TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 368
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Immotivata obliterazione del meccanismo di riequilibrio della spesa sanitaria (RT)

    La Corte ha ritenuto che l'operatività della RT non poteva essere contestata, poiché non si è resa necessaria la sua applicazione alla stregua dei dati del consuntivo 2018. Nessuna norma primaria o subprimaria stabilisce un ordine di priorità nell'impiego degli strumenti di spending review.

  • Rigettato
    Assenza di tempestivo monitoraggio, comunicazione e determinazione del VM di branca

    La Corte ha ritenuto che l'esercizio del potere di applicare decurtazioni pecuniarie e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, poiché l'esigenza di contenere la spesa rimane fondamentale anche in assenza di tale passaggio. Inoltre, le associazioni di categoria sono state convocate e hanno partecipato a un Tavolo tecnico dove è stato indicato il percorso metodologico seguito e hanno ricevuto i report elaborati per il calcolo del costo medio delle prestazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità del parametro del VM

    Il criterio del VM trova appiglio nei principi di contenimento della spesa sanitaria e di sostenibilità economica, nonché nell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina i contratti di servizio tra AS e strutture accreditate. L'obiettivo di congruità del costo delle prestazioni sanitarie è assicurato dalla disciplina contenuta nel contratto di servizio allegato al DCA n. 84 del 31 ottobre 2018.

  • Rigettato
    Tardiva applicazione della decurtazione a titolo di VM

    La Corte ha ritenuto che i modi e i tempi osservati dall'amministrazione nell'enucleazione del VM e nell'applicazione delle decurtazioni non sono censurabili in nome di un inesigibile obbligo informativo e si giustificano in base alla peculiarità della vicenda relativa all'anno 2018, in cui è stato necessario un complesso lavoro di ricostruzione della produzione e del fatturato.

  • Rigettato
    Disallineamento nell'ammontare della decurtazione

    Il disallineamento trova giustificazione nella peculiare vicenda illustrata nella relazione istruttoria, che evidenzia un complesso lavoro di ricostruzione della produzione e del fatturato, comportando una rideterminazione del VM e del limite all'incremento del volume di prestazioni.

  • Rigettato
    Omessa quantificazione delle prestazioni remunerabili

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, ben conoscendo i criteri precostituiti nel contratto di servizio per l'individuazione delle prestazioni 'over costo medio', non ha dimostrato che l'importo decurtato non corrispondesse allo sforamento della soglia del 10% oltre il VM.

  • Rigettato
    Prolungamento dell'out data senza giustificazione

    Il prolungamento dell'out data trova giustificazione nella peculiare vicenda illustrata nella relazione istruttoria, che evidenzia un complesso lavoro di ricostruzione della produzione e del fatturato, comportando una rideterminazione del VM e del limite all'incremento del volume di prestazioni.

  • Rigettato
    Motivazione legata all'illegittimità del VM

    Poiché il parametro del VM è stato ritenuto legittimo, anche le censure relative all'approvazione del consuntivo basato su tale parametro sono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 368
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 368
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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