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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/12/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa CA IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 9453/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti l'avv. CUPPARI LUCA per parte ricorrente nonché l'avv. Di Vitale Simonetta in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa CA IL pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9453 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc. e residente a Parte_1 C.F._1
Palermo in via Veneto n.20, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuppari per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma, nella via CP_1
Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro P.IVA_1
per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/12/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.6.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' chiedendo di CP_1
“ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto al riconoscimento delle condizioni per l'accesso Parte_1
all'APE sociale sin dalla data della proposizione della domanda 16 ottobre 2024 ai sensi L'articolo 1, cc.
166/178, L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 1, c. 162, L. n. 205/2017, e successive modifiche ed
integrazioni ; Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere al ricorrente il beneficio economico richiesto, indennizzo per il mancato riconoscimento
dell'APE sociale, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda n. 9120000664204 Prot. n.
.5500.16/10/2024.0861871 maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo CP_1
pagamento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre direttamente a favore del sottoscritto
procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun compenso. condanna
dell'istituto previdenziale al rilascio della certificazione contributiva richiesta, con vittoria di spese e compensi
del giudizio. “
Premetteva di avere presentato, in data 16 ottobre 2024, domanda all' , per riconoscimento CP_1
dell'APE sociale che l'Istituto, con provvedimento del 3 marzo 2024, rigettava con la seguente motivazione “: “Non si trova nella seguente condizione. Aver fruito integralmente di una prestazione
di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo”,
premetteva altresì di avere proposto ricorso amministrativo per il riesame della domanda che veniva parimenti respinto.
A sostegno del ricorso deduceva di essere in possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla art. 1,
comma 179, legge 232 del 2016, anche in riferimento allo stato di disoccupazione, atteso che la norma non richiedeva di avere usufruito dell'indennità di disoccupazione, ma soltanto che, ove l'interessato avesse beneficiato della detta indennità, la stessa fosse cessata.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1
rigetto per carenza di prova di tutti i requisiti di legge
In particolare, eccepiva che, dalle verifiche effettuate era risultato che il ricorrente non potesse trovarsi in stato di disoccupazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la TA FE
Francesco, in quanto contestualmente risultava titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'azienda "Tiro a segno nazionale di Palermo.”
Precisava altresì che “. Stando alla comunicazione UNILAV, che qui si allega, l'utente si è dimesso
volontariamente, in data 04/08/2013, da tale attività di collaborazione e, pertanto, non avrebbe
potuto fruire dell'indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” (art. 15, d.lgs. 22/2015), in
quanto uno dei presupposti per l'accesso a tale prestazione è proprio l'involontarietà dello stato di
disoccupazione.
CP_ Inoltre, stando a quanto previsto dalla circolare dell' n. 34 del 2018 e alle faq ape sociale (vedi
in particolare faq n. 18), il beneficio dell'APE sociale continua a non applicarsi ai soggetti
semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione e,
parimenti, non possono usufruire dell'APE sociale i soggetti che abbiano percepito una prestazione
di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da
quelle indicate tassativamente dalla legge. Le dimissioni volontarie, infatti, non rientrano fra le cause
previste dalla legge per l'accesso al beneficio ape sociale.”
La causa senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, viene decisa.
La domanda non merita accoglimento.
L'art. 1, co. 179-186, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) prevede in favore di soggetti che presentino determinati requisiti anagrafici e contributivi, un'indennità a carico dello Stato,
erogata dall' , c.d. Ape Sociale corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista CP_1
per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art.24, co. 6, d.l. n.
201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. legge Monti-Fornero).
In particolare, l'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 recita espressamente che “in via
sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di
cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento
dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214”.
Per quel che interessa ai fini della presente causa, la lettera a) stabilisce che hanno diritto all'indennità
c.d. Ape Sociale i lavoratori che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno
concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono
in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente non abbia mai percepito alcuna indennità
di disoccupazione, tuttavia, tale circostanza non risulta ostativa al riconoscimento della prestazione richiesta nel presente giudizio.
Con la sentenza n. 7846/2025, la Corte di cassazione ha affermato che ha diritto all'Ape sociale non solo chi ha usufruito in precedenza dell'indennità di disoccupazione, ma anche chi non ne ha beneficiato, perché non spettante, pur essendo disoccupato e in possesso di ulteriori requisiti di anzianità e contributivi (Cass. n. 7846/2025):
In ordine invece all'eccepita carenza dello stato di disoccupazione involontaria eccepita dall' , CP_1
va rilevato che l'ultimo rapporto di lavoro, determinante ai fini della prestazione richiesta, è il contratto di collaborazione (contratto co.co.co). avviato in data 1.5.2000 con l'azienda "Tiro a segno nazionale di Palermo” (ancora in corso al momento della cessazione del contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della TA FE Francesco) dal quale in data 30/6/2023, il ricorrente recedeva volontariamente. (v. all.)
In merito la Corte di cassazione ha chiarito che l'indennità di disoccupazione non è un presupposto per la fruizione dell'Ape in quanto i requisiti per trovare ingresso alla misura previdenziale è trovarsi nello stato di disoccupazione per una delle cause previste dalla legge.
Ha chiarito, altresì, che i requisiti di accesso alla prestazione relativi allo stato di disoccupazione vanno riferiti all'ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, cessato per una delle cause previste dalla norma quali licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7,
L. n. 604 del 1966.) (Cassazione lavoro n. 24415/2025)
Alla luce dei principi sopra richiamati, ai fini della dell'Ape sociale (la cui tutela è estesa anche ai contratti di collaborazione) ciò che rileva è dunque il presupposto sostanziale della disoccupazione a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore.
Ora, nella odierna fattispecie manca la prova dell'involontario stato di disoccupazione, ne consegue che non può essere riconosciuta al ricorrente l'indennità richiesta perché non spettante al lavoratore che sia unilateralmente receduto dal rapporto o vi abbia comunque posto volontariamente fine, pur avendo la possibilità di proseguirlo, ponendosi in tal caso spontaneamente nella posizione di disoccupato.
Il ricorso va pertanto respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, avendo la stessa fornito la dichiarazione richiesta dall'art.152 disp. att. e non sussistendo le ipotesi di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 19.12.2025.
Il Giudice Onorario
CA IL