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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1373/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.1.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. IALONGO Francesco, C.so della Repubblica 154 - Cassino
CONTRO
Controparte_1
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 23.1.2025.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 5.8.2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso un decreto ex art. 63 emesso da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di di Controparte_1 CP_1
(agente della predetta società) della complessiva somma di €10.200,00
[...] come da fatture elettroniche emesse per chiusura provvigioni 2022 e 2023.
La società opponente eccepiva l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso e nel merito l'insussistenza della pretesa creditoria, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Adito Tribunale di Pescara sezione Lavoro, contrariis reiectis, in forza di tutti i motivi di opposizione in premessa meglio rappresentati, accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improponibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza della domanda così come proposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 178/2024 RG 1123/2024 del 29.06.2024 del Tribunale di Pescara sez. Lavoro Dott.ssa Valeria Battista in quanto la domanda avanzata dalla nei Controparte_1 confronti della non Controparte_2 provata e con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
La parte resistente non si costituiva in giudizio.
Quindi all'esito della prima udienza, la causa viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Considerato che in atti non vi è prova della notifica del ricorso, il contraddittorio processuale non può considerarsi instaurato e va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso (rilevabile anche d'ufficio), dovendosi richiamare il principio generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla conseguenza giuridica, nel rito del lavoro, della mancata notificazione del ricorso introduttivo:
• “Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17368 del 03/07/2018, Rv. 649595 - 01);
• “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (…)” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008, Rv. 604554 – 01; conforme, da ultimo, Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024, Rv. 670035 - 01).
2 Conseguentemente la giurisprudenza di merito ha precisato che, in ipotesi di mancata costituzione della parte resistente, si impone una pronuncia di improcedibilità, finanche nel caso di mancata comparizione della parte ricorrente alla prima udienza e di mancata prova, in atti, di avvenuta notifica del ricorso alla parte resistente:
• “(…) Con ricorso in appello (…) ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato improcedibile la sua domanda (…) stante l'assenza di ambedue le parti, senza disporre il rinvio ex art 181 c.p.c., applicabile anche al rito del lavoro. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza impugnata e la decisione nel merito (…) L'appello è infondato. Non è in discussione che l'art 181 c.p.c.(in caso di assenza delle parti alla prima udienza) si applichi anche al rito del lavoro. Nel caso in esame il Tribunale ha dichiarato già nella prima udienza di discussione l'improcedibilità del ricorso, perché non vi era prova che il ricorso e il decreto di fissazione fossero stati notificati all'altra parte. Il meccanismo di cui all'art 181 c.p.c. presuppone che il contraddittorio si sia correttamente instaurato e ciò al civile accade con la notifica dell'atto di citazione che precede l'iscrizione a ruolo;
invece nel processo del lavoro se la notifica del ricorso non è stata proprio tentata e alla prima udienza nessuno si è presentato, il giudice non è tenuto a rinviare la causa ex art 181 c.p.c.. In tal senso la giurisprudenza di legittimità (…)” (Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, Sentenza n. 495/2023 - n. r.g. 117/2020 del 04/12/2023 pubblicata il 05/12/2023, in motivazione);
• “Nel rito del lavoro qualora la parte ricorrente non compaia alla prima udienza ex art.420 c.p.c. e di conseguenza non dia prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione udienza e, la parte convenuta non si sia costituita, vi è una declaratoria di improcedibilità del giudizio. La mancata attivazione del ricorrente va interpretata anche come rinuncia alla domanda, che può essere anche tacita e, determina la cessazione della materia del contendere. La mancata prova della notifica di quanto la legge prescrive in termini di vocatio in ius non soddisfa la fondamentale esigenza di contraddittorio. Formalmente, nell'enunciazione testuale che ne dà l'art. 101 c.p.c., si suppone che esso consacri in limite litis la regola tradizionale audiatur et altera pars, prescrivendo che "il giudice non può procedere nè giudicare senza aver chiamato davanti a sè tutte le parti per ascoltare le loro ragioni". Tale principio è irrinunciabilmente imposto anche dalla norma costituzionale (art. 24, comma 2, Cost.). Orbene, la mancata prova della notifica determina l'insufficiente prova che la controparte abbia avuto concrete possibilità dell'instaurazione della domanda avversaria e la possibilità di difendesi in giudizio. Tali ragioni giustificano la caducazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda per inerzia di parte attrice nel promuovere attivamente l'attuazione del principio del contraddittorio. La mancata attivazione della parte attrice ha come effetto processuale quello della rinuncia agli atti del giudizio, anche implicita, e dunque il dovere del giudice di dichiarare l'improcedibiltà dell'azione senza giungere ad un vaglio di merito” (Tribunale Roma sez. II, Sentenza 03/05/2017, n.4027,
che in motivazione ha dato atto che “La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa (…) Pertanto, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto.
P.Q.M.
(…) dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo”).
• “Premesso che nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso” (Tribunale Bari sez. lav., 08/04/2019, n.1578).
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3 Infine, l'improcedibilità dev'essere dichiarata con Sentenza, trattandosi di pronuncia a contenuto decisorio definitivo, seppure in rito:
• “A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.” (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11434 del 17/05/2007, Rv. 599063 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5610 del 17/04/2001, Rv. 545966
- 01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 29/05/1999, Rv. 526847 - 01);
• “In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari l'improcedibilità del gravame per omessa produzione della copia autentica della pronuncia di primo grado va emanato sotto forma di sentenza, e non di ordinanza, trattandosi di statuizione a contenuto non ordinatorio che definisce il giudizio (arg. ex art. 350 comma primo, 279 comma primo n. 2 cod. proc. civ.).” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 696 del 26/01/1999, Rv. 522631 - 01);
• “Il provvedimento del Tribunale del lavoro, privo di denominazione e contenuto nel verbale di causa relativo all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ., col quale il collegio dichiara improcedibile l'appello, essendo pronuncia definitiva di contenuto decisorio, ha natura di sentenza;
essa è perciò impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., e, ove, rechi la firma del Presidente - relatore, presenta altresì i requisiti formali di esistenza della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5640 del 08/06/1998, Rv. 516201 - 01).
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Consegue la pronuncia di improcedibilità di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Pescara in data 23.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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