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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4774/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2400262 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: inammissibilità/rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA (in breve, Ricorrente_1), nelle proprie dichiarazioni del 2018 e 2019 aveva esposto un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo negli anni di imposta 2017 e 2018, che interamente compensava nel corso del 2019. La società riteneva che detto credito fosse maturato a seguito delle attività poste in essere dalla controllata indiretta Società_1 srl che aveva implementato la tecnologia Pyroboiler nel trattamento dei fanghi di depurazione civili. Il procedimento, come illustrava parte ricorrente in ricorso, consisteva nella essiccazione e pirolisi lenta dei fanghi con significativa riduzione di peso e di volume con parallela produzione di energia termica dai gas liberati nel processo e del sottoprodotto “char”.
L'ufficio procedeva con atto di recupero e irrogazione sanzioni a seguito degli accertamenti svolti su una società di consulenza di cui Ricorrente_1 era cliente, Società_2 srl, specializzata proprio nell'offrire consulenza per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di crediti di imposta per ricerca e sviluppo, ritenendo il credito per ricerca e sviluppo inesistente.
Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero, con relative sanzioni, in epigrafe indicato, ritenendolo viziato per i seguenti motivi:
1. Illegittimità, per contrasto con la normativa interna e comunitaria, dell'esclusione delle <> dal novero dei progetti ammissibili ai fini del credito per attività di ricerca e sviluppo;
2. Sotto altro profilo: incompetenza dell'Agenzia per procedere autonomamente - quanto agli aspetti tecnici
- al disconoscimento del credito d'imposta;
3. In via subordinata: spirare dei termini concessi per l'attività di accertamento ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 600/73 e quindi illegittima irrogazione delle sanzioni a titolo di indebita compensazione di credito inesistente in presenza di progetti di ricerca (A) effettivamente realizzati e (B) di cui si contesta unicamente il profilo tecnico;
4. In via di estremo subordine: Irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito «non spettante» piuttosto delle sanzioni liquidate per credito «inesistente»;
L'Ufficio si costituiva in giudizio, ripercorrendo le ragioni dell'atto di recupero e della sanzione, illustrando come il disconoscimento del credito in favore della ricorrente seguisse analoga destino di altri crediti per attività di ricerca e sviluppo posti in compensazione a seguito di consulenze della società Società_2 srl e di
“perizie tecniche” del collegato professionista, ing. Nominativo_1, miranti ad asseverare la conformità delle spese correlate ai progetti di ricerca e sviluppo ai dettami del D.L. 145/2013 e quindi la loro “validità” ai fini agevolativi fiscali. Nella fase cautelare la Corte concedeva la richiesta sospensiva dell'atto e alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026 di discuteva il merito del ricorso. Le parti concludevano richiamandosi agli atti introduttivi.
Nella pubblica udienza l'Agenzia eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito delle ricevute di accettazione e deposito del ricorso stesso. Verbalizzata l'eccezione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile ma infondato.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione relativa al mancato deposito della prova della notifica del ricorso. Parte resistente ha indubbiamente ricevuto il ricorso e si è pertinentemente difesa nel merito, sicché l'atto ha raggiunto lo scopo e soccorre il principio chiaramente enunciato all'art. 156 comma 3 c.p.c.
Difetta invece la fondatezza delle doglianze espresse nel ricorso in quanto la società ha posto in compensazione un credito inesistente che, proprio in quanto frutto di un'attività artificiosa e simulata, anche tramite la perizia tecnica dell'ing. Nominativo_1, asseverata innanzi al cancelliere del Tribunale di Biella il 19.2.2019, non poteva certamente essere prontamente colto in sede di controllo formale o automatizzato e quindi deve pacificamente essere qualificato come “inesistente” e non semplicemente come credito “non spettante”.
Ai fini della qualificazione è decisiva la consultazione degli allegati prodotti dalla ricorrente.
Nell'allegato II la società ricorrente illustra il funzionamento della tecnologia "PyroBoiler" con riferimento alla sua applicazione specifica riguardante gli impianti di depurazione di acque reflue civili e un dimensionamento di impianto riferito al trattamento del materiale in uscita dal depuratore Nominativo_2 di Società_3 Spa. Si tratta pacificamente di un progetto concreto del tutto privo di almeno quattro delle cinque caratteristiche delle attività di Ricerca e Sviluppo (in breve, R&S). Si ricordano alcune caratteristiche di un progetto di R&S con le stesse parole della perizia dell'ing. Nominativo_1, in aderenza al quadro normativo dell'epoca:
1. novità (verificata con rispetto allo stock esistente di conoscenza presente sul mercato di riferimento);
2. creatività (l'oggetto delle ricerche è relativo ad idee nuove o che vanno a migliorare conoscenza già esistente);
3. incertezza (l'utilità pratica e l'efficacia dei progetti portati avanti non possono essere derivabili antecedentemente all'inizio delle attività di sviluppo);
4. sistematicità (le attività di R&S devono essere pianificate e verificabili rispetto al processo seguito oltre che ai risultati ottenuti/che si otterranno);
Nulla si dice dei processi, dell'impegno, delle risorse, della ricerca, dedicati alla “innovativa tecnologia”
“pyroboiler”, nulla si spiega in ordine alle specifiche caratteristiche di questa “innovativa tecnologia” rispetto alla ordinaria pirolisi dei fanghi, nulla si dice in ordine a eventuali diritti di privativa che tutelino “l'innovativa tecnologia”.
Tali decisive circostanze non sono documentate nel documento II sopra analizzato dalla società che impugna l'atto di recupero , nè si possono evincere dalla relazione del perito che ha asseverato le spese come spese agevolabili, laddove è evidente che l'onere della prova per l'accesso ad un regime fiscale agevolativo spetta a chi ne voglia beneficiare. Infatti, analizzando proprio la perizia dell'ing. Nominativo_1, allegato III, constatiamo che la stessa si compone di sole cinque pagine: le prime due descrivono in generale l'attività del gruppo Ricorrente_1, la terza descrive il quadro normativo, la quarta descrive il processo di essiccazione e pirolisi, e in coda sono dedicate alcune righe sui conteggi di personale, strumenti, contratti, competenze e privative industriali dedicate, senza alcun dettaglio, specificazione, se non due quantificazione onnicomprensive di spesa rispettivamente per l'anno
2017 e per l'anno 2018. Trattasi di un' evidente simulazione che ben si sposa con la capacità asseverativa dell'ing. Nominativo_1 nei più disparati settori, in diverse città anche distanti fra loro, in tempi particolarmente ravvicinati, del tutto incompatibile con un effettivo studio di progetti R&S e di consultazione e verifica delle singole voci di spesa che hanno sostenuto l'attività R&S. Ancora una volta nulla sappiamo della "innovativa tecnologia" in relazione ai parametri elencati dallo stesso perito e nulla sappiamo neppure delle effettive risorse dedicate allo sviluppo della "innovativa tecnologia".
Leggendo così scoperti elementi di "mise en scène", evidentemente la richiesta di un facoltativo parere tecnico del Ministero sarebbe stato un chiaro mal governo delle scarse risorse pubbliche.
Dalla corretta qualificazione del credito come inesistente deriva l'irrilevanza delle domande subordinate.
Alla soccombenza segue per legge la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sprocessuali che liquida in euro
3.500,00 già detratto il 20%.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4774/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2400262 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: inammissibilità/rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA (in breve, Ricorrente_1), nelle proprie dichiarazioni del 2018 e 2019 aveva esposto un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo negli anni di imposta 2017 e 2018, che interamente compensava nel corso del 2019. La società riteneva che detto credito fosse maturato a seguito delle attività poste in essere dalla controllata indiretta Società_1 srl che aveva implementato la tecnologia Pyroboiler nel trattamento dei fanghi di depurazione civili. Il procedimento, come illustrava parte ricorrente in ricorso, consisteva nella essiccazione e pirolisi lenta dei fanghi con significativa riduzione di peso e di volume con parallela produzione di energia termica dai gas liberati nel processo e del sottoprodotto “char”.
L'ufficio procedeva con atto di recupero e irrogazione sanzioni a seguito degli accertamenti svolti su una società di consulenza di cui Ricorrente_1 era cliente, Società_2 srl, specializzata proprio nell'offrire consulenza per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di crediti di imposta per ricerca e sviluppo, ritenendo il credito per ricerca e sviluppo inesistente.
Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero, con relative sanzioni, in epigrafe indicato, ritenendolo viziato per i seguenti motivi:
1. Illegittimità, per contrasto con la normativa interna e comunitaria, dell'esclusione delle <> dal novero dei progetti ammissibili ai fini del credito per attività di ricerca e sviluppo;
2. Sotto altro profilo: incompetenza dell'Agenzia per procedere autonomamente - quanto agli aspetti tecnici
- al disconoscimento del credito d'imposta;
3. In via subordinata: spirare dei termini concessi per l'attività di accertamento ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 600/73 e quindi illegittima irrogazione delle sanzioni a titolo di indebita compensazione di credito inesistente in presenza di progetti di ricerca (A) effettivamente realizzati e (B) di cui si contesta unicamente il profilo tecnico;
4. In via di estremo subordine: Irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito «non spettante» piuttosto delle sanzioni liquidate per credito «inesistente»;
L'Ufficio si costituiva in giudizio, ripercorrendo le ragioni dell'atto di recupero e della sanzione, illustrando come il disconoscimento del credito in favore della ricorrente seguisse analoga destino di altri crediti per attività di ricerca e sviluppo posti in compensazione a seguito di consulenze della società Società_2 srl e di
“perizie tecniche” del collegato professionista, ing. Nominativo_1, miranti ad asseverare la conformità delle spese correlate ai progetti di ricerca e sviluppo ai dettami del D.L. 145/2013 e quindi la loro “validità” ai fini agevolativi fiscali. Nella fase cautelare la Corte concedeva la richiesta sospensiva dell'atto e alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026 di discuteva il merito del ricorso. Le parti concludevano richiamandosi agli atti introduttivi.
Nella pubblica udienza l'Agenzia eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito delle ricevute di accettazione e deposito del ricorso stesso. Verbalizzata l'eccezione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile ma infondato.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione relativa al mancato deposito della prova della notifica del ricorso. Parte resistente ha indubbiamente ricevuto il ricorso e si è pertinentemente difesa nel merito, sicché l'atto ha raggiunto lo scopo e soccorre il principio chiaramente enunciato all'art. 156 comma 3 c.p.c.
Difetta invece la fondatezza delle doglianze espresse nel ricorso in quanto la società ha posto in compensazione un credito inesistente che, proprio in quanto frutto di un'attività artificiosa e simulata, anche tramite la perizia tecnica dell'ing. Nominativo_1, asseverata innanzi al cancelliere del Tribunale di Biella il 19.2.2019, non poteva certamente essere prontamente colto in sede di controllo formale o automatizzato e quindi deve pacificamente essere qualificato come “inesistente” e non semplicemente come credito “non spettante”.
Ai fini della qualificazione è decisiva la consultazione degli allegati prodotti dalla ricorrente.
Nell'allegato II la società ricorrente illustra il funzionamento della tecnologia "PyroBoiler" con riferimento alla sua applicazione specifica riguardante gli impianti di depurazione di acque reflue civili e un dimensionamento di impianto riferito al trattamento del materiale in uscita dal depuratore Nominativo_2 di Società_3 Spa. Si tratta pacificamente di un progetto concreto del tutto privo di almeno quattro delle cinque caratteristiche delle attività di Ricerca e Sviluppo (in breve, R&S). Si ricordano alcune caratteristiche di un progetto di R&S con le stesse parole della perizia dell'ing. Nominativo_1, in aderenza al quadro normativo dell'epoca:
1. novità (verificata con rispetto allo stock esistente di conoscenza presente sul mercato di riferimento);
2. creatività (l'oggetto delle ricerche è relativo ad idee nuove o che vanno a migliorare conoscenza già esistente);
3. incertezza (l'utilità pratica e l'efficacia dei progetti portati avanti non possono essere derivabili antecedentemente all'inizio delle attività di sviluppo);
4. sistematicità (le attività di R&S devono essere pianificate e verificabili rispetto al processo seguito oltre che ai risultati ottenuti/che si otterranno);
Nulla si dice dei processi, dell'impegno, delle risorse, della ricerca, dedicati alla “innovativa tecnologia”
“pyroboiler”, nulla si spiega in ordine alle specifiche caratteristiche di questa “innovativa tecnologia” rispetto alla ordinaria pirolisi dei fanghi, nulla si dice in ordine a eventuali diritti di privativa che tutelino “l'innovativa tecnologia”.
Tali decisive circostanze non sono documentate nel documento II sopra analizzato dalla società che impugna l'atto di recupero , nè si possono evincere dalla relazione del perito che ha asseverato le spese come spese agevolabili, laddove è evidente che l'onere della prova per l'accesso ad un regime fiscale agevolativo spetta a chi ne voglia beneficiare. Infatti, analizzando proprio la perizia dell'ing. Nominativo_1, allegato III, constatiamo che la stessa si compone di sole cinque pagine: le prime due descrivono in generale l'attività del gruppo Ricorrente_1, la terza descrive il quadro normativo, la quarta descrive il processo di essiccazione e pirolisi, e in coda sono dedicate alcune righe sui conteggi di personale, strumenti, contratti, competenze e privative industriali dedicate, senza alcun dettaglio, specificazione, se non due quantificazione onnicomprensive di spesa rispettivamente per l'anno
2017 e per l'anno 2018. Trattasi di un' evidente simulazione che ben si sposa con la capacità asseverativa dell'ing. Nominativo_1 nei più disparati settori, in diverse città anche distanti fra loro, in tempi particolarmente ravvicinati, del tutto incompatibile con un effettivo studio di progetti R&S e di consultazione e verifica delle singole voci di spesa che hanno sostenuto l'attività R&S. Ancora una volta nulla sappiamo della "innovativa tecnologia" in relazione ai parametri elencati dallo stesso perito e nulla sappiamo neppure delle effettive risorse dedicate allo sviluppo della "innovativa tecnologia".
Leggendo così scoperti elementi di "mise en scène", evidentemente la richiesta di un facoltativo parere tecnico del Ministero sarebbe stato un chiaro mal governo delle scarse risorse pubbliche.
Dalla corretta qualificazione del credito come inesistente deriva l'irrilevanza delle domande subordinate.
Alla soccombenza segue per legge la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sprocessuali che liquida in euro
3.500,00 già detratto il 20%.