Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2025, proposto da
NI CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Addezio, Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mercogliano Comune, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della formazione per silenzio assenso del permesso di costruire richiesto con istanza presentata in data 28 maggio 2024, e per la condanna dell’ente la rilascio formale del titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mercogliano Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. OL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Il ricorrente agisce per l’accertamento del silenzio assenso maturato sull’istanza del 28.05.2024, presentata ai fini del rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio per attività terziarie, in un terreno censito al fl. 13, mappale 197-393, posto in un’area classificata come “comparto perequativo di integrazione commerciale lungo l’asse di ingresso al centro urbano”.
Resiste il Comune di Mercogliano.
Il ricorso è infondato e va respinto, collocandosi l’intervento in un comparto perequativo la cui attuazione è subordinata - dall’art. 14 delle N.T.A. al P.U.C. - all’adozione di successivi atti di programmazione degli interventi (API), costituiti, in alternativa, dal piano attuativo (comma 6) o dalla convenzione accessoria al permesso di costruire per le opere conformi alle schede plano-volumetriche dell’API-3, di cu alla delibera consiliare n. 39/2022 (comma 7).
E poiché l’area del ricorrente è ubicata al di fuori dell’API-3, l’intervento si attua necessariamente previa approvazione di un piano attuativo.
La mancanza di quest’ultimo determina, dunque, la radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza che, come tale, è inidonea ad innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746).
L’inerzia dell’amministrazione nel concludere il procedimento consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente, Estensore
GA NA, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL NT |
IL SEGRETARIO