Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2024, proposto da
Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica di DEAN IA & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Carbone, Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Direttore Generale dell’AS ER n. 1 del 9 gennaio 2024, recante la determinazione della produzione riconoscibile e liquidabile nell’anno 2018 in favore delle strutture private accreditate nella branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale, e della delibera del Direttore Generale dell’AS ER n. 75 del 20 gennaio 2022 (rettificata dalla delibera n. 492 del 7 aprile 2022), recante l’approvazione del consuntivo relativo all’anno 2018 per la branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. DO Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica di LLAN IA & C. s.a.s. (in appresso, Studio o D.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la delibera n. 1 del 9 gennaio 2024, con cui il Direttore Generale dell’AS ER, in applicazione del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania (DCA) n. 84 del 31 ottobre 2018, aveva determinato la produzione riconoscibile e liquidabile nell’anno 2018 in favore delle strutture private accreditate nella branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale e nella parte in cui era stata applicata al budget individuale della proponente una decurtazione di € 28.813,71, per avvenuto superamento del valore medio delle prestazioni (VM); - la delibera del Direttore Generale dell’AS ER n. 75 del 20 gennaio 2022, così come rettificata dalla delibera n. 492 del 7 aprile 2022, recante l’approvazione del consuntivo relativo all’anno 2018 per la branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale.
2. A sostegno dell’esperito gravame, il proponente, in qualità di struttura accreditata esercente attività di radiodiagnostica, lamentava, con esposizione non propriamente improntata ai canoni ex art. 3, comma 2, cod. proc. amm., che: a) con riferimento all’anno 2018, sarebbe stato immotivatamente obliterato il principale meccanismo di riequilibrio della spesa sanitaria, costituito dalla regressione tariffaria unica (RT), applicabile nei confronti delle singole strutture accreditate in proporzione al contributo di ciascuna di esse al superamento del tetto annuale, mentre sarebbero stati adottati strumenti correttivi sussidiari, quali le decurtazioni a titolo di VM e di “out data”; b) il VM di branca non sarebbe stato monitorato e tempestivamente comunicato all’interessata, così essendosi precluso a quest’ultima di adottare le opportune contromisure di rimodulazione della propria produzione a carico del Servizio sanitario regionale (SS); c) il parametro del VM sarebbe, comunque, illegittimo, in quanto riconducibile non già ad una specifica previsione normativa primaria, bensì alle disposizioni degli emanati DCA ed alle clausole contrattuali unilateralmente e vessatoriamente imposte agli operatori dall’amministrazione, nonché integrante gli estremi propri di un’indebita pretesa impositiva extra ordinem a carico delle imprese di settore ed a discapito del diritto alla salute dell’utenza; d) la decurtazione a titolo di VM sarebbe stata applicata tardivamente all’interessato, nonostante i dati ad essa sottesi fossero da tempo conosciuti dall’AS ER; e) contraddittoriamente e inspiegabilmente quest’ultima avrebbe determinato la decurtazione applicabile allo Studio, dapprima, con delibera direttoriale n. 492 del 7 aprile 2022 (recepita nel decreto dirigenziale, D.D., della Regione Campania n. 174 del 5 maggio 2022), nella misura di € 26.694,00 e, poi, con delibera direttoriale n. 1 del 9 gennaio 2024, nella misura di € 28.813,71; f) inoltre, avrebbe omesso di quantificare il numero delle prestazioni erogate dallo Studio e ritenute remunerabili, onde consentire la verifica della correttezza del calcolo del VM; g) infine, avrebbe prolungato l’“out data” dal 31 agosto al 20 settembre 2018, senza indicarne la ragione giustificativa.
3. Costituitasi l’intimata AS ER, eccepiva l’infondatezza del ricorso e rappresentava, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le strutture controinteressate, contemplate dalla gravata delibera direttoriale n. 1 del 9 gennaio 2024 (oltre all’unicamente intimato Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare s.r.l.).
4. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto può esimere, quindi, il Collegio dallo scrutinio della sollevata questione in rito circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le strutture controinteressate.
7. Innanzitutto, privo di pregio è l’ordine di doglianze incentrato sulla denunciata disapplicazione della RT (cfr. retro, sub n. 2.a).
In argomento la Sezione, nella sentenza n. 219 del 31 gennaio 2025, pronunciata in relazione all’impugnazione della medesima delibera direttoriale n. 1 del 9 gennaio 2024 ha avuto modo di statuire che: «Nella specie, neppure avrebbe potuto venire in contestazione l’operatività della RT, visto che di quest’ultima – come enunciato sia nella delibera n. 75 del 20 gennaio 2022 sia nella delibera n. 492 del 7 aprile 2022 sia nella delibera n. 1 del 9 gennaio 2024 – non si è resa necessaria l’applicazione, alla stregua dei dati del consuntivo 2018 (sul punto, cfr. TAR Campania, ER, sez. III, 15 maggio 2023, n. 1127)».
Non senza soggiungere che nessuna norma primaria o subprimaria risulta stabilire un ordine di priorità nell’impiego dei singoli strumenti di spending review, la selezione dell’uno e/o dell’altro dei quali è da intendersi logicamente ancorata alla natura della criticità emergente in sede di erogazione e remunerazione delle prestazioni a carico del SS.
8. Neppure accreditabili sono le censure di assenza di tempestivo monitoraggio, comunicazione e determinazione del VM di branca (cfr. retro, sub n. 2.b e n. 2.d).
8.1. Esse trovano, infatti, smentita nelle seguenti statuizioni, sancite nella citata sentenza n. 219 del 31 gennaio 2025:
«… fermo restando che … le associazioni di categoria sono state convocate (con nota del 22 febbraio 2022, prot. n. 42983) ed hanno partecipato al Tavolo tecnico del 25 febbraio 2022 (cfr. verbale n. 2, in pari data), dove è stato indicato il percorso metodologico seguito per la determinazione del consuntivo 2018 ed hanno, altresì, ricevuto i report elaborati per il calcolo del costo medio delle prestazioni fino al 31 agosto 2018, valga rammentare che, per granitica giurisprudenza, l’esercizio del potere di applicare decurtazioni pecuniarie alle strutture accreditate e l’osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né sono condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l’esigenza fondamentale e ineludibile di contenere la remunerazione a carico del SS (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 1206/2018; n. 6495/2018; n. 6605/2018; TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 marzo 2014, n. 1502; ER, sez. I, 2 settembre 2014, n. 1491; sez. II, 9 settembre 2019, n. 1528 e n. 1532). E, in particolare, valga richiamare il seguente arresto, sancito dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 433 del 24 febbraio 2022: “Non rileva … la circostanza che l’amministrazione non abbia assolto agli obblighi di monitoraggio e di informativa, previsti dall’articolo 7, comma 2, dello schema di Protocollo di Intesa allegato alla DGRC n. 1268/2008 e che, dunque, la stessa avrebbe ‘del tutto violato il percorso metodologico previsto dall’Allegato C della DGRC 1268/2008, ed in particolare la necessità di compiere l’attività di monitoraggio e l’adempimento del connesso obbligo informativo, strumentale e funzionale all’applicazione di una regressione tariffaria in ragione del contributo che ogni singola struttura ha dato nello sforamento del tetto di spesa, atteso che ha, da ultimo, comunicato la data di esaurimento delle prestazioni solo successivamente, ossia quando il tetto già risultava esaurito’. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2021, n. 3675; sez. III, 30 giugno 2018, n. 3809) ha, infatti, affermato l’irrilevanza del mancato monitoraggio ai fini della validità del computo finale della regressione tariffaria. Invero, il mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione non esclude la potestà dell’amministrazione di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l’obbligo della stessa di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili; in altri termini, l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l’osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l’esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale. Non vi è, d’altra parte, alcuna disposizione legislativa che individua il funzionamento del flusso dei dati scaturente dal monitoraggio come condizione di efficacia e vincolatività del complessivo sistema della programmazione e della regressione tariffaria (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2018, n. 1995). Inoltre, l’irrilevanza della mancata o incompleta effettuazione dell’attività di monitoraggio e dei correlati adempimenti informativi ai fini del legittimo esercizio del potere di regressione tariffaria risulta coerente con la finalità dell’istituto, il quale persegue lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l’impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1206). Invero, ove venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa stabiliti, escludendo il potere di fissare la regressione tariffaria, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato con conseguenze perniciose anche per il bilancio statale (cfr. Cons. Stato, III, 17 ottobre 2011, n. 5550)”.
… giova ribadire le seguenti considerazioni in merito alla tempistica di determinazione del consuntivo 2018, svolte dalla Sezione, nella sentenza n. 1127 del 15 maggio 2023 … “va richiamato quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni n. 4 del 2012 ed – ancor prima – n. 8 del 2006, secondo le quali la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività. Ciò in quanto, in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza DE atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo, fino a quando non risulti adottato un provvedimento, all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie DEanno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie DEanno in corso. Deve darsi pertanto continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la tutela dell’affidamento e delle legittime aspettative degli operatori pubblici o privati operanti in regime di accreditamento trova soddisfazione nella previsione di distinti strumenti individuati in via pretoria, quali, per un verso, la ‘ultrattività dei tetti già fissati per l’anno precedente, salvo le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie’, con il corollario del contenimento di siffatte decurtazioni ‘nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno’ e, per altro verso, la ‘adozione di atti di programmazione provvisoria, conseguente all’esigenza di far fronte ad un sistema che richiede tempi tecnici non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge che fisiologicamente si svolgono solo in epoca successiva all’inizio dell’erogazione del servizio’, di tal maniera consentendo, medio tempore, agli erogatori accreditati di ‘porre in essere scelte consapevoli sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di limitate correzioni’ e di ‘programmare la loro attività, ancor prima dell’approvazione dell’atto definitivo, sulla base di tutti gli elementi conoscibili già nella fase iniziale dell’esercizio di riferimento’ (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4/2021)” (TAR Campania, ER, sez. III, 10 maggio 2023, n. 1070)”.
A quanto sopra è appena il caso di soggiungere, ad ulteriore ripudio della rassegnata censura di deficit istruttorio-partecipativo, che i centri interessati, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, in sede di Tavolo tecnico del 25 febbraio 2022, hanno condiviso le determinazioni assunte dall’AS ER in punto di “overselling”: “Partendo dall’esercizio 2018 – recita il verbale n. 2 del 25 febbraio 2022 – si evidenzia che, a seguito di supplemento di istruttoria è risultato un taglio per “Overselling Costo Medio” a carico delle strutture di radiodiagnostica per un importo complessivo di circa € 1.000.000,00. Il Tavolo, all'unanimità, concorda nell’utilizzare tali recuperi per procrastinare la data di esaurimento budget, presuntivamente fissata al 31 agosto 2018, alla data consuntiva del 20 settembre 2018. Conseguentemente tali risorse vanno ripartite tra tutte le strutture che hanno documentato a mezzo file la loro attività in riferimento al mese di settembre 2018. L’ulteriore produzione, trasmessa con riferimento ai mesi successivi a settembre 2018 non verrà considerata ai fini della determinazione del consuntivo”.
Come annotato nella relazione esplicativa del 10 giugno 2024, prot. n. 121755, “il Tavolo tecnico, all'unanimità, era concorde nell’utilizzare i recuperi derivanti dai tagli per ovs. costo medio per procrastinare la data di esaurimento budget dal 31 agosto 2018 al 20 settembre 2018. Pertanto, le strutture ricorrenti – per il tramite delle proprie associazioni di categoria – sottoscrivevano: a) la procrastinazione della data di esaurimento budget dal 31 agosto al 20 settembre 2018, con ovvio e conseguente ricalcolo del valore medio delle prestazioni, tenuto conto dei venti giorni di settembre 2018 ammessi a consuntivo; b) l’avvio della procedura di recupero del taglio stimato per ovs. costo medio. Pertanto, il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera n. 1/2024 non può dirsi né illogico e né immotivato, bensì concordato e autorizzato in seno al Tavolo tecnico tra la parte pubblica e le associazioni di categoria. Inoltre, il Tavolo tecnico, all'unanimità, concordava non solo di ripartire le risorse recuperate con il procedimento di cui sopra tra tutte le strutture che avevano documentato la loro attività relativa al mese di settembre 2018, ma conseguentemente stabiliva che l’eventuale ulteriore produzione trasmessa con riferimento ai mesi successivi a settembre 2018 non sarebbe stata considerata ai fini della determinazione del consuntivo”.
D’altronde, questa Sezione ha più volte ribadito che “le finalità del Tavolo tecnico sono di tipo conoscitivo, a vantaggio essenzialmente dell’amministrazione procedente”; e che “l’eventuale previsione regionale in tema di monitoraggio della spesa sanitaria, attuata mediante l’istituzione di tavoli tecnici, non costituisce condizione per l’efficacia e la vincolatività del complessivo sistema di programmazione, bensì, a tutto concedere, momento di coinvolgimento delle rappresentanze di categoria alla fase di programmazione dei tetti di spesa, coi relativi importi, e di individuazione delle metodologie di rendicontazione della spesa sostenuta” (cfr. TAR Campania, ER, sez. II, TAR Campania, ER, sez. I, 2 settembre 2014, n. 1491; sez. II, 4 marzo 2019, n. 364; 18 aprile 2019, n. 641; 9 settembre 2019, n. 1528 e n. 1532; sez. III, 15 maggio 2023, n. 1127; 6 marzo 2024, n. 597; 5 novembre 2024, n. 2083; 2 dicembre 2024, n. 2353)».
8.2. Con riferimento alla tempistica procedimentale relativa alla formazione del consuntivo relativo all’anno 2018 e delle decurtazioni praticate per “overselling” sul VM per il medesimo anno 2018, l’AS ER, nell’esibita relazione istruttoria a corredo della propria nota del 21 maggio 2024, prot. n. 102630, ha, inoltre, rappresentato che:
«Lo sforamento del VM fu comunicato alle strutture circa 15 mesi dopo la fine DEanno 2018 (il 20 marzo 2020); Sulla base degli sforamenti registrati, e dopo che le motivazioni inviate dalle varie strutture a giustificazione di tali sforamenti furono non accolte, fu calcolato il relativo abbattimento a carico di ciascuna struttura. Per effetto degli abbattimenti richiesti, considerato che le prestazioni all'epoca ammesse a liquidazione erano solo quelle erogate fino al 31 agosto 2018, ne è derivato che l'abbattimento richiesto ha generato un sottoutilizzo delle risorse ancora disponibili alla data del 31 agosto 2018 pari a circa € 1.000.000,00. A tal proposito va comunque precisato che all'epoca l'invio del file C (contenente il riepilogo in formato elettronico delle prestazioni erogate da ciascuna struttura) venne dapprima bloccato e poi (solo a novembre) sbloccato ma senza inviare una adeguata comunicazione a tutte le strutture di radiologia. Ne derivò una situazione in cui furono acquisiti in procedura i file C di una limitata parte delle strutture (quelle che avevano provato a rimandare il file precedentemente rifiutato e non acquisito). Le restanti strutture, che pure avevano continuato ad erogare oltre la data del 31 agosto ed inviato il file nei primi giorni del mese di ottobre con esito negativo ma non avevano più ritrasmesso detto file C, non si videro rilasciato alcun attestato e quindi nel database aziendale non vi era traccia delle prestazioni dalle stesse erogate. Per quanto sopra esposto, sorse il dubbio se utilizzare le risorse teoricamente divenute disponibili per effetto degli abbattimenti richiesti, per liquidare solo le prestazioni erogate dalle strutture cui era stato accolto il file C oppure recuperare anche i file di chi all'epoca non era riuscito ad inviarlo e liquidare anche costoro. Il dubbio venne definitivamente risolto dalla direzione strategica in applicazione DEart. 10 del contratto, laddove si precisava che, "in caso di contenzioso con uno o più centri privati, la AS accantonerà a valere sul limite di spesa della branca di appartenenza le somme eventualmente spettanti al centro ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso"; fu quindi deciso di non procrastinare la data presunta di esaurimento del budget della radiologia e, quindi, di accantonare le somme da recuperare per sforamento del VM oltre il limite del 10% consentito. Solo successivamente, l'orientamento è mutato nel senso di utilizzare i potenziali recuperi per procrastinare la data di esaurimento del budget. Sono stati recuperati anche i file delle strutture che all'epoca non erano riuscite ad ottenere il relativo attestato ed è stata calcolata la nuova data di esaurimento del budget, ovvero il 20 settembre 2018. La prima verifica del VM e del limite all'incremento dei volumi prestazionali di cui alla delibera n. 492/2022, è stata, ovviamente, effettuata cronologicamente prima della decisione di utilizzare le risorse recuperate a mezzo degli abbattimenti disposti per procrastinare la data di esaurimento budget e riconoscere anche le prestazioni erogate dal 1° settembre 2018 al 20 settembre 2018. La delibera n. 492/2022 viene adottata in data 7 aprile 2022 nel bel mezzo della predisposizione delle tabelle dei consuntivi da inviare in Regione relativamente al periodo 2018-2021; considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per completare l'invio dei dati in Regione fu deciso di non rivedere la verifica del VM e il rispetto del limite all'incremento dei volumi prestazionali, per cui gli abbattimenti già disposti all'epoca (calcolati sulle sole prestazioni allora considerate riconoscibili: dal 1° settembre 2018 al 20 settembre 2018) non furono rivisti. All'organo regionale è stato comunicato il fatturato riconosciuto fino alla data del 20 settembre 2018 e gli abbattimenti disposti e già comunicati alle strutture con riferimento alla produzione erogata sino al 31 agosto 2018. Con la delibera n. 1 del 9 gennaio 2024, a conclusione di un complesso lavoro di ricostruzione della produzione e del fatturato di ciascuna struttura, è stato deciso di procedere, inoltre, alla rideterminazione del VM e del limite all'incremento del volume di prestazioni, il tutto a seguito di un attento e complesso lavoro di recupero dei file all'epoca trasmessi e degli abbattimenti a vario titolo disposti».
8.3. In definitiva, i modi ed i tempi osservati dall’amministrazione resistente nell’enucleazione del VM e nella connessa applicazione delle decurtazioni per le prestazioni in “overselling” remunerativo (ossia esuberanti il parametro anzidetto) non risultano, da un lato, censurabili in nome di un inesigibile obbligo informativo a beneficio delle strutture accreditate, le quali, in veste di operatori economici qualificati nel settore della diagnostica per immagini, erano da considerarsi sufficientemente adiuvate nelle proprie scelte imprenditoriali, dai dati orientativi rivenienti dal precedente esercizio annuale, e si giustificano, d’altro lato, in base alla peculiarità della vicenda relativa all’anno 2018.
9. Infondato è, altresì, l’assunto attoreo di abnormità del criterio di spending review incentrato sul VM (cfr. retro, sub n. 2.c).
Il criterio in parola trova, infatti, appiglio nei principi ordinamentali basici di contenimento della spesa sanitaria e di sostenibilità economica delle remunerazioni delle prestazioni erogate a carico del SS e in favore dell’utenza collettiva, nonché, a livello normativo primario, nella disposizione dell’art. 8 quinquies, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale i contratti di servizio stipulati tra le AS competenti e le strutture accreditate devono, tra l’altro, indicare «il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d» (ossia in conformità ai prefissati «criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
L’obiettivo di congruità del costo delle prestazioni sanitarie è, quindi, assicurato dalla disciplina contenuta nel contratto di servizio allegato al DCA n. 84 del 31 ottobre 2018 e stipulato tra l’AS ER e lo Studio.
In particolare:
- il tetto di spesa relativo alla branca della Radiodiagnostica diviso per il volume massimo di prestazioni relativo alla medesima branca della Radiodiagnostica definisce il valore medio di queste ultime, «da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6» (art. 4, comma 6);
- ai fini della classificazione delle strutture erogatrici, sono enunciate le seguenti tipologie funzionali in relazione alla branca Radioterapia: A) Radiologia tradizionale di base ed ecografia; B) Radiologia tradizionale, ecografia e TAC; C) Radiologia tradizionale, ecografia, TAC e RMN ≤ 1 tesla; D) Radiologia tradizionale, ecografia, TAC e RMN > 1 tesla (art. 6, comma 3);
- ciò posto, «allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito ad ogni singola struttura privata … di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell’art. 4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale» (art. 8, comma 2, lett. b);
- tale divieto è tassativo e inderogabile; «costituisce giustificato motivo di deroga al limite dell’incremento del 10% della produzione della singola struttura solo la comprovata interruzione dell’attività nell’esercizio precedente per un periodo superiore ad un mese (non derivante dall’esaurimento del tetto di spesa)»; «eventuali altre situazioni particolari, su proposta del Tavolo Tecnico e se ritenute dalla AS meritevoli di apprezzamento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale della AS di proposta di deroga, da sottoporre all’approvazione della Regione» (art. 8, comma 3).
10. Il denunciato disallineamento tra l’ammontare della decurtazione operata con la delibera direttoriale n. 492 del 7 aprile 2022 (€ 26.694,00) e l’ammontare della decurtazione operata con la delibera direttoriale n. 1 del 9 gennaio 2024 (€ 28.813,71) (cfr. retro, sub n. 2.e) ed il parimenti denunciato prolungamento dell’“out data” dal 31 agosto al 20 settembre 2018 (cfr. retro, sub n. 2.g) trova, poi, giustificazione nella peculiare vicenda illustrata nella citata relazione istruttoria a corredo della propria nota del 21 maggio 2024, prot. n. 102630 (cfr. retro, sub n. 8.2).
«Con la delibera n. 1 del 9 gennaio 2024 – soggiunge, con ulteriore impegno esplicativo, la medesima relazione istruttoria – a conclusione di un complesso lavoro di ricostruzione della produzione e del fatturato di ciascuna struttura, è stato deciso di procedere, inoltre, alla rideterminazione del VM e del limite all’incremento del volume di prestazioni, il tutto a seguito di un attento e complesso lavoro di recupero dei file all’epoca trasmessi e degli abbattimenti a vario titolo disposti. Nei prospetti allegati viene riportato un parallelo DEimporto da recuperare da ciascuna struttura in base ai calcoli di cui alla delibera n. 492/2022 ed in base ai calcoli di cui alla delibera n. 1/2024. Come si può facilmente intuire e riscontrare, includendo nel ricalcolo le prestazioni erogate dal 1° settembre 2018 al 20 settembre 2018 e ricalcolando l’abbattimento del VM di ciascuna struttura (per effetto dell’inclusione della produzione riferita al periodo 1° – 20 settembre 2018), ne deriva che l’importo da recuperare … per D. si riduce (passando da € 58.800,25 ad € 31.886,72), in quanto, detta struttura vede si un incremento dell’abbattimento per superamento del VM ma, al contempo, beneficia dell’ulteriore riconoscimento di € 29.033,06 per le prestazioni erogate dal 1° settembre 2018 al 20 settembre 2018».
11. Va, infine, disattesa anche la doglianza di indeterminatezza del numero di prestazioni erogate in “overselling” remunerativo (cfr. retro, sub n. 2.f).
Ed invero, la ricorrente, alla quale erano ben noti i criteri precostituiti nel contratto di servizio per l’individuazione delle prestazioni “over costo medio” (cfr. retro, sub n. 9), non ha minimamente dimostrato che l’importo decurtato dall’AS ER (€ 28.813,71) non corrispondesse al contestato sforamento della soglia del 10% oltre il VM.
12. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va respinto.
13. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 1.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore dell’AS ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
DO Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di PO | LU US |
IL SEGRETARIO