Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 911
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione. Ha evidenziato che l'intimazione di pagamento del 18 novembre 2022 ha validamente interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale da tale data. Poiché l'intimazione impugnata è del 24 gennaio 2025, il termine triennale risulta rispettato.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per definitività della cartella

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni processuali preliminari sollevate dall'Agenzia, affermando che il ricorso è stato depositato nei termini e la sua tempestività non è stata adeguatamente contestata. Tuttavia, nel merito, ha accolto implicitamente la tesi dell'amministrazione riguardo alla formazione del giudicato sulla cartella presupposta, a causa della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento del 18 novembre 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 911
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 911
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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