Articolo 10 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 settembre 1990
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Versione
31 maggio 1995
Art. 10. 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni e con le societa' convenzionate ((...)) di cui alla presente legge, istituisce osservatori regionali della movimentazione delle merci.
Entrata in vigore il 31 maggio 1995
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