Art. 12.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 718 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , i stabilito, per l'anno finanziario 1966, In lire 386 milioni e 183.300 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 718 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , i stabilito, per l'anno finanziario 1966, In lire 386 milioni e 183.300 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.