sicurezza (misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali).