Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 11/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Migliore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione delle misure cautelari
dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) eventualmente rilasciata dal Comune di Mondragone e/o comunque formatasi per silentium, per la realizzazione di una nuova stazione radio base nel Comune di Mondragone, in via -OMISSIS-n.-OMISSIS-.;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso –ove occorra
–il parere positivo preventivo dell’Arpac, la comunicazione d'inizio lavori, il progetto
definitivo dell'infrastruttura, della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla l. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalla parte resistente con
riferimento all'impianto;
e per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Comune di Mondragone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AR AU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, tutti residenti in prossimità dell’impianto oggetto dell’impugnata autorizzazione e affetti da varie gravi patologie, espongono nell’atto di ricorso che, in data 1/12/2025, apprendevano per la prima volta, dal contenuto di un cartello di cantiere, che a pochi passi dalle proprie abitazioni prendevano avvio i lavori di installazione di «una nuova SRB» con committente «-OMISSIS-.».
Al riguardo essi rilevano che il cartello recava fittiziamente la data del 13.10.2025, mentre in realtà veniva affisso soltanto l’01.12.2025.
Tanto premesso, i ricorrenti assumono che alcuna notizia dell’intervento è stata pubblicata dal Comune di Mondragone, né sull’albo pretorio, né in altra sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione resistente e che, nelle immediate vicinanze del luogo di installazione della nuova SRB, si trova una sede del liceo -OMISSIS--OMISSIS-, nonché il plesso-OMISSIS-dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-.
Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito il Comune di Mondragone, rilevando che “Il 5 dicembre 2025, il Comune di Mondragone ha sospeso la pratica di -OMISSIS-, per approfondimenti in merito agli effetti della delibera consigliare n. -OMISSIS-del 28/12/2001, avente come oggetto: Regolamentazione delle installazioni di stazioni radio base per telefonia cellulare. A seguito di tale sospensione, -OMISSIS- ha comunicato la sospensione e messa in sicurezza del cantiere e i lavori sono tutt’ora sospesi .”
Il Comune ha poi chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Anche -OMISSIS- si è costituita e ha depositato una memoria nella quale ha rappresentato che era stato in precedenza proposto dalla società un ricorso, avente r.g. n.-OMISSIS-– per l’accertamento della formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da -OMISSIS- ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e per l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis, l. 241 del 1990 degli atti adottati al Comune di Mondragone successivamente alla formazione del titolo di -OMISSIS- per silenzio assenso.
Detto giudizio si è concluso con il decreto n. -OMISSIS-pubblicato il 15 settembre 2025, con cui il Tar ha dichiarato “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”, in quanto la Soprintendenza, dopo l’esecuzione dei saggi archeologici, aveva rilasciato parere favorevole alla realizzazione della stazione radio base.
In relazione al presente giudizio, -OMISSIS- ha rilevato di aver per due volte chiesto al Comune di provvedere alla pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Dlgs 259/2003, senza tuttavia ottenere alcun risultato.
Parte ricorrente ha depositato una memoria, insistendo nelle proprie ragioni.
All’odierna udienza, sentite le parti sulla possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato in reazione alla dedotta ed assorbente censura di cui al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione delle regole di pubblicazione del progetto, secondo quanto stabilito dal richiamato art. 44 del Codice delle comunicazioni eletttroniche, nella versione ratione temporis vigente.
Sul punto è rimasta incontestata l’omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria presentata da -OMISSIS-, in spregio a quanto prescritto dall’art. 44 co. 5 d.lgs n. 259/03 ( ex art. 87 co. 4 CCE).
Ricorda il Collegio che “ la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte.
È previsto che le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura.
La giurisprudenza amministrativa ha escluso addirittura l’idoneità della sola pubblicazione all’albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, citato, poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevola l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165). (…) Ciò premesso, sussiste il denunciato vizio procedimentale, poiché l’Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell’istanza relativa all’impianto per cui è causa, neppure mediante semplice pubblicazione all’albo pretorio (modalità che, comunque, aderendo al menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe stata sufficiente a garantirne un’idonea pubblicizzazione)” ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 4670/2025 e 7430/2018).
In senso contrario non può sostenersi che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990.
Va infatti sul punto disattesa la tesi del Comune, secondo la quale, essendo intervenuta la l. n. 182/2025 che ha novellato l’art. 44, comma 5 del D.lgs. n. 259/2003, prevedendo che la pubblicizzazione dell’istanza possa avvenire anche mediante il portale internet del Comune e, soprattutto, che l’inosservanza dell’obbligo pubblicitario non rileva più ai fini della formazione del silenzio assenso e non può costituire motivo di annullabilità del titolo autorizzatorio, dovrebbe essere adottata dal Collegio una interpretazione della disciplina previgente coerente con le novità normative, con conseguente applicazione dell’art. 21 octies al caso in esame.
Il Collegio ritiene, infatti, di doversi attenere alla giurisprudenza della Sezione formatasi in relazione alla disciplina ratione temporis applicabile, ovvero la disciplina antecedente alla modifica apportata dalla menzionata l. 182/2025.
Secondo tale giurisprudenza, l’applicabilità dell’art. 21 octies alla fattispecie in parola deve essere esclusa, in quanto : "16.3. - L’omissione in parola non può essere superata facendo applicazione del regime della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, dovendosi escludere l’applicabilità di tale regime (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).
Nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta. … Né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell’omissione, la pretesa ineluttabilità dell’esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità. … L’art. 87, comma 4, citato, ha prescritto una formalità di carattere procedimentale che deve comunque precedere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell’impianto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di emendare il procedimento relativo all’istanza dal rilevato vizio. … In conclusione, l’impugnato atto di assenso implicito alla realizzazione del nuovo impianto è viziato e, pertanto, deve essere annullato, a causa del mancato adempimento da parte dell’amministrazione dell’onere di pubblicità, previsto dalla legge ed essenziale nell’ambito del procedimento." (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018; in senso analogo Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 3523/2020). [..omissis ..] La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è stata ben illustrata nella sentenza impugnata, vale a dire l’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione ” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8436/2023, che ha confermato la pronuncia della Sezione n. 7230/2022)”. V, inoltre, più di recente, in termini Consiglio di Stato, sent. del 9 ottobre 2025, n. 8557 che, sempre nei confronti del Comune di Mondragone, ha confermato sul punto la sentenza n. -OMISSIS- del 2024 della Sezione.
In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della impugnata autorizzazione di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) eventualmente rilasciata dal Comune di Mondragone e/o comunque formatasi per silentium , per la realizzazione di una nuova stazione radio base nel Comune di Mondragone, in via -OMISSIS-n.-OMISSIS- e degli atti presupposti oggetto di impugnazione.
Quanto alla domanda di condanna in forma specifica alla rimozione dell’impianto, rileva il Collegio che l’annullamento degli atti impugnati comporta di per sé l’illegittimità della costruzione realizzata, con conseguente divieto di prosecuzione dei lavori e/o di attivazione della stazione radio base, rimanendo rimessa alla fase esecutiva l’adozione di eventuali provvedimenti conseguenziali, ferma la possibilità di una eventuale rinnovazione del procedimento nel rispetto delle prescrizioni di legge e di quanto statuito nella presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente, con attribuzione al difensore di parte ricorrente, mentre possono essere compensate nei confronti di -OMISSIS- e di Arpac.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la autorizzazione dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) eventualmente rilasciata dal Comune di Mondragone e/o comunque formatasi per silentium, per la realizzazione di una nuova stazione radio base nel Comune di Mondragone, in via -OMISSIS-n.-OMISSIS- e degli atti presupposti oggetto di impugnazione.
Condanna il Comune di Mondragone al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 2.000/00 (duemila/00), oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei confronti di -OMISSIS- e ARPAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU EN, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
AN TE, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AU EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.