CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36800 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI MI SE, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza del 28 ottobre 2022 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SE CC, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 5 giugno 2023 dall'avv. Luciana Di Pierdomenico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 ottobre 2022, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado e previa dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di percosse per difetto di querela, ha ritenuto GI Di PR responsabile del reato di furto di un succo di frutta dagli espositori del supermercato Eurospin. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36800 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/06/2023 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al profilo della ritenuta riqualificazione dell'originaria imputazione (formulata ai sensi dell'art. 628 cod. pen.) in quella di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen.), nonché con riferimento al profilo dell'accertamento della responsabilità e, in particolare, della sussistenza della predetta aggravante, in ipotesi incompatibile con la presenza di un sistema di vigilanza continuo e costante. CONSIDERATO IN DIRITTO La prima censura è manifestamente infondata. Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Ebbene, in concreto, il Tribunale si è limitato a dare una diversa qualificazione del fatto contestato, che, nella sua dimensione storica-fattuale, è rimasto identico. E tanto ha permesso all'imputato di esercitare pienamente tutti i suoi diritti di difesa. La seconda, invece, non è manifestamente infondata, atteso che, in astratto, la presenza di un sistema di sorveglianza è circostanza idonea ad escludere l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede purché permetta di assicurare un controllo continuativo e costante (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663) e, in concreto, per quanto l'addetto alla sorveglianza non ha impedito la consumazione del fatto (in quanto la bevanda è stata effettivamente consumata), comunque ha condotto al tempestivo e contestuale accertamento del fatto. Tanto impone di rilevare il sopravvenuto regime di procedibilità, conseguente alle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022. Il reato, infatti, è divenuto procedibile a querela di parte e, nel fascicolo processuale, la querela manca. 2 Tanto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 16 giugno 2023
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SE CC, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 5 giugno 2023 dall'avv. Luciana Di Pierdomenico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 ottobre 2022, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado e previa dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di percosse per difetto di querela, ha ritenuto GI Di PR responsabile del reato di furto di un succo di frutta dagli espositori del supermercato Eurospin. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36800 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/06/2023 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al profilo della ritenuta riqualificazione dell'originaria imputazione (formulata ai sensi dell'art. 628 cod. pen.) in quella di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen.), nonché con riferimento al profilo dell'accertamento della responsabilità e, in particolare, della sussistenza della predetta aggravante, in ipotesi incompatibile con la presenza di un sistema di vigilanza continuo e costante. CONSIDERATO IN DIRITTO La prima censura è manifestamente infondata. Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Ebbene, in concreto, il Tribunale si è limitato a dare una diversa qualificazione del fatto contestato, che, nella sua dimensione storica-fattuale, è rimasto identico. E tanto ha permesso all'imputato di esercitare pienamente tutti i suoi diritti di difesa. La seconda, invece, non è manifestamente infondata, atteso che, in astratto, la presenza di un sistema di sorveglianza è circostanza idonea ad escludere l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede purché permetta di assicurare un controllo continuativo e costante (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663) e, in concreto, per quanto l'addetto alla sorveglianza non ha impedito la consumazione del fatto (in quanto la bevanda è stata effettivamente consumata), comunque ha condotto al tempestivo e contestuale accertamento del fatto. Tanto impone di rilevare il sopravvenuto regime di procedibilità, conseguente alle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022. Il reato, infatti, è divenuto procedibile a querela di parte e, nel fascicolo processuale, la querela manca. 2 Tanto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 16 giugno 2023