Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che, nonostante la legge regionale n. 56/2023 consenta l'accorpamento della contestazione nella cartella, tale disposizione non possa essere applicata retroattivamente all'annualità 2022, violando il principio di irretroattività della normativa tributaria. L'omessa notifica dell'atto presupposto, in questo caso, comporta la nullità della cartella.

  • Altro
    Questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è assorbita in quanto non rilevante ai fini del decidere, dato l'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto.

  • Accolto
    Spese di lite

    Le spese del grado seguono la soccombenza della Regione Calabria, mentre vengono compensate con ADER.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 23
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo