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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 911/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2474/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012034705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012034705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 marzo 2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012034705000 notificata il 24 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma di € 768,52 relativa alla cartella di pagamento n. 09420180009466203000 (TASSE AUTO – anno 2013-2014) dell'importo di € 768,52, asseritamente notificata il 24 maggio 2018.
La ricorrente indicava quali motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento, sostenendo che il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche è triennale ai sensi dell'art. 5 del D.L.
953/82, e che dalla data di notifica della cartella al 24 gennaio 2025 erano trascorsi più di tre anni senza alcuna azione interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420229002161270000 notificata il 18 novembre 2022 avente ad oggetto la medesima cartella.
La ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo l'eccezione di prescrizione decorsa alla ricezione del primo presunto atto interruttivo e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 rappresenta una facoltà e non un onere.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente. Nel merito, le contestazioni della ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tasse automobilistiche relative agli anni 2013-2014.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che l'atto presupposto, prodromico all'intimazione di pagamento, risulta ritualmente notificato nella data indicata. La mancata contestazione della cartella entro il termine perentorio determinerebbe l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, è stato notificato da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altro atto recettizio, successivo alla cartella, non impugnato: l'intimazione di pagamento n.
09420229002161270000 in data 18 novembre 2022 avente ad oggetto la cartella n.
09420180009466203000, come da documenti probatori allegati.
La mancata impugnazione tempestiva di tale atto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, determina l'irretrattabilità del credito, con la conseguenza che non possono più essere fatte valere né i vizi di notifica delle cartelle di pagamento presupposte né le vicende estintive del credito anteriori alla notifica del preavviso stesso, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27.6.2024 si spiega che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sulla corrispondenza del quale al "vecchio" avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti tributari per tasse automobilistiche è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova anche il sopra menzionato atto interruttivo del 18 novembre 2022.
In tema di prescrizione dei crediti per tasse automobilistiche, occorre preliminarmente chiarire che il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche, in base all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1986,
n. 60, si prescrive nel termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario.
Nel caso di specie, pertanto, l'intimazione di pagamento n. 09420229002161270000 notificata il 18 novembre 2022 ha validamente interrotto la prescrizione, facendo iniziare un nuovo termine triennale da tale data.
Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 24 gennaio 2025, il termine triennale di prescrizione per le tasse automobilistiche risulta rispettato, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento.
La prescrizione triennale della tassa automobilistica, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, è interrotta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo e delle intimazioni di pagamento, con conseguente decorrenza di un nuovo termine prescrizionale da ciascun atto interruttivo.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza della ricorrente giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2474/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012034705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012034705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 marzo 2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012034705000 notificata il 24 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma di € 768,52 relativa alla cartella di pagamento n. 09420180009466203000 (TASSE AUTO – anno 2013-2014) dell'importo di € 768,52, asseritamente notificata il 24 maggio 2018.
La ricorrente indicava quali motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento, sostenendo che il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche è triennale ai sensi dell'art. 5 del D.L.
953/82, e che dalla data di notifica della cartella al 24 gennaio 2025 erano trascorsi più di tre anni senza alcuna azione interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420229002161270000 notificata il 18 novembre 2022 avente ad oggetto la medesima cartella.
La ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo l'eccezione di prescrizione decorsa alla ricezione del primo presunto atto interruttivo e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 rappresenta una facoltà e non un onere.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente. Nel merito, le contestazioni della ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tasse automobilistiche relative agli anni 2013-2014.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che l'atto presupposto, prodromico all'intimazione di pagamento, risulta ritualmente notificato nella data indicata. La mancata contestazione della cartella entro il termine perentorio determinerebbe l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, è stato notificato da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altro atto recettizio, successivo alla cartella, non impugnato: l'intimazione di pagamento n.
09420229002161270000 in data 18 novembre 2022 avente ad oggetto la cartella n.
09420180009466203000, come da documenti probatori allegati.
La mancata impugnazione tempestiva di tale atto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, determina l'irretrattabilità del credito, con la conseguenza che non possono più essere fatte valere né i vizi di notifica delle cartelle di pagamento presupposte né le vicende estintive del credito anteriori alla notifica del preavviso stesso, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27.6.2024 si spiega che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sulla corrispondenza del quale al "vecchio" avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti tributari per tasse automobilistiche è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova anche il sopra menzionato atto interruttivo del 18 novembre 2022.
In tema di prescrizione dei crediti per tasse automobilistiche, occorre preliminarmente chiarire che il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche, in base all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1986,
n. 60, si prescrive nel termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario.
Nel caso di specie, pertanto, l'intimazione di pagamento n. 09420229002161270000 notificata il 18 novembre 2022 ha validamente interrotto la prescrizione, facendo iniziare un nuovo termine triennale da tale data.
Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 24 gennaio 2025, il termine triennale di prescrizione per le tasse automobilistiche risulta rispettato, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento.
La prescrizione triennale della tassa automobilistica, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, è interrotta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo e delle intimazioni di pagamento, con conseguente decorrenza di un nuovo termine prescrizionale da ciascun atto interruttivo.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza della ricorrente giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026