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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3161/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3161/2023 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione Personale-pendente: TRA
(C.F.: ), residente in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA), alla Via Casacelle n. 2, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Raffaele Cioffi (C.F.: ) del Foro di Santa C.F._2
IA CA VE (Caserta) elettivamente domiciliata in MA (CE), alla Via Libertà n. 294.
-parte attrice- CONTRO
codice fiscale e num. di iscrizione nel registro Controparte_1 imprese di VI , partita IVA , società iscritta all'Albo P.IVA_1 P.IVA_2 delle Imprese IVAS n. , soggetta all'attività di direzione e coordinamento P.IVA_3 dell'Azionista Unico ed appartenente al Controparte_2 con sede in GL EN (TV) alla via Marrocchesa n. 14, Controparte_3 nella persona del dott. e del dott. Controparte_4 Controparte_5 rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale e Dirigente della predetta società, rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti (prodotta in atti) per Notar del 18/12/2014, iscritta al numero di REP. Persona_1
186905, e numero 30367 di raccolta, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Micaela Ottomano, cod. fisc. , con studio in San C.F._3
NA VE alla via Ottaviano 215;
-parte convenuta-
E
( dom.to in Giugliano in Campania (Na) 80014 CP_6 CodiceFiscale_4 alla Via Casacelle 52/7
-convenuto contumace-
n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 09.06.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 in data 16.02.23 la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., e il sig. , per ivi sentir condannare gli stessi, in solido o CP_6 chi di ragione, al risarcimento delle lesioni dalla medesima lamentate, quantificate in
€. 52.000,00 (al netto della somma di €. 20.000,00 già liquidatale dalla convenuta impresa e dall'istante accettata in acconto del maggiore avere), nonché al pagamento delle spese legali, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate nel sinistro che asseriva occorso in data 04.05.2016, in ER (CE) alla Via Libertà. Segnatamente, deduceva che nelle indicate circostanze di tempo e luogo in qualità di trasportata del motociclo modello Piaggio Beverly tg. CJ93983, assicurato per i rischi RCA con la giusta polizza n.27156712), di proprietà Controparte_7 del e dallo stesso condotto nella circostanza dedotta, mentre CP_6 percorreva a moderata velocità la via Libertà in tenimento di ER (Ce) in direzione di marcia Melito di Napoli-Teverola, veniva collisa violentemente da una Peugeot 208 tg. FC200EF, di proprietà della Controparte_8
in locazione alla società Giovisa di MB IG & C. Società in
[...] accomandita semplice, condotto dal MB Contestava che il Persona_2 menzionato veicolo nell'effettuare una incauta manovra di svolta a sinistra, invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando letteralmente la strada al motociclo sul quale viaggiava l'attrice, cagionandone la caduta, unitamente al conducente, posto nell'impossibilità di evitare l'impatto. A seguito dell'urto lamentava di aver ripotato lesioni per le quali veniva trasportata a mezzo Ambulanza 118, presso il presidio Ospedaliero di ER (CE), ove le veniva diagnosticato: “Contusioni Ferite lacero contuse multiple al volto e al collo. Trauma contusivo al rachide. All'addome. Contusione con ferita lacero contusa gamba sinistra. Disinfezione, sutura e medicazione “con prognosi iniziale di 15 gg cui seguiva ricovero. Deduceva l'attrice che al momento del sinistro indossava il casco protettivo, la cui rottura del vetro le aveva cagionato ferite lacero contuse al volto, come da referto del P.S; ancora, che sul luogo del sinistro intervenivano i CC sezione Radiomobile di ER (CE) che redigevano apposito verbale, nonché veniva redatto modello CAI, nel quale il conducente del veicolo di parte convenuta si assumeva la completa responsabilità di quanto occorso.
Veniva inviata a nella dispiegata qualità di impresa Controparte_1 assicuratrice del motoveicolo Piaggio Beverly tg. CJ93983, giusta polizza n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
n.27156712, richiesta di risarcimento, ai sensi dell'art 141 e ss. del d.lgs. 209/2005, a mezzo raccomandata del 23.05.2017, nonché invito alla negoziazione assistita ex D.lgs 132/2014, seguiva invito a visita del dott. , quale fiduciario Persona_3 della convenuta compagnia e proposta offerta risarcitoria di € 20.000. Eccepiva che tuttavia l'ulteriore visita medico legale, presso altro fiduciario della dott.ssa rimaneva priva di riscontro. Controparte_1 Persona_4
Sulla scorta della perizia medico legale di parte, in persona del dott. Per_5
l'attrice rivendicava aver diritto ad ulteriori €52.000,00, derivanti dalla
[...] quantificazione dei danni patiti pari ad euro 72.000,00 al netto dell'offerta ricevuta dalla pari ad euro 20.000. CP_1
Tanto premesso, citava le parti convenute in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 5.07.23 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - condannare la così come impersonata, solidalmente /eo Controparte_1 alternativamente al sig. nella sua espressa qualità di proprietario del Piaggio Beverly tg. CP_6
CJ93983, al pagamento, per tutti i danni patrimoniali, biologici, di relazione, estetici, esistenziali, nessuno escluso, dalla stessa patita, della complessiva somma di € 52.000,00; il tutto nella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà di quantificare, per tutti i danni di cui in premessa e per tutti quelli anche non espressamente richiamati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1 domanda ed il contenuto dell'atto di citazione, deducendone l'assoluta infondatezza sia in fatto, sotto i profili dell' an e del quantum, sia in diritto. In via preliminare, la convenuta compagnia evidenziava l'assenza di responsabilità in capo al vettore ed esclusiva responsabilità in capo al conducente della CP_6 predetta Peugeot. Pertanto, stante l'assenza di responsabilità in capo al vettore, eccepiva la domanda attrice essere del tutto infondata in fatto ed in diritto, giacché rilevava parte istante aver agito non già ai sensi dell'art. 141 c.d.a., bensì ai sensi degli artt. 144 e 148 c.d.a. A riprova di quanto eccepito sottolineava la richiesta di condanna risarcitoria di entrambi i convenuti, in solido o chi di ragione, senza alcun riferimento all'art. 141 c.d.a. A suffragio di quanto dedotto evidenziava che la messa in mora attorea veniva inoltrata ad entrambe le compagnie e non già alla sola come sarebbe avvenuto nel caso di azione ex art. 141 c.d.a. Controparte_1
Alla luce di quanto esposto, eccepiva la domanda di risarcimento pecuniario da rigettare, per assenza di responsabilità in capo al vettore. Eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda in virtù di quanto disposto dall'art. 145, comma II ed all'art.148 del D.lgs. n.209/05. Eccepiva altresì l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, all'uopo evidenziando che l'attrice aveva consentito al medico fiduciario della compagnia, Dott. , soltanto Persona_3 una prima visita;
tuttavia, rilevava che all'epoca i postumi non si erano ancora stabilizzati, per cui veniva richiesta una seconda visita da eseguirsi dopo sei mesi, che tuttavia non fu mai consentita.
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Impugnava tutta la documentazione all'uopo depositata ex adverso, rilevandone l'assoluta ininfluenza a provare la legittimazione delle parti e disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., tutti gli avversi documenti prodotti in copia. Nel merito non contestando le modalità di accadimento del sinistro, e dunque la dinamica dedotta ed il fatto che la vettura Peugeot ebbe a “tagliare la strada” al veicolo vettore, contestava tuttavia che l'attrice ebbe a subire lesioni fisiche in seguito all'incidente, così come il quantum della richiesta. Fermo restando quanto testé dedotto, rappresentava la compagnia che in ossequio agli oneri di legge, incaricava un proprio medico fiduciario, dott. , Persona_3 affinché sottoponesse l'istante a visita medico -legale; quest'ultimo riconosceva un danno biologico nella misura del 9-10%, oltre 1 g. di ITT, 30 gg. di ITP al 75%, 50 gg. di ITP al 50% e 60 gg. di ITP al 25%, oltre €. 1187,00 c.ca di spese mediche, dichiarandosi disponibile a rivedere tale stima a stabilizzazione. Alla luce di tale stima, esclusivamente pro bono pacis e per evitare l'instaurarsi del presente giudizio, comunque in adempimento di quanto previsto dall'art. 148 c.d.a. e quindi senza in alcun modo ammettere i fatti di causa e tanto meno alcuna responsabilità, inviava l'importo di €. 20.000,00, a tacitazione di ogni pretesa tale somma veniva accettata da controparte in acconto del maggiore avere. Dunque, considerata la corretta stima delle lesioni, eccepiva la compagnia il suddetto importo essere ampiamente satisfattivo delle avverse pretese e dunque da dichiararsi cessata la materia del contendere, per carenza di interesse ad agire dell'istante. Contestava fermamente ogni voce di danno ex adverso pretesa e concludeva : -in via del tutto preliminare ed assorbente, accertata l'assenza di responsabilità del sig. rigettare CP_6 la domanda poiché infondata ed inammissibile , per sua carenza di legittimazione passiva;
- dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'indisponibilità alla visita e l'improcedibilità della stessa, stante l'assenza dei requisiti di cui agli art .li 145 e 148 D. Lgs n. 209/05; - accertare e dichiarare l'eccepita nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; - dichiarare l'improponibilità e inammissibilità della domanda attorea;
- rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata ed ai sensi dell'art.1227 comma 2 c.c.; - dichiarare cessata la materia del contendere;
-condannare l'istante alla refusione delle spese e dei compensi;
- in subordine, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. ovvero dell' art. 2054 comma 2 c.c. (ove l'Ill.ma Giudicante intendesse accertare la dinamica), decurtare il quantum, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c, il procedimento in epigrafe indicato veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie del 16.5.24. Disattese le istanze istruttorie, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2025 e rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'ulteriore parte convenuta, CP_6
, ritualmente citato a comparire e non costituito in giudizio.
[...]
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3.In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda in quanto agli atti è stata prodotta la lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione indirizzata alla compagnia assicurativa convenuta. Parimenti preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda attorea per avvenuto invito alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 conv. In l. 162/2014
4.Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito o di merito, pur posta dalle parti, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata per quanto in appresso osservato. L'attrice, dedotto di essere rimasta coinvolta in un sinistro Parte_1 stradale il giorno 4.5.2016 alle ore 21.40 circa nel mentre percorreva la via Libertà in tenimento di ER (Ce) in direzione di marcia Melito di Napoli-Teverola, nel mentre si trovava in qualità di terza trasportata del motociclo modello Piaggio Beverly tg. CJ93983, assicurato per i rischi RCA con la giusta Controparte_7 polizza n.27156712), di proprietà del e dallo stesso condotto nella CP_6 circostanza allorquando, veniva collisa violentemente da una Peugeot 208 tg. FC200EF di proprietà della in locazione alla Controparte_8 società Giovisa di MB IG & C. Società in accomandita semplice, condotto dal conveniva in giudizio il e la Persona_6 CP_6 CP_1
quale impresa assicuratrice del veicolo vettore.
[...]
In particolare, l'attrice deduceva che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Peugeot 208 tg. FC200EF di proprietà della in locazione alla società Controparte_8
Giovisa di MB IG & C. Società in accomandita semplice, condotto dal MB MA la quale invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando Per_2 letteralmente la strada al motociclo sul quale viaggiava l'attrice, cagionandone la caduta, unitamente al conducente, posto nell'impossibilità di evitare l'impatto. Stando alla stessa prospettazione dei fatti fornita dall'attrice l'azione da ella esercitata si è rivelata infondata. Come univocamente desumibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio ella risulta aver attivato, nel caso di specie, la speciale azione risarcitoria disciplinata dall'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cod. ass.) sancita in favore del terzo trasportato. L'azione risarcitoria diretta in esame è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale.
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E' stato, infatti, osservato che lo scopo della norma “è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. Cass. 30/07/2015, n. 16181). L'obbligo risarcitorio sorge dunque in presenza dei seguenti presupposti di fatto: (a) esistenza di un contratto di assicurazione per la r.c.a. (coprente anche il trasportato a qualsiasi titolo ex art. 122 cod. ass.); (b) danno subito dal terzo trasportato in conseguenza di un sinistro. In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. 13/10/2016, n. 20654). Egli però non deve anche allegare e provare la responsabilità del vettore, incombendo piuttosto all'assicuratore di quest'ultimo, onde liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno, eccepire e provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dall'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo antagonista (cfr. Cass. 4147/2019). Ciò posto, la Suprema Corte di legittimità ha efficacemente osservato che nei giudizi instaurati ex art. 141, cod. ass. può accadere che: (a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato;
l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
(b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso;
l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
(c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del “caso fortuito”) (cfr. Cass. 14388/2019). Ora, nella specie, non vi sono dubbi che si versi nel caso sub (c) innanzi delineato, avendo parte attrice, sin dall'introduzione del giudizio (ma anche nelle successive difese e memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nel corso del processo) predicato egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista (ovvero del conducente dell'auto Peugeot 208 tg. FC200EF di proprietà della
[...]
, in locazione alla società Giovisa di MB IG Controparte_8
& C. Società in accomandita semplice, condotto dal la quale Persona_6
n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada al motociclo sul quale viaggiava l'attrice, ovvero il modello Piaggio Beverly tg. CJ93983, assicurato per i rischi RCA con la giusta polizza n.27156712, di proprietà del Controparte_7
cagionandone la caduta, unitamente al conducente, posto CP_6 nell'impossibilità di evitare l'impatto) nella produzione del sinistro per cui è causa e per il quale l'attrice risulta aver attivato la procedura risarcitoria di cui all'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cfr. atto citazione in atti e allegata produzione documentale) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, che parte istante ha chiesto anche di provare per testimoni). Quanto precede configura certamente il caso fortuito (dedotto dalla stessa istante) in presenza del quale l'art. 141, D.Lgs. 209/2005 esclude l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo al momento del sinistro (impresa assicuratrice convenuta concretamente in giudizio dall'istante nel caso di specie). Quanto precede, inoltre, esclude qualsivoglia obbligo risarcitorio, nei confronti dell'istante, anche dell'ulteriore convenuto . CP_6
Premesso che la stessa dedotta esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nella produzione del sinistro per cui è causa (prospettata dall'attrice), rende insussistente, ab origine, qualsivoglia responsabilità risarcitoria del predetto convenuto, citato, invece, nella sua asserita qualità di proprietario del veicolo sul quale l'istante viaggiava in qualità di trasportata (e al quale, tuttavia, per stessa asserzione attorea, alcuna responsabilità andrebbe ascritta nella produzione del sinistro per cui è causa). Né, per il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Tribunale potrebbe pervenire d'ufficio all'accertamento e alla ricostruzione reale dei fatti di causa in modo finanche difforme a quanto chiaramente e univocamente dedotto dalla stessa parte attrice. Per tutto quanto precede, la domanda, così per come proposta da parte attrice, non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore per parte convenuta costituita (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti). Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore convenuto , nulla è ad egli CP_6 dovuto dall'attore a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3161/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto “lesione personale”, pendente tra Parte_1
— attrice — e e — convenuti — , ogni
[...] Controparte_1 CP_6 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
-rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
-condanna l'attrice al pagamento, in favore di parte convenuta Parte_1 costituita, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1 di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.909,00, di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
Così deciso in ER, 1.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3161/2023 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione Personale-pendente: TRA
(C.F.: ), residente in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA), alla Via Casacelle n. 2, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Raffaele Cioffi (C.F.: ) del Foro di Santa C.F._2
IA CA VE (Caserta) elettivamente domiciliata in MA (CE), alla Via Libertà n. 294.
-parte attrice- CONTRO
codice fiscale e num. di iscrizione nel registro Controparte_1 imprese di VI , partita IVA , società iscritta all'Albo P.IVA_1 P.IVA_2 delle Imprese IVAS n. , soggetta all'attività di direzione e coordinamento P.IVA_3 dell'Azionista Unico ed appartenente al Controparte_2 con sede in GL EN (TV) alla via Marrocchesa n. 14, Controparte_3 nella persona del dott. e del dott. Controparte_4 Controparte_5 rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale e Dirigente della predetta società, rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti (prodotta in atti) per Notar del 18/12/2014, iscritta al numero di REP. Persona_1
186905, e numero 30367 di raccolta, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Micaela Ottomano, cod. fisc. , con studio in San C.F._3
NA VE alla via Ottaviano 215;
-parte convenuta-
E
( dom.to in Giugliano in Campania (Na) 80014 CP_6 CodiceFiscale_4 alla Via Casacelle 52/7
-convenuto contumace-
n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 09.06.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 in data 16.02.23 la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., e il sig. , per ivi sentir condannare gli stessi, in solido o CP_6 chi di ragione, al risarcimento delle lesioni dalla medesima lamentate, quantificate in
€. 52.000,00 (al netto della somma di €. 20.000,00 già liquidatale dalla convenuta impresa e dall'istante accettata in acconto del maggiore avere), nonché al pagamento delle spese legali, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate nel sinistro che asseriva occorso in data 04.05.2016, in ER (CE) alla Via Libertà. Segnatamente, deduceva che nelle indicate circostanze di tempo e luogo in qualità di trasportata del motociclo modello Piaggio Beverly tg. CJ93983, assicurato per i rischi RCA con la giusta polizza n.27156712), di proprietà Controparte_7 del e dallo stesso condotto nella circostanza dedotta, mentre CP_6 percorreva a moderata velocità la via Libertà in tenimento di ER (Ce) in direzione di marcia Melito di Napoli-Teverola, veniva collisa violentemente da una Peugeot 208 tg. FC200EF, di proprietà della Controparte_8
in locazione alla società Giovisa di MB IG & C. Società in
[...] accomandita semplice, condotto dal MB Contestava che il Persona_2 menzionato veicolo nell'effettuare una incauta manovra di svolta a sinistra, invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando letteralmente la strada al motociclo sul quale viaggiava l'attrice, cagionandone la caduta, unitamente al conducente, posto nell'impossibilità di evitare l'impatto. A seguito dell'urto lamentava di aver ripotato lesioni per le quali veniva trasportata a mezzo Ambulanza 118, presso il presidio Ospedaliero di ER (CE), ove le veniva diagnosticato: “Contusioni Ferite lacero contuse multiple al volto e al collo. Trauma contusivo al rachide. All'addome. Contusione con ferita lacero contusa gamba sinistra. Disinfezione, sutura e medicazione “con prognosi iniziale di 15 gg cui seguiva ricovero. Deduceva l'attrice che al momento del sinistro indossava il casco protettivo, la cui rottura del vetro le aveva cagionato ferite lacero contuse al volto, come da referto del P.S; ancora, che sul luogo del sinistro intervenivano i CC sezione Radiomobile di ER (CE) che redigevano apposito verbale, nonché veniva redatto modello CAI, nel quale il conducente del veicolo di parte convenuta si assumeva la completa responsabilità di quanto occorso.
Veniva inviata a nella dispiegata qualità di impresa Controparte_1 assicuratrice del motoveicolo Piaggio Beverly tg. CJ93983, giusta polizza n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
n.27156712, richiesta di risarcimento, ai sensi dell'art 141 e ss. del d.lgs. 209/2005, a mezzo raccomandata del 23.05.2017, nonché invito alla negoziazione assistita ex D.lgs 132/2014, seguiva invito a visita del dott. , quale fiduciario Persona_3 della convenuta compagnia e proposta offerta risarcitoria di € 20.000. Eccepiva che tuttavia l'ulteriore visita medico legale, presso altro fiduciario della dott.ssa rimaneva priva di riscontro. Controparte_1 Persona_4
Sulla scorta della perizia medico legale di parte, in persona del dott. Per_5
l'attrice rivendicava aver diritto ad ulteriori €52.000,00, derivanti dalla
[...] quantificazione dei danni patiti pari ad euro 72.000,00 al netto dell'offerta ricevuta dalla pari ad euro 20.000. CP_1
Tanto premesso, citava le parti convenute in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 5.07.23 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - condannare la così come impersonata, solidalmente /eo Controparte_1 alternativamente al sig. nella sua espressa qualità di proprietario del Piaggio Beverly tg. CP_6
CJ93983, al pagamento, per tutti i danni patrimoniali, biologici, di relazione, estetici, esistenziali, nessuno escluso, dalla stessa patita, della complessiva somma di € 52.000,00; il tutto nella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà di quantificare, per tutti i danni di cui in premessa e per tutti quelli anche non espressamente richiamati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1 domanda ed il contenuto dell'atto di citazione, deducendone l'assoluta infondatezza sia in fatto, sotto i profili dell' an e del quantum, sia in diritto. In via preliminare, la convenuta compagnia evidenziava l'assenza di responsabilità in capo al vettore ed esclusiva responsabilità in capo al conducente della CP_6 predetta Peugeot. Pertanto, stante l'assenza di responsabilità in capo al vettore, eccepiva la domanda attrice essere del tutto infondata in fatto ed in diritto, giacché rilevava parte istante aver agito non già ai sensi dell'art. 141 c.d.a., bensì ai sensi degli artt. 144 e 148 c.d.a. A riprova di quanto eccepito sottolineava la richiesta di condanna risarcitoria di entrambi i convenuti, in solido o chi di ragione, senza alcun riferimento all'art. 141 c.d.a. A suffragio di quanto dedotto evidenziava che la messa in mora attorea veniva inoltrata ad entrambe le compagnie e non già alla sola come sarebbe avvenuto nel caso di azione ex art. 141 c.d.a. Controparte_1
Alla luce di quanto esposto, eccepiva la domanda di risarcimento pecuniario da rigettare, per assenza di responsabilità in capo al vettore. Eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda in virtù di quanto disposto dall'art. 145, comma II ed all'art.148 del D.lgs. n.209/05. Eccepiva altresì l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, all'uopo evidenziando che l'attrice aveva consentito al medico fiduciario della compagnia, Dott. , soltanto Persona_3 una prima visita;
tuttavia, rilevava che all'epoca i postumi non si erano ancora stabilizzati, per cui veniva richiesta una seconda visita da eseguirsi dopo sei mesi, che tuttavia non fu mai consentita.
n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
Impugnava tutta la documentazione all'uopo depositata ex adverso, rilevandone l'assoluta ininfluenza a provare la legittimazione delle parti e disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., tutti gli avversi documenti prodotti in copia. Nel merito non contestando le modalità di accadimento del sinistro, e dunque la dinamica dedotta ed il fatto che la vettura Peugeot ebbe a “tagliare la strada” al veicolo vettore, contestava tuttavia che l'attrice ebbe a subire lesioni fisiche in seguito all'incidente, così come il quantum della richiesta. Fermo restando quanto testé dedotto, rappresentava la compagnia che in ossequio agli oneri di legge, incaricava un proprio medico fiduciario, dott. , Persona_3 affinché sottoponesse l'istante a visita medico -legale; quest'ultimo riconosceva un danno biologico nella misura del 9-10%, oltre 1 g. di ITT, 30 gg. di ITP al 75%, 50 gg. di ITP al 50% e 60 gg. di ITP al 25%, oltre €. 1187,00 c.ca di spese mediche, dichiarandosi disponibile a rivedere tale stima a stabilizzazione. Alla luce di tale stima, esclusivamente pro bono pacis e per evitare l'instaurarsi del presente giudizio, comunque in adempimento di quanto previsto dall'art. 148 c.d.a. e quindi senza in alcun modo ammettere i fatti di causa e tanto meno alcuna responsabilità, inviava l'importo di €. 20.000,00, a tacitazione di ogni pretesa tale somma veniva accettata da controparte in acconto del maggiore avere. Dunque, considerata la corretta stima delle lesioni, eccepiva la compagnia il suddetto importo essere ampiamente satisfattivo delle avverse pretese e dunque da dichiararsi cessata la materia del contendere, per carenza di interesse ad agire dell'istante. Contestava fermamente ogni voce di danno ex adverso pretesa e concludeva : -in via del tutto preliminare ed assorbente, accertata l'assenza di responsabilità del sig. rigettare CP_6 la domanda poiché infondata ed inammissibile , per sua carenza di legittimazione passiva;
- dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'indisponibilità alla visita e l'improcedibilità della stessa, stante l'assenza dei requisiti di cui agli art .li 145 e 148 D. Lgs n. 209/05; - accertare e dichiarare l'eccepita nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; - dichiarare l'improponibilità e inammissibilità della domanda attorea;
- rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata ed ai sensi dell'art.1227 comma 2 c.c.; - dichiarare cessata la materia del contendere;
-condannare l'istante alla refusione delle spese e dei compensi;
- in subordine, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. ovvero dell' art. 2054 comma 2 c.c. (ove l'Ill.ma Giudicante intendesse accertare la dinamica), decurtare il quantum, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c, il procedimento in epigrafe indicato veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie del 16.5.24. Disattese le istanze istruttorie, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2025 e rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'ulteriore parte convenuta, CP_6
, ritualmente citato a comparire e non costituito in giudizio.
[...]
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3.In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda in quanto agli atti è stata prodotta la lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione indirizzata alla compagnia assicurativa convenuta. Parimenti preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda attorea per avvenuto invito alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 conv. In l. 162/2014
4.Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito o di merito, pur posta dalle parti, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata per quanto in appresso osservato. L'attrice, dedotto di essere rimasta coinvolta in un sinistro Parte_1 stradale il giorno 4.5.2016 alle ore 21.40 circa nel mentre percorreva la via Libertà in tenimento di ER (Ce) in direzione di marcia Melito di Napoli-Teverola, nel mentre si trovava in qualità di terza trasportata del motociclo modello Piaggio Beverly tg. CJ93983, assicurato per i rischi RCA con la giusta Controparte_7 polizza n.27156712), di proprietà del e dallo stesso condotto nella CP_6 circostanza allorquando, veniva collisa violentemente da una Peugeot 208 tg. FC200EF di proprietà della in locazione alla Controparte_8 società Giovisa di MB IG & C. Società in accomandita semplice, condotto dal conveniva in giudizio il e la Persona_6 CP_6 CP_1
quale impresa assicuratrice del veicolo vettore.
[...]
In particolare, l'attrice deduceva che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Peugeot 208 tg. FC200EF di proprietà della in locazione alla società Controparte_8
Giovisa di MB IG & C. Società in accomandita semplice, condotto dal MB MA la quale invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando Per_2 letteralmente la strada al motociclo sul quale viaggiava l'attrice, cagionandone la caduta, unitamente al conducente, posto nell'impossibilità di evitare l'impatto. Stando alla stessa prospettazione dei fatti fornita dall'attrice l'azione da ella esercitata si è rivelata infondata. Come univocamente desumibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio ella risulta aver attivato, nel caso di specie, la speciale azione risarcitoria disciplinata dall'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cod. ass.) sancita in favore del terzo trasportato. L'azione risarcitoria diretta in esame è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale.
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E' stato, infatti, osservato che lo scopo della norma “è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. Cass. 30/07/2015, n. 16181). L'obbligo risarcitorio sorge dunque in presenza dei seguenti presupposti di fatto: (a) esistenza di un contratto di assicurazione per la r.c.a. (coprente anche il trasportato a qualsiasi titolo ex art. 122 cod. ass.); (b) danno subito dal terzo trasportato in conseguenza di un sinistro. In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. 13/10/2016, n. 20654). Egli però non deve anche allegare e provare la responsabilità del vettore, incombendo piuttosto all'assicuratore di quest'ultimo, onde liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno, eccepire e provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dall'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo antagonista (cfr. Cass. 4147/2019). Ciò posto, la Suprema Corte di legittimità ha efficacemente osservato che nei giudizi instaurati ex art. 141, cod. ass. può accadere che: (a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato;
l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
(b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso;
l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
(c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del “caso fortuito”) (cfr. Cass. 14388/2019). Ora, nella specie, non vi sono dubbi che si versi nel caso sub (c) innanzi delineato, avendo parte attrice, sin dall'introduzione del giudizio (ma anche nelle successive difese e memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nel corso del processo) predicato egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista (ovvero del conducente dell'auto Peugeot 208 tg. FC200EF di proprietà della
[...]
, in locazione alla società Giovisa di MB IG Controparte_8
& C. Società in accomandita semplice, condotto dal la quale Persona_6
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invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada al motociclo sul quale viaggiava l'attrice, ovvero il modello Piaggio Beverly tg. CJ93983, assicurato per i rischi RCA con la giusta polizza n.27156712, di proprietà del Controparte_7
cagionandone la caduta, unitamente al conducente, posto CP_6 nell'impossibilità di evitare l'impatto) nella produzione del sinistro per cui è causa e per il quale l'attrice risulta aver attivato la procedura risarcitoria di cui all'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cfr. atto citazione in atti e allegata produzione documentale) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, che parte istante ha chiesto anche di provare per testimoni). Quanto precede configura certamente il caso fortuito (dedotto dalla stessa istante) in presenza del quale l'art. 141, D.Lgs. 209/2005 esclude l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo al momento del sinistro (impresa assicuratrice convenuta concretamente in giudizio dall'istante nel caso di specie). Quanto precede, inoltre, esclude qualsivoglia obbligo risarcitorio, nei confronti dell'istante, anche dell'ulteriore convenuto . CP_6
Premesso che la stessa dedotta esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nella produzione del sinistro per cui è causa (prospettata dall'attrice), rende insussistente, ab origine, qualsivoglia responsabilità risarcitoria del predetto convenuto, citato, invece, nella sua asserita qualità di proprietario del veicolo sul quale l'istante viaggiava in qualità di trasportata (e al quale, tuttavia, per stessa asserzione attorea, alcuna responsabilità andrebbe ascritta nella produzione del sinistro per cui è causa). Né, per il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Tribunale potrebbe pervenire d'ufficio all'accertamento e alla ricostruzione reale dei fatti di causa in modo finanche difforme a quanto chiaramente e univocamente dedotto dalla stessa parte attrice. Per tutto quanto precede, la domanda, così per come proposta da parte attrice, non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore per parte convenuta costituita (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti). Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore convenuto , nulla è ad egli CP_6 dovuto dall'attore a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e n. 3161/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 N. 3161/2023 R.G.A.C.
l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3161/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto “lesione personale”, pendente tra Parte_1
— attrice — e e — convenuti — , ogni
[...] Controparte_1 CP_6 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
-rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
-condanna l'attrice al pagamento, in favore di parte convenuta Parte_1 costituita, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1 di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.909,00, di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
Così deciso in ER, 1.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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