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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Francavilla Fontana - Via Municpio, N.4 72021 Francavilla Fontana BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249007019168000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02420249007019168000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata a mezzo servizio postale in data 05.11.2024, dell'importo di complessivi
€ 5.324,23, di cui € 1.918,62 in relazione ad omesso versamento di crediti tributari e segnatamente:
“Territorio – entrate eventuali concernenti il Ministero delle Finanze” per l'anno 2011 e “TARI” per gli anni
2014 e 2 2015, sul presupposto di prodromiche cartelle di pagamento n. 02420190019646950000 e n.
02420210016607432000.
La ricorrente censura l'atto impositivo impugnato per più motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) difetto e/o omissione della notifica dell'atto d'intimazione; 3) nullità, inesistenza e/o omissione della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata compilazione della relata di notifica;
4) omessa e/o insufficiente motivazione dell'intimazione nonché mancata indicazione, nella stessa, dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione dell'atto e dei termini e delle forme per l'impugnazione; 5) inesistenza del debito tributario per mancato pagamento TARI;
6) intervenuta prescrizione delle pretese creditorie fatte valere;
7) eccessività ed indeterminatezza delle somme pretese e illegittima applicazione di maggiorazioni, interessi e spese;
8) richiesta di pagamento di sanzioni e interessi ormai estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brindisi e il Comune di Francavilla Fontana, producendo documentazione ed opponendosi all'accoglimento del ricorso. Non è costituita l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
All'udienza del 28/1/2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha solo parziale fondamento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 02420190019646950, oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, riferibile all'Agenzia delle Entrate, come da quest'ultima evidenziato, trattasi di omesso versamento di sanzioni amministrative, ex articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferibili all'avviso di accertamento catastale n. 532019 del 2017, notificato il 5 giugno 2017, per l'anno d'imposta 2011.
Secondo la resistente A.F., la stessa avrebbe eseguito tutti gli adempimenti necessari all'attività di iscrizione a ruolo e di affidamento dei carichi in modo legittimo e corretto, nei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente, sicchè si oppone all'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Sta di fatto, tuttavia, che nessuna documentazione risulta versata in atti a tal proposito né dall'Agenzia delle
Entrate, né dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che non si è neanche costituita in giudizio.
Ne deriva la fondatezza della censura mossa dalla ricorrente a tal proposito, emergendo, in difetto di atti interruttivi di sorta (a parte l'intimazione notificata soltanto il 5/11/2024), l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito tributario (di natura sanzionatoria) in esame, risalente all'accertamento 2017.
A diferse conclusioni deve giungersi con riferimento ai tributi TARI 2014 e 2015.
Per essi, invero, il Comune di Francavilla Fontana ha depositato in atti documentazione comprovante la notifica, in data 17/9/2019, a mani dell'interessata, degli atti di accertamento, costituenti presupposto della pretesa impositiva de qua (avviso n. 1292/2014 del 12.02.2019, relativo a TARI 2014 ed avviso n. 1390/2015 del 12.02.2019 per TARI 2015).
Sicchè, pur in difetto di prova della notifica delle cartelle presupposte, non sussiste l'eccepita estinzione per prescrizione dei crediti in esame (anche in relazione a sanzione e interessi), essendo avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione la notifica dell'intimazione qui impugnata. È appena il caso di sottolineare, a tal proposito, l'effetto sospensivo del decorso della prescrizione, introdotto dalla legislazione emergenziale COVID-19, con conseguente slittamento dei termini (cfr. la recente Cass. Sez. 1, n. 960 del
15/01/2025).
Non v'è prova, poi, della integrale estinzione del debito tributario per TARI.
Invero, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, il tributo per il 2014 risultava pagato solo parzialmente, mentre per il 2015 interamente non pagato. In base alle ricevute prodotte dall'interessata, si
è accertato che, con riferimento alla TARI 2014, la contribuente ha effettivamente pagato solo due rate su tre, come da risultanze dell'ufficio, mentre, con riferimento all'anno 2015, le ricevute recano il codice di altro tributo. Per il 2014, quindi, alla luce delle ricevute prodotte dalla stessa ricorrente, emerge la correttezza del codice tributo 3944 (TARI) e del codice ente D761 (Comune di Francavilla Fontana è corretto), mentre la rateazione 0103 e 0203 fa riferimento alle rate prima e seconda, pagate rispettivamente in data 03.11.2014
e 16.09.2015. Difetta, quindi, la terza rata, liquidata con l'avviso TARI 2014, unitamente alle spese di notifica.
Per il 2015, il codice tributo 3958 corrisponde a TASI 2015 (Tassa servizi indivisibili), all'epoca vigente.
Trattasi di importi chiaramente enunciati, sicchè non v'è alcuna indeterminatezza e/o eccessività, come infondatamente lamentato dalla ricorrente.
Non sussistono, poi, i vizi formali relativi all'intimazione pure dedotti dalla ricorrente.
Non v'è la lamentata violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, perché la notifica delle cartelle esattoriali può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi di modalità di notifica (integralmente affidata al concessionario ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte dello stesso art. 26, di competenza esclusiva dei soggetti abilitati, ivi indicati. Nel caso di notifica diretta, essa si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, facendo affidamento la data apposta dall'ufficiale postale (cfr. per tutte Cass. Sez. 5, n. 18522 dell'8.06.2022).
Non ricorre neanche la lamentata carenza motivazionale, sotto i vari profili come sopra enunciati, perché nell'atto di intimazione v'è espressa enunciazione in tal senso, se pur sintetica. D'altronde, l'eventuale omessa indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, per altro sanata dalla proposizione del ricorso.
Quanto alla motivazione dell'intimazione, essa è sufficientemente enunciata con il richiamo agli atti presupposti.
Ne consegue il rigetto del ricorso con riguardo ai tributi comunali, come sopra esaminati.
In considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso, limitatamente al credito erariale, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra tutte le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa interamente fra le parti le spese processuali. Brindisi 28/1/2026. Il Pre. S. Grillo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Francavilla Fontana - Via Municpio, N.4 72021 Francavilla Fontana BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249007019168000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02420249007019168000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata a mezzo servizio postale in data 05.11.2024, dell'importo di complessivi
€ 5.324,23, di cui € 1.918,62 in relazione ad omesso versamento di crediti tributari e segnatamente:
“Territorio – entrate eventuali concernenti il Ministero delle Finanze” per l'anno 2011 e “TARI” per gli anni
2014 e 2 2015, sul presupposto di prodromiche cartelle di pagamento n. 02420190019646950000 e n.
02420210016607432000.
La ricorrente censura l'atto impositivo impugnato per più motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) difetto e/o omissione della notifica dell'atto d'intimazione; 3) nullità, inesistenza e/o omissione della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata compilazione della relata di notifica;
4) omessa e/o insufficiente motivazione dell'intimazione nonché mancata indicazione, nella stessa, dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione dell'atto e dei termini e delle forme per l'impugnazione; 5) inesistenza del debito tributario per mancato pagamento TARI;
6) intervenuta prescrizione delle pretese creditorie fatte valere;
7) eccessività ed indeterminatezza delle somme pretese e illegittima applicazione di maggiorazioni, interessi e spese;
8) richiesta di pagamento di sanzioni e interessi ormai estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brindisi e il Comune di Francavilla Fontana, producendo documentazione ed opponendosi all'accoglimento del ricorso. Non è costituita l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
All'udienza del 28/1/2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha solo parziale fondamento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 02420190019646950, oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, riferibile all'Agenzia delle Entrate, come da quest'ultima evidenziato, trattasi di omesso versamento di sanzioni amministrative, ex articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferibili all'avviso di accertamento catastale n. 532019 del 2017, notificato il 5 giugno 2017, per l'anno d'imposta 2011.
Secondo la resistente A.F., la stessa avrebbe eseguito tutti gli adempimenti necessari all'attività di iscrizione a ruolo e di affidamento dei carichi in modo legittimo e corretto, nei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente, sicchè si oppone all'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Sta di fatto, tuttavia, che nessuna documentazione risulta versata in atti a tal proposito né dall'Agenzia delle
Entrate, né dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che non si è neanche costituita in giudizio.
Ne deriva la fondatezza della censura mossa dalla ricorrente a tal proposito, emergendo, in difetto di atti interruttivi di sorta (a parte l'intimazione notificata soltanto il 5/11/2024), l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito tributario (di natura sanzionatoria) in esame, risalente all'accertamento 2017.
A diferse conclusioni deve giungersi con riferimento ai tributi TARI 2014 e 2015.
Per essi, invero, il Comune di Francavilla Fontana ha depositato in atti documentazione comprovante la notifica, in data 17/9/2019, a mani dell'interessata, degli atti di accertamento, costituenti presupposto della pretesa impositiva de qua (avviso n. 1292/2014 del 12.02.2019, relativo a TARI 2014 ed avviso n. 1390/2015 del 12.02.2019 per TARI 2015).
Sicchè, pur in difetto di prova della notifica delle cartelle presupposte, non sussiste l'eccepita estinzione per prescrizione dei crediti in esame (anche in relazione a sanzione e interessi), essendo avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione la notifica dell'intimazione qui impugnata. È appena il caso di sottolineare, a tal proposito, l'effetto sospensivo del decorso della prescrizione, introdotto dalla legislazione emergenziale COVID-19, con conseguente slittamento dei termini (cfr. la recente Cass. Sez. 1, n. 960 del
15/01/2025).
Non v'è prova, poi, della integrale estinzione del debito tributario per TARI.
Invero, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, il tributo per il 2014 risultava pagato solo parzialmente, mentre per il 2015 interamente non pagato. In base alle ricevute prodotte dall'interessata, si
è accertato che, con riferimento alla TARI 2014, la contribuente ha effettivamente pagato solo due rate su tre, come da risultanze dell'ufficio, mentre, con riferimento all'anno 2015, le ricevute recano il codice di altro tributo. Per il 2014, quindi, alla luce delle ricevute prodotte dalla stessa ricorrente, emerge la correttezza del codice tributo 3944 (TARI) e del codice ente D761 (Comune di Francavilla Fontana è corretto), mentre la rateazione 0103 e 0203 fa riferimento alle rate prima e seconda, pagate rispettivamente in data 03.11.2014
e 16.09.2015. Difetta, quindi, la terza rata, liquidata con l'avviso TARI 2014, unitamente alle spese di notifica.
Per il 2015, il codice tributo 3958 corrisponde a TASI 2015 (Tassa servizi indivisibili), all'epoca vigente.
Trattasi di importi chiaramente enunciati, sicchè non v'è alcuna indeterminatezza e/o eccessività, come infondatamente lamentato dalla ricorrente.
Non sussistono, poi, i vizi formali relativi all'intimazione pure dedotti dalla ricorrente.
Non v'è la lamentata violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, perché la notifica delle cartelle esattoriali può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi di modalità di notifica (integralmente affidata al concessionario ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte dello stesso art. 26, di competenza esclusiva dei soggetti abilitati, ivi indicati. Nel caso di notifica diretta, essa si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, facendo affidamento la data apposta dall'ufficiale postale (cfr. per tutte Cass. Sez. 5, n. 18522 dell'8.06.2022).
Non ricorre neanche la lamentata carenza motivazionale, sotto i vari profili come sopra enunciati, perché nell'atto di intimazione v'è espressa enunciazione in tal senso, se pur sintetica. D'altronde, l'eventuale omessa indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, per altro sanata dalla proposizione del ricorso.
Quanto alla motivazione dell'intimazione, essa è sufficientemente enunciata con il richiamo agli atti presupposti.
Ne consegue il rigetto del ricorso con riguardo ai tributi comunali, come sopra esaminati.
In considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso, limitatamente al credito erariale, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra tutte le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa interamente fra le parti le spese processuali. Brindisi 28/1/2026. Il Pre. S. Grillo