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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. iscritto al n. 17742/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. AFRUNE STEFANO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. AFRUNE STEFANO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate il 15/9/2025, di seguito integralmente riportate e trascritte “1- Pronunciare la sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune competente, ossia quello di Rovato.
2- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Berat (Albania) in data 06/05/2021, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) (atto n. 31, parte II, serie C, anno
2021), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 19/3/2025 con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS ET RE CH
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. iscritto al n. 17742/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. AFRUNE STEFANO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. AFRUNE STEFANO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate il 15/9/2025, di seguito integralmente riportate e trascritte “1- Pronunciare la sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune competente, ossia quello di Rovato.
2- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Berat (Albania) in data 06/05/2021, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) (atto n. 31, parte II, serie C, anno
2021), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 19/3/2025 con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS ET RE CH
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