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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4359/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di NI - Casa Comunale 95100 NI CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60004 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di NI , avverso l'avviso di accertamento n. 60004 notificato il 22/02/2024 relativo a TARI anno 2018 di euro 526,00.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
Nullità dell'atto impugnato per mancata e/o invalida notifica. Precisava che nel caso de quo, nessun atto interruttivo è stato mai notificato al ricorrente o non risulta notificato nei modi e nei termini di legge.
Concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Allegava: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 60004.
In data 20/08/2024 si costituiva il Comune di NI il quale controdeduceva:
che nel caso in esame non è decorso alcun termine pregiudizievole alla riscossione, infatti, la disciplina d'emergenza per fronteggiare la pandemia Covid-19 ha avuto effetti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali. In tali casi deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall' art. 67 D.L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03 e il 31.05.2020. Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/2020 (Dipartimento delle politiche fiscali) , la norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 i nuovi termini risulteranno: Omesso, parziale versamento
Anno d'imposta Termine notifica 2015 26/03/2021; 2016 26/03/2022; 2017 26/03/2023; 2018
26/03/2024; 2019 26/03/2025. In tal senso è espressa anche l'IFEL attraverso la nota del 02/11/2021. In conclusione l'omesso pagamento della TARI 2018 sarebbe stato accertabile entro il 26.03.2024. Orbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 22/02/2024, come ammesso dallo stesso contribuente nel ricorso, pertanto, risulta che nessuna decadenza si è verificata per l'Ente impositore.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali, come da dispositivo secondo la tariffa introdotta dal D.M. 10 marzo 2014.
In data 15/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali rilevava:
dichiara di rinunciare espressamente e definitivamente al ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, per la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e dalla volontà di non proseguire nell'impugnazione dell'atto amministrativo per la volontà di regolarizzare tutta la posizione debitoria, come già in atto, pertanto CHIEDE che codesta Commissione Tributaria
Provinciale voglia dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 15/01/2026;
che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in NI il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4359/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di NI - Casa Comunale 95100 NI CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60004 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di NI , avverso l'avviso di accertamento n. 60004 notificato il 22/02/2024 relativo a TARI anno 2018 di euro 526,00.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
Nullità dell'atto impugnato per mancata e/o invalida notifica. Precisava che nel caso de quo, nessun atto interruttivo è stato mai notificato al ricorrente o non risulta notificato nei modi e nei termini di legge.
Concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Allegava: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 60004.
In data 20/08/2024 si costituiva il Comune di NI il quale controdeduceva:
che nel caso in esame non è decorso alcun termine pregiudizievole alla riscossione, infatti, la disciplina d'emergenza per fronteggiare la pandemia Covid-19 ha avuto effetti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali. In tali casi deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall' art. 67 D.L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03 e il 31.05.2020. Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/2020 (Dipartimento delle politiche fiscali) , la norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 i nuovi termini risulteranno: Omesso, parziale versamento
Anno d'imposta Termine notifica 2015 26/03/2021; 2016 26/03/2022; 2017 26/03/2023; 2018
26/03/2024; 2019 26/03/2025. In tal senso è espressa anche l'IFEL attraverso la nota del 02/11/2021. In conclusione l'omesso pagamento della TARI 2018 sarebbe stato accertabile entro il 26.03.2024. Orbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 22/02/2024, come ammesso dallo stesso contribuente nel ricorso, pertanto, risulta che nessuna decadenza si è verificata per l'Ente impositore.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali, come da dispositivo secondo la tariffa introdotta dal D.M. 10 marzo 2014.
In data 15/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali rilevava:
dichiara di rinunciare espressamente e definitivamente al ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, per la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e dalla volontà di non proseguire nell'impugnazione dell'atto amministrativo per la volontà di regolarizzare tutta la posizione debitoria, come già in atto, pertanto CHIEDE che codesta Commissione Tributaria
Provinciale voglia dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 15/01/2026;
che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in NI il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES