CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Maristella AGOSTINACCHIO - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.324 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 04.12.2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore ,elettivamente domiciliata in Lecce alla Via O. De Donno n.7 presso e nello studio dell'Avv.Carlo
Leo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato allegato all'atto di appello;
- APPELLANTE –
E
( )elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato alla Via Carucci 17, presso lo studio degli avv.ti Michele
PA e LA TA, dai quali è rappresentato e difeso con procura in atti;
-APPELLATO-
Nonché contro
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco
CE e IT TT, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, Taranto;
CP_3
[...]
in persona del legale rappresentante;
CP_4
- APPELLATO –
-contumace-
All'udienza del 04.12.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1084/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento N.10620159008454523000 emessa CP_1
dall , notificata in data 11.01.2016(limitatamente Controparte_5
ai crediti per contributi previdenziali ) attinente a cartelle esattoriali ed avvisi di CP_3
addebito dettagliatamente specificati nel ricorso introduttivo e per l'effetto
1) Dichiarava all'attualità non dovute, tra le somme indicate nella intimazione di pagamento n. 1062015900845423000, quelle riportate dalle cartelle di pagamento n. 10620050018872230000, 10620060001432180000,
2 peraltro parzialmente cessata la materia del contendere);2)Dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle somme, di cui alla intimazione di pagamento sub.a), portate dalle cartelle di pagamento n.10620080007476944000,
10620090000744737000,10620090007197422000,1062010000753727000,10620100
014100833000, 10620100017808705000 e 106201110002815565000”;Rigettava
nel resto il ricorso.
Compensava per 1/2 le spese processuali, condannando per la residua somma gli
Enti al pagamento in favore di . Controparte_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante, lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto del proposto gravame. Controparte_1
Si costituiva,altresì,l' ,in persona del legale rappresentante, reiterando il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva,concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con i motivi di gravame censura la gravata sentenza per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e per l' illegittima ed ingiusta condanna alle spese di lite dell' . Controparte_5
L'appello è fondato per quanto di ragione.
CP_ Preliminarmente,infondata risulta l'eccezione sollevata dall' in merito al proprio difetto di legittimazione passiva.
3 CP_ Invero,si rileva che è pacifico che l' sia il soggetto titolare del credito e, come tale, è legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali (Ex multis. Cass. – Sez. Lav. N. 706/2016).
Ebbene,nel merito, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 10620159008454523000 emessa dall' CP_6
,notificata in data 09.01.2016 relativamente a N.11 cartelle esattoriali e
[...]
N.3 avvisi di addebito indicati analiticamente nel ricorso.
L'atto impugnato si riferiva al presunto mancato pagamento di un importo pari ad € 197.355,89, comprendendo anche altri tributi che non hanno costituito oggetto di giudizio, poiché di competenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Taranto, trattandosi di Diritti annuali camera di commercio.
Tra i vari motivi di opposizione si lamentava: 1) l'illegittimità e/o inesistenza dell'atto impugnato per difetto di notifica;
2) l' Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di notifica della cartella esattoriale;
3) l' Illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione dei contributi richiesti;
4) illegittimità dell'atto impugnato per parziale infondatezza della richiesta di pagamento.
Le parti convenute si costituivano, eccependo l'infondatezza dei motivi lamentati dal ricorrente,allegando tra l'altro atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale provvedeva al parziale accoglimento dell'opposizione proposta, stante l'avvenuta e documentata prescrizione di parte dei crediti previdenziali opposti,rigettando nel resto l'opposizione.
Assume l'appellante che nell'impugnata decisione, il giudice omette di pronunciarsi in ordine al Ruolo N.2007\434 veicolato dalla cartella di CP_3
pagamento n. 10620020001148904000,notificata il 30\01\2008, limitatamente alle partite di debito n. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 che non erano state oggetto di annullamento ex art. 4 D.L.119\2018, convertito in L.136\2018,per le quali il
Sig. eccepiva la maturata prescrizione quinquennale dei crediti,mentre CP_1
4 allegava di aver proceduto ad iscrizione di ipoteca in data 23\01\2009,a CP_7
notifica di intimazione di pagamento in data 11\7\2012 e successivamente a notifica di intimazione di pagamento in data 11.6\2013.
Risultando per tabulas l'omessa pronuncia in ordine al Ruolo N.2007\434 CP_3
veicolato dalla cartella di pagamento n. 10620020001148904000, reputa la Corte
che contrariamente a quanto sostenuto dal , l'eccepita omessa indicazione CP_1
della citata cartella di pagamento,limitatamente alle partite di debito n. 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 12, tenuto conto della circostanza eccepita all'agente della riscossione, secondo cui le altre partite erano state sgravate ex lege, non può
costituire un mero errore materiale,
Trattasi,invece, di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., anche alla luce degli allegati atti interruttivi della prescrizione,sostanziandosi nella totale carenza di considerazione della domanda e di provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto,indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr.tra le più recenti, Cass. nn. 21257 del 2014, 6835 del 2017).
In ordine,alla compensazione delle spese processuali per 1\2 con la condanna degli
Enti resistenti nel giudizio di primo grado, al pagamento delle restanti spese del giudizio,ritiene la Corte che la sentenza impugnata ha fatto giusta applicazione del criterio di soccombenza parziale delle parti resistenti, a norma dell'art.92 cpc.
Le spese di giudizio del presente grado vengono compensate per la reciproca soccombenza.
PQM
1)Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata,che nel resto conferma,rigetta l'opposizione proposta da
[...]
alla cartella di pagamento N.10620020001148904,notificata il 30\01\2008 CP_1
limitatamente alle partite di debito n. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dichiara
5 cessata la materia del contendere per le restanti partite oggetto di sgravio.
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Taranto,04.12.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella Gialdino Dott.Maristella Agostinacchio
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10620070001265672000 (relativamente alla prima ed alla terza delle quali risulta
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Maristella AGOSTINACCHIO - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.324 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 04.12.2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore ,elettivamente domiciliata in Lecce alla Via O. De Donno n.7 presso e nello studio dell'Avv.Carlo
Leo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato allegato all'atto di appello;
- APPELLANTE –
E
( )elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato alla Via Carucci 17, presso lo studio degli avv.ti Michele
PA e LA TA, dai quali è rappresentato e difeso con procura in atti;
-APPELLATO-
Nonché contro
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco
CE e IT TT, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, Taranto;
CP_3
[...]
in persona del legale rappresentante;
CP_4
- APPELLATO –
-contumace-
All'udienza del 04.12.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1084/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento N.10620159008454523000 emessa CP_1
dall , notificata in data 11.01.2016(limitatamente Controparte_5
ai crediti per contributi previdenziali ) attinente a cartelle esattoriali ed avvisi di CP_3
addebito dettagliatamente specificati nel ricorso introduttivo e per l'effetto
1) Dichiarava all'attualità non dovute, tra le somme indicate nella intimazione di pagamento n. 1062015900845423000, quelle riportate dalle cartelle di pagamento n. 10620050018872230000, 10620060001432180000,
2 peraltro parzialmente cessata la materia del contendere);2)Dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle somme, di cui alla intimazione di pagamento sub.a), portate dalle cartelle di pagamento n.10620080007476944000,
10620090000744737000,10620090007197422000,1062010000753727000,10620100
014100833000, 10620100017808705000 e 106201110002815565000”;Rigettava
nel resto il ricorso.
Compensava per 1/2 le spese processuali, condannando per la residua somma gli
Enti al pagamento in favore di . Controparte_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante, lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto del proposto gravame. Controparte_1
Si costituiva,altresì,l' ,in persona del legale rappresentante, reiterando il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva,concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con i motivi di gravame censura la gravata sentenza per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e per l' illegittima ed ingiusta condanna alle spese di lite dell' . Controparte_5
L'appello è fondato per quanto di ragione.
CP_ Preliminarmente,infondata risulta l'eccezione sollevata dall' in merito al proprio difetto di legittimazione passiva.
3 CP_ Invero,si rileva che è pacifico che l' sia il soggetto titolare del credito e, come tale, è legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali (Ex multis. Cass. – Sez. Lav. N. 706/2016).
Ebbene,nel merito, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 10620159008454523000 emessa dall' CP_6
,notificata in data 09.01.2016 relativamente a N.11 cartelle esattoriali e
[...]
N.3 avvisi di addebito indicati analiticamente nel ricorso.
L'atto impugnato si riferiva al presunto mancato pagamento di un importo pari ad € 197.355,89, comprendendo anche altri tributi che non hanno costituito oggetto di giudizio, poiché di competenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Taranto, trattandosi di Diritti annuali camera di commercio.
Tra i vari motivi di opposizione si lamentava: 1) l'illegittimità e/o inesistenza dell'atto impugnato per difetto di notifica;
2) l' Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di notifica della cartella esattoriale;
3) l' Illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione dei contributi richiesti;
4) illegittimità dell'atto impugnato per parziale infondatezza della richiesta di pagamento.
Le parti convenute si costituivano, eccependo l'infondatezza dei motivi lamentati dal ricorrente,allegando tra l'altro atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale provvedeva al parziale accoglimento dell'opposizione proposta, stante l'avvenuta e documentata prescrizione di parte dei crediti previdenziali opposti,rigettando nel resto l'opposizione.
Assume l'appellante che nell'impugnata decisione, il giudice omette di pronunciarsi in ordine al Ruolo N.2007\434 veicolato dalla cartella di CP_3
pagamento n. 10620020001148904000,notificata il 30\01\2008, limitatamente alle partite di debito n. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 che non erano state oggetto di annullamento ex art. 4 D.L.119\2018, convertito in L.136\2018,per le quali il
Sig. eccepiva la maturata prescrizione quinquennale dei crediti,mentre CP_1
4 allegava di aver proceduto ad iscrizione di ipoteca in data 23\01\2009,a CP_7
notifica di intimazione di pagamento in data 11\7\2012 e successivamente a notifica di intimazione di pagamento in data 11.6\2013.
Risultando per tabulas l'omessa pronuncia in ordine al Ruolo N.2007\434 CP_3
veicolato dalla cartella di pagamento n. 10620020001148904000, reputa la Corte
che contrariamente a quanto sostenuto dal , l'eccepita omessa indicazione CP_1
della citata cartella di pagamento,limitatamente alle partite di debito n. 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 12, tenuto conto della circostanza eccepita all'agente della riscossione, secondo cui le altre partite erano state sgravate ex lege, non può
costituire un mero errore materiale,
Trattasi,invece, di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., anche alla luce degli allegati atti interruttivi della prescrizione,sostanziandosi nella totale carenza di considerazione della domanda e di provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto,indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr.tra le più recenti, Cass. nn. 21257 del 2014, 6835 del 2017).
In ordine,alla compensazione delle spese processuali per 1\2 con la condanna degli
Enti resistenti nel giudizio di primo grado, al pagamento delle restanti spese del giudizio,ritiene la Corte che la sentenza impugnata ha fatto giusta applicazione del criterio di soccombenza parziale delle parti resistenti, a norma dell'art.92 cpc.
Le spese di giudizio del presente grado vengono compensate per la reciproca soccombenza.
PQM
1)Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata,che nel resto conferma,rigetta l'opposizione proposta da
[...]
alla cartella di pagamento N.10620020001148904,notificata il 30\01\2008 CP_1
limitatamente alle partite di debito n. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dichiara
5 cessata la materia del contendere per le restanti partite oggetto di sgravio.
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Taranto,04.12.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella Gialdino Dott.Maristella Agostinacchio
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10620070001265672000 (relativamente alla prima ed alla terza delle quali risulta