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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2024, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4088 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile”, riservata per la decisione in data 14.11.23, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, PA C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Pirozzi ed Arturo Uccello, come da procura in atti;
ATTORE
E
c.f. , e c.f. E_ C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Damiano C.F._3
Iuliano, come da procura in atti;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTI/ATTORI IN
RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, CF. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4
procura in atti, dall'avv. Antonio Izzo, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, PA
conveniva in giudizio e , allegando: 1) di
[...] E_ CP_2
aver acquistato, da , l'immobile sito in Napoli, alla via Domenico Controparte_3
Fontana n. 95 Scala C, piano T, int. 2, meglio identificato in atti;
2) che, nell'atto notarile, era prevista, a causa di una dilazione di pagamento, l'immissione materiale nel possesso del compratore in data 31.03.17 (art. 5 rogito); 3) che, con la successiva scrittura privata del 30.01.17, le parti concordavano una proroga del termine per l'immissione materiale nel possesso, stabilendo che la stessa sarebbe avvenuta in data 31.07.17 (con versamento del saldo prezzo di euro 20.000,00); 4) che, in data
31.07.17, in riscontro alla lettera raccomandata con cui l'istante chiedeva l'immediata consegna dell'immobile, la venditrice dichiarava che il cespite era occupato da soggetti privi di titolo e, in data 20.10.17, la stessa venditrice immetteva l'istante nel possesso dell'immobile (mediante consegna delle chiavi), che risultava ancora occupato. In detta scrittura integrativa la venditrice dichiarava che il saldo prezzo di euro 20.000,00 dovuto ancora dall'acquirente, veniva dal medesimo trattenuto sino all'ottenimento della piena disponibilità dell'immobile e, quindi, sino al rilascio dello stesso da parte degli occupanti abusivi, al netto delle spese legali per il recupero del bene, dell'indennità per la ritardata consegna dell'immobile, come già concordata in
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 euro 500,00 mensili a far data dall'01.04.17 e sino all'ottenimento della piena disponibilità dell'immobile e di eventuali morosità condominiali;
5) che, all'accesso presso il cespite, l'istante prendeva atto che le chiavi consegnate non aprivano e che l'immobile risultava occupato sine titulo da e da , i E_ CP_2
quali dichiaravano di non voler rilasciare l'immobile; 6) che, nelle more della loro permanenza, i convenuti non corrispondevano l'indennità di occupazione di euro
500,00, né pagavano le quote condominiali ordinarie e del riscaldamento, accumulando una morosità di euro 1.058,65, già saldata dall'istante. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in
Napoli alla via Domenico Fontana n. 95, scala C piano T, int. 2 e, per l'effetto: 1) di accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del predetto immobile da parte di e;
2) di condannare i convenuti all'immediato E_ CP_2
rilascio, in proprio favore, dell'immobile; 3) di condannare i convenuti al pagamento, in suo favore, delle seguenti somme: a) euro 5.000,00 (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità di occupazione maturata da aprile 2017; b) euro 1.058,65 a titolo di pagamento degli oneri condominiali maturati. Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al pagamento di ogni ulteriore somma a titolo di danno cagionata dalla predetta condotta illecita (a far data dal 31.03.17), nei limiti di euro 26.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano e CP_2 CP_1
, i quali deducevano l'erronea ricostruzione dei fatti, chiedendo il rigetto di
[...]
ogni domanda attorea. Deducevano, infatti, che vendeva l'immobile per CP_2
cui è causa alla propria figlia , con atto di compravendita del Controparte_3
20.03.2002, e che tale atto aveva carattere simulato ed aveva lo scopo di consentire alla figlia di ottenere la concessione di un mutuo di 45.000,00 euro (mutuo poi dalla stessa effettivamente contratto con il . Precisavano inoltre: 1) che la Org_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 somma oggetto di mutuo veniva incassata dalla figlia e utilizzata per finalità diverse dal pagamento dell'immobile; 2) che le rate del mutuo venivano pagate per la maggior parte dalla convenuta , la quale estingueva anticipatamente il CP_2
mutuo, pagando l'importo di euro 27.235,00, come da quietanza di pagamento in atti. Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , di accertare il carattere simulato del contratto di Controparte_3
compravendita intercorso tra e , in quanto le parti non CP_2 Controparte_3
volevano stipulare alcun atto, neppure una donazione, ma solo conseguire liquidità in favore di attraverso il contratto di mutuo. Conseguentemente, il Controparte_3
predetto contratto era radicalmente nullo, come desumibile dall'esiguo prezzo pattuito e dalla mancata menzione, nel contratto stesso, dei titoli di pagamento, elementi chiaramente risultanti dal contratto del 2002 e non occulti.
In via subordinata, proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale revocatoria dell'atto stipulato il 3.11.2016 tra e l'attore, in quanto lesivo delle ragioni di Controparte_3
credito della convenuta nei confronti di . All'uopo, in CP_2 Controparte_3
particolare, chiarivano i convenuti che tale contratto, sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale generica della terza chiamata, ostacolava l'effettiva realizzazione del credito d nei suoi confronti (pari ad euro 30.000,00, oltre interessi di CP_2
legge, fondato sulla circostanza dell'avvenuta estinzione del mutuo da parte di
). L'attore, inoltre, era consapevole di quanto sopra, come desumibile CP_2
dall'esiguo prezzo di acquisto del bene e dal fatto che la liberazione dell'immobile era stata computata nel valore del bene.
Alla luce di quanto sopra, i convenuti evidenziavano che l'attore non aveva fornito una la probatio diabolica della proprietà (sino all'acquisto del bene a titolo originario), non avendo validità ed efficacia gli acquisti intermedi, con la conseguenza che
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 dovevano essere rigettate la domanda di rivendica, quella indennitaria e quella risarcitoria.
In via ulteriormente subordinata, i convenuti evidenziavano che aveva CP_2
stipulato con la figlia un contratto di comodato d'uso a fini abitativi dell'immobile, contratto che, in ogni caso, legittimava la permanenza dei convenuti nello stesso.
I convenuti, quindi, concludevano chiedendo di rigettare ogni domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, di accertare e dichiarare la simulazione e la nullità dell'atto di compravendita del 20.02.2002 (relativo all'immobile de quo), intervenuto tra e , con conseguente declaratoria di CP_2 Controparte_3
nullità dello stesso, anche nei confronti dell'attore ex art. 1415 cc co. 1, ovvero la nullità del contratto ex artt. 1418 ss cc, con ogni conseguente effetto di legge anche relativo alla validità del contratto di acquisto dell'attore. In via subordinata, chiedevano di revocare nei propri confronti, ex art. 2901 cc, l'atto di compravendita del 3.11.2016 (intercorso tra e l'attore). In via ulteriormente Controparte_3
subordinata, chiedevano di accertare e dichiarare il proprio diritto a permanere nell'immobile per effetto del contratto di comodato di cui sopra.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità della domanda di simulazione e di nullità dell'atto di vendita del notaio del 20.03.22, disconoscendo la ricostruzione dei fatti Per_1
riportata dai convenuti e, in particolare, le seguenti circostanze: 1) che la stessa versasse in difficoltà economiche e avesse necessità di ottenere un mutuo di euro
45.000,00; 2) che le rate del mutuo venivano pagate dalla madre e che la stessa avesse estinto anticipatamente il rapporto di mutuo in data 27.05.2014, pagando l'importo residuo di euro 27.235,00; 3) che, con l'atto di vendita, le parti non volevano stipulare un atto dissimulato, nemmeno una donazione, ma solo conseguire una liquidità a favore di , attraverso il successivo contratto di Controparte_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 mutuo. Precisava, quindi, che la simulazione era relativa, in quanto il contratto effettivamente voluto tra le parti era una donazione, sicché quest'ultimo negozio, in forza della previsione dell'art. 1414, comma 2, c.c. era produttivo di effetti tra le parti.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 cc della compravendita stipulata dall'attore con la stessa, per carenza dei presupposti previsti dalla legge ed, in particolare: 1) per carenza della qualità di creditore di , CP_2
essendo il mutuo stato estinto previo il pagamento dell'importo di euro 27.235,00, importo prelevato dal conto corrente cointestato a ed a CP_2 CP_3
; 2) per carenza del presupposto dell'eventus damni, poiché il prezzo
[...]
dell'immobile alienato era di gran lunga superiore alla somma della asserita pretesa creditoria di;
3) per carenza dell'elemento soggettivo. CP_2
La terza chiamata, inoltre, disconosceva di avere stipulato con i convenuti un contratto di comodato a fini abitativi e vita natural durante, eccepiva l'assoluta genericità della domanda di manleva formulata dai convenuti nei suoi confronti e concludeva per il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase istruttoria (nel corso della quale veniva proposto ricorso cautelare dall'istante, rigettato da questo Giudice) e precisate le conclusioni, in data 14.11.23, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata la domanda riconvenzionale trasversale di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 20.3.2002 stipulato tra e , costituendo la stessa un antecedente CP_2 Controparte_3
logico rispetto ad ogni altra domanda.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 Tale domanda è infondata e non trova accoglimento.
Al fine di provare che il contratto in oggetto fosse simulato, infatti, le parti avrebbero dovuto fornire una piena e convincente prova del fatto che l'effettiva volontà delle stesse fosse quella di non concludere alcun atto. La suddetta prova, ai sensi dell'art. 1417 c.c., doveva essere fornita con atto scritto. Invero, la possibilità di provare la simulazione per testi è ammessa solo nell'ipotesi, diversa dal caso di specie, in cui sia il terzo a far valere la simulazione ovvero nel caso in cui il contratto dissimulato sia illecito.
Si evidenzia, inoltre, che, in ogni caso, nel presente giudizio, la prova della simulazione assoluta non è stata raggiunta nemmeno attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi. , infatti, nulla riferiva sul punto ed, anzi, precisava di Tes_1
avere conosciuto i convenuti solo in epoca successiva alla conclusione di tale contratto. Il teste , poi, dichiarava di non sapere che l'immobile veniva Testimone_2
trasferito dalla madre alla figlia, ragione per la quale alcun valore può avere la sua dichiarazione in ordine al carattere simulato o meno della compravendita.
Alcuna valore probatorio della simulazione assoluta, inoltre, può essere dato all'atto unilaterale sottoscritto dalla terza chiamata in data 1.10.2016, nel quale, invece, il contratto tra la madre e la figlia veniva qualificato quale “donazione”, elemento da cui, al massimo, potrebbe essere desunta una simulazione relativa del contratto di compravendita (per essere il contratto dissimulato una donazione, il cui effetto è comunque traslativo della proprietà). In tale atto, poi, la terza chiamata si obbligava alla restituzione della somma di euro 40.000,00 per averla prelevata dal conto corrente cointestato, pattuizione del tutto estranea al contratto di compravendita ed irrilevante ai fini della prova della simulazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 Ritiene, inoltre, il Tribunale che la dedotta circostanza relativa all'avvenuto pagamento, da parte della madre, della somma dovuta dalla figlia alla banca per l'estinzione del mutuo, in assenza di ulteriori elementi, non assume alcun rilievo probatorio in ordine alla natura simulata del contratto.
La domanda volta all'accertamento della nullità del contratto di compravendita del
20.3.2002, per simulazione assoluta, non trova, pertanto, accoglimento;
in assenza di una specifica domanda sul punto, alcuna valutazione viene, invece, resa, in merito alla simulazione relativa del contratto (per essere dissimulato un contratto di donazione).
Va, quindi, valutata la domanda revocatoria, proposta sempre in via riconvenzionale dai convenuti, relativa al contratto di compravendita del 3.11.2016, intercorso tra e l'attore. Controparte_3
Tale domanda è infondata e non trova accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe alla dolosa preordinazione.
Orbene, nel caso di specie, per il principio della “ragione più liquida”, ritiene il
Tribunale assolutamente non provato l'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo all'attore, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, essendo il contratto a titolo oneroso.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 Rileva, inoltre, il Tribunale come alcuna prova sia stata fornita in ordine all'esistenza di un comodato dell'immobile tra la terza chiamata ed i convenuti.
Rigettate le domande riconvenzionali, vanno, quindi, esaminate le domande attoree.
Orbene, la domanda di accertamento del diritto di proprietà dell'attore sul bene oggetto di causa va qualificata quale azione di rivendica.
Rileva il Tribunale che, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e di recente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
19872/2022,
“in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 dell'azione inizialmente introdotta”. ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n.
8042/2023 del 09-08-2023).
Consegue che, al fine di ottenere l'accertamento erga omnes della proprietà, occorre la prova non solo del valido titolo di acquisto da parte dell'istante, ma anche dell'acquisto dei precedenti titolari del bene relativi all'ultimo ventennio.
La suddetta prova, in particolare, può essere fornita con ogni mezzo (Corte App.
Catanzaro n. 1114/23), non trattandosi di prova legale.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la probatio diabolica di cui sopra, poiché ha provato: 1) il proprio titolo di acquisto della proprietà del bene (contratto di compravendita del 3.11.2016, contratto versato agli atti ed allegato alla produzione attorea); 2) il titolo di provenienza del bene: contratto di compravendita del
20.3.2002, intercorso tra e , contratto versato agli atti CP_2 Controparte_3
ed allegato alla produzione attorea;
3) che il bene veniva acquistato da CP_2
con atto per Notaio dell'1.3.1976. Tale circostanza in particolare, Persona_2
veniva dichiarata dalla stessa convenuta al Notaio come inequivocabilmente Per_1
risultante dall'atto di compravendita del 20.3.2002, articolo n. 6.
In accoglimento della domanda attorea va, pertanto, accertato che l'immobile oggetto di causa, sito in Napoli, alla Via Domenico Fontana n. 95 Scala C, piano T, int.
2, (in NCEU di Napoli alla Sezione AVV – Foglio n. 8 – Particella 1095 – Sub 45 Zc 6,
Cat A/2 è di proprietà dell'attore . PA
Va, inoltre, accertato che i convenuti occupano sine titulo l'immobile sopra indicato.
Invero, la circostanza relativa all'effettiva occupazione, da parte dei convenuti, del bene in oggetto risulta circostanza pacificamente affermata dalle parti in causa. I convenuti, inoltre, non hanno fornito alcuna prova relativa all'esistenza di un loro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 valido titolo, idoneo a legittimare la loro occupazione dell'immobile stesso, con la conseguenza che gli stessi vanno condannati all'immediato rilascio del bene libero da persone e cose.
Consegue da quanto sopra l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Invero, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (SS.UU. sent. n. 33645/2022).
La quantificazione del predetto risarcimento viene effettuata in via equitativa, in considerazione del valore locativo medio relativo ad immobili con analoghe caratteristiche (euro 500,00) e del periodo dall'aprile del 2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia (per un totale di 84 mesi). Ritiene il Tribunale equo condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 42.000,00, all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo.
E', invece, inammissibile la domanda di condanna al pagamento di un importo mensile fino all'effettivo rilascio, stante il carattere tipico ed eccezionale dell'azione di condanna “in futuro”.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda attorea di condanna al risarcimento dell'ulteriore danno cagionato, stante l'assenza di qualsivoglia prova dell'esistenza, in capo all'attore, di un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato in accoglimento
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11 della domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile.
Trova, infine, accoglimento la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento della somma di 1.058,61 per oneri condominiali (relativi a spese ordinarie) corrisposti dall'attore nel periodo in cui i convenuti occupavano l'immobile abusivamente (pagamenti documentalmente provati, come ricevute di pagamento in atti, all. 9).
Le spese di lite relative al rapporto tra l'attore ed i convenuti vengono compensate nella misura di un decimo, in ragione dell'esito complessivo della lite, anche in relazione alla fase cautelare.
La restante quota delle spese di lite sostenute dall'attore e tutte le spese di lite sostenute dalla terza chiamata seguono soccombenza dei convenuti e vanno liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/14 (e successive modifiche), applicati in ragione del valore della lite (fino a 52.000,00 euro).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulle domande proposte da nei confronti di PA
e e sulle domande proposte in via riconvenzionale E_ CP_2
da e da , così provvede: E_ CP_2
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta che l'immobile oggetto di causa, sito in Napoli, alla Via Domenico Fontana n. 95 Scala C, piano T, int. 2, in
NCEU di Napoli alla Sezione AVV – Foglio n. 8 – Particella 1095 – Sub 45 Zc 6,
Cat A/2 (in atti meglio identificato) è di proprietà dell'attore PA
;
[...]
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 12 2) accerta l'occupazione sine titulo, da parte dei convenuti e E_
, del bene di cui al punto 1); CP_2
3) condanna, per l'effetto, e all'immediato E_ CP_2
rilascio del bene di cui al punto 1), libero da persone e cose, in favore dell'attore ; PA
4) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, E_ CP_2
in favore di , delle seguenti somme: PA
a) euro 42.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
b) euro 1.058,65, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
5) dichiara inammissibile la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento di una somma mensile fino all'effettivo rilascio;
6) rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
7) rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte da e da E_
; CP_2
8) compensa le spese di lite tra l'attore ed i convenuti nella misura di un decimo;
9) condanna e , in solido tra loro, al pagamento E_ CP_2
della restante quota (90%)delle spese di lite sostenute da PA
, che liquida, per l'intero, in euro 264,00 per spese ed euro 7.616,00
[...]
per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge;
10) condanna e , in solido tra loro, al E_ CP_2
pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in Controparte_3
euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 13 Così deciso in Napoli in data 4.3.2023
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
-
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4088 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile”, riservata per la decisione in data 14.11.23, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, PA C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Pirozzi ed Arturo Uccello, come da procura in atti;
ATTORE
E
c.f. , e c.f. E_ C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Damiano C.F._3
Iuliano, come da procura in atti;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTI/ATTORI IN
RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, CF. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4
procura in atti, dall'avv. Antonio Izzo, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, PA
conveniva in giudizio e , allegando: 1) di
[...] E_ CP_2
aver acquistato, da , l'immobile sito in Napoli, alla via Domenico Controparte_3
Fontana n. 95 Scala C, piano T, int. 2, meglio identificato in atti;
2) che, nell'atto notarile, era prevista, a causa di una dilazione di pagamento, l'immissione materiale nel possesso del compratore in data 31.03.17 (art. 5 rogito); 3) che, con la successiva scrittura privata del 30.01.17, le parti concordavano una proroga del termine per l'immissione materiale nel possesso, stabilendo che la stessa sarebbe avvenuta in data 31.07.17 (con versamento del saldo prezzo di euro 20.000,00); 4) che, in data
31.07.17, in riscontro alla lettera raccomandata con cui l'istante chiedeva l'immediata consegna dell'immobile, la venditrice dichiarava che il cespite era occupato da soggetti privi di titolo e, in data 20.10.17, la stessa venditrice immetteva l'istante nel possesso dell'immobile (mediante consegna delle chiavi), che risultava ancora occupato. In detta scrittura integrativa la venditrice dichiarava che il saldo prezzo di euro 20.000,00 dovuto ancora dall'acquirente, veniva dal medesimo trattenuto sino all'ottenimento della piena disponibilità dell'immobile e, quindi, sino al rilascio dello stesso da parte degli occupanti abusivi, al netto delle spese legali per il recupero del bene, dell'indennità per la ritardata consegna dell'immobile, come già concordata in
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 euro 500,00 mensili a far data dall'01.04.17 e sino all'ottenimento della piena disponibilità dell'immobile e di eventuali morosità condominiali;
5) che, all'accesso presso il cespite, l'istante prendeva atto che le chiavi consegnate non aprivano e che l'immobile risultava occupato sine titulo da e da , i E_ CP_2
quali dichiaravano di non voler rilasciare l'immobile; 6) che, nelle more della loro permanenza, i convenuti non corrispondevano l'indennità di occupazione di euro
500,00, né pagavano le quote condominiali ordinarie e del riscaldamento, accumulando una morosità di euro 1.058,65, già saldata dall'istante. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in
Napoli alla via Domenico Fontana n. 95, scala C piano T, int. 2 e, per l'effetto: 1) di accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del predetto immobile da parte di e;
2) di condannare i convenuti all'immediato E_ CP_2
rilascio, in proprio favore, dell'immobile; 3) di condannare i convenuti al pagamento, in suo favore, delle seguenti somme: a) euro 5.000,00 (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità di occupazione maturata da aprile 2017; b) euro 1.058,65 a titolo di pagamento degli oneri condominiali maturati. Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al pagamento di ogni ulteriore somma a titolo di danno cagionata dalla predetta condotta illecita (a far data dal 31.03.17), nei limiti di euro 26.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano e CP_2 CP_1
, i quali deducevano l'erronea ricostruzione dei fatti, chiedendo il rigetto di
[...]
ogni domanda attorea. Deducevano, infatti, che vendeva l'immobile per CP_2
cui è causa alla propria figlia , con atto di compravendita del Controparte_3
20.03.2002, e che tale atto aveva carattere simulato ed aveva lo scopo di consentire alla figlia di ottenere la concessione di un mutuo di 45.000,00 euro (mutuo poi dalla stessa effettivamente contratto con il . Precisavano inoltre: 1) che la Org_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 somma oggetto di mutuo veniva incassata dalla figlia e utilizzata per finalità diverse dal pagamento dell'immobile; 2) che le rate del mutuo venivano pagate per la maggior parte dalla convenuta , la quale estingueva anticipatamente il CP_2
mutuo, pagando l'importo di euro 27.235,00, come da quietanza di pagamento in atti. Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , di accertare il carattere simulato del contratto di Controparte_3
compravendita intercorso tra e , in quanto le parti non CP_2 Controparte_3
volevano stipulare alcun atto, neppure una donazione, ma solo conseguire liquidità in favore di attraverso il contratto di mutuo. Conseguentemente, il Controparte_3
predetto contratto era radicalmente nullo, come desumibile dall'esiguo prezzo pattuito e dalla mancata menzione, nel contratto stesso, dei titoli di pagamento, elementi chiaramente risultanti dal contratto del 2002 e non occulti.
In via subordinata, proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale revocatoria dell'atto stipulato il 3.11.2016 tra e l'attore, in quanto lesivo delle ragioni di Controparte_3
credito della convenuta nei confronti di . All'uopo, in CP_2 Controparte_3
particolare, chiarivano i convenuti che tale contratto, sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale generica della terza chiamata, ostacolava l'effettiva realizzazione del credito d nei suoi confronti (pari ad euro 30.000,00, oltre interessi di CP_2
legge, fondato sulla circostanza dell'avvenuta estinzione del mutuo da parte di
). L'attore, inoltre, era consapevole di quanto sopra, come desumibile CP_2
dall'esiguo prezzo di acquisto del bene e dal fatto che la liberazione dell'immobile era stata computata nel valore del bene.
Alla luce di quanto sopra, i convenuti evidenziavano che l'attore non aveva fornito una la probatio diabolica della proprietà (sino all'acquisto del bene a titolo originario), non avendo validità ed efficacia gli acquisti intermedi, con la conseguenza che
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 dovevano essere rigettate la domanda di rivendica, quella indennitaria e quella risarcitoria.
In via ulteriormente subordinata, i convenuti evidenziavano che aveva CP_2
stipulato con la figlia un contratto di comodato d'uso a fini abitativi dell'immobile, contratto che, in ogni caso, legittimava la permanenza dei convenuti nello stesso.
I convenuti, quindi, concludevano chiedendo di rigettare ogni domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, di accertare e dichiarare la simulazione e la nullità dell'atto di compravendita del 20.02.2002 (relativo all'immobile de quo), intervenuto tra e , con conseguente declaratoria di CP_2 Controparte_3
nullità dello stesso, anche nei confronti dell'attore ex art. 1415 cc co. 1, ovvero la nullità del contratto ex artt. 1418 ss cc, con ogni conseguente effetto di legge anche relativo alla validità del contratto di acquisto dell'attore. In via subordinata, chiedevano di revocare nei propri confronti, ex art. 2901 cc, l'atto di compravendita del 3.11.2016 (intercorso tra e l'attore). In via ulteriormente Controparte_3
subordinata, chiedevano di accertare e dichiarare il proprio diritto a permanere nell'immobile per effetto del contratto di comodato di cui sopra.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità della domanda di simulazione e di nullità dell'atto di vendita del notaio del 20.03.22, disconoscendo la ricostruzione dei fatti Per_1
riportata dai convenuti e, in particolare, le seguenti circostanze: 1) che la stessa versasse in difficoltà economiche e avesse necessità di ottenere un mutuo di euro
45.000,00; 2) che le rate del mutuo venivano pagate dalla madre e che la stessa avesse estinto anticipatamente il rapporto di mutuo in data 27.05.2014, pagando l'importo residuo di euro 27.235,00; 3) che, con l'atto di vendita, le parti non volevano stipulare un atto dissimulato, nemmeno una donazione, ma solo conseguire una liquidità a favore di , attraverso il successivo contratto di Controparte_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 mutuo. Precisava, quindi, che la simulazione era relativa, in quanto il contratto effettivamente voluto tra le parti era una donazione, sicché quest'ultimo negozio, in forza della previsione dell'art. 1414, comma 2, c.c. era produttivo di effetti tra le parti.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 cc della compravendita stipulata dall'attore con la stessa, per carenza dei presupposti previsti dalla legge ed, in particolare: 1) per carenza della qualità di creditore di , CP_2
essendo il mutuo stato estinto previo il pagamento dell'importo di euro 27.235,00, importo prelevato dal conto corrente cointestato a ed a CP_2 CP_3
; 2) per carenza del presupposto dell'eventus damni, poiché il prezzo
[...]
dell'immobile alienato era di gran lunga superiore alla somma della asserita pretesa creditoria di;
3) per carenza dell'elemento soggettivo. CP_2
La terza chiamata, inoltre, disconosceva di avere stipulato con i convenuti un contratto di comodato a fini abitativi e vita natural durante, eccepiva l'assoluta genericità della domanda di manleva formulata dai convenuti nei suoi confronti e concludeva per il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase istruttoria (nel corso della quale veniva proposto ricorso cautelare dall'istante, rigettato da questo Giudice) e precisate le conclusioni, in data 14.11.23, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata la domanda riconvenzionale trasversale di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 20.3.2002 stipulato tra e , costituendo la stessa un antecedente CP_2 Controparte_3
logico rispetto ad ogni altra domanda.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 Tale domanda è infondata e non trova accoglimento.
Al fine di provare che il contratto in oggetto fosse simulato, infatti, le parti avrebbero dovuto fornire una piena e convincente prova del fatto che l'effettiva volontà delle stesse fosse quella di non concludere alcun atto. La suddetta prova, ai sensi dell'art. 1417 c.c., doveva essere fornita con atto scritto. Invero, la possibilità di provare la simulazione per testi è ammessa solo nell'ipotesi, diversa dal caso di specie, in cui sia il terzo a far valere la simulazione ovvero nel caso in cui il contratto dissimulato sia illecito.
Si evidenzia, inoltre, che, in ogni caso, nel presente giudizio, la prova della simulazione assoluta non è stata raggiunta nemmeno attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi. , infatti, nulla riferiva sul punto ed, anzi, precisava di Tes_1
avere conosciuto i convenuti solo in epoca successiva alla conclusione di tale contratto. Il teste , poi, dichiarava di non sapere che l'immobile veniva Testimone_2
trasferito dalla madre alla figlia, ragione per la quale alcun valore può avere la sua dichiarazione in ordine al carattere simulato o meno della compravendita.
Alcuna valore probatorio della simulazione assoluta, inoltre, può essere dato all'atto unilaterale sottoscritto dalla terza chiamata in data 1.10.2016, nel quale, invece, il contratto tra la madre e la figlia veniva qualificato quale “donazione”, elemento da cui, al massimo, potrebbe essere desunta una simulazione relativa del contratto di compravendita (per essere il contratto dissimulato una donazione, il cui effetto è comunque traslativo della proprietà). In tale atto, poi, la terza chiamata si obbligava alla restituzione della somma di euro 40.000,00 per averla prelevata dal conto corrente cointestato, pattuizione del tutto estranea al contratto di compravendita ed irrilevante ai fini della prova della simulazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 Ritiene, inoltre, il Tribunale che la dedotta circostanza relativa all'avvenuto pagamento, da parte della madre, della somma dovuta dalla figlia alla banca per l'estinzione del mutuo, in assenza di ulteriori elementi, non assume alcun rilievo probatorio in ordine alla natura simulata del contratto.
La domanda volta all'accertamento della nullità del contratto di compravendita del
20.3.2002, per simulazione assoluta, non trova, pertanto, accoglimento;
in assenza di una specifica domanda sul punto, alcuna valutazione viene, invece, resa, in merito alla simulazione relativa del contratto (per essere dissimulato un contratto di donazione).
Va, quindi, valutata la domanda revocatoria, proposta sempre in via riconvenzionale dai convenuti, relativa al contratto di compravendita del 3.11.2016, intercorso tra e l'attore. Controparte_3
Tale domanda è infondata e non trova accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe alla dolosa preordinazione.
Orbene, nel caso di specie, per il principio della “ragione più liquida”, ritiene il
Tribunale assolutamente non provato l'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo all'attore, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, essendo il contratto a titolo oneroso.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 Rileva, inoltre, il Tribunale come alcuna prova sia stata fornita in ordine all'esistenza di un comodato dell'immobile tra la terza chiamata ed i convenuti.
Rigettate le domande riconvenzionali, vanno, quindi, esaminate le domande attoree.
Orbene, la domanda di accertamento del diritto di proprietà dell'attore sul bene oggetto di causa va qualificata quale azione di rivendica.
Rileva il Tribunale che, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e di recente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
19872/2022,
“in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 dell'azione inizialmente introdotta”. ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n.
8042/2023 del 09-08-2023).
Consegue che, al fine di ottenere l'accertamento erga omnes della proprietà, occorre la prova non solo del valido titolo di acquisto da parte dell'istante, ma anche dell'acquisto dei precedenti titolari del bene relativi all'ultimo ventennio.
La suddetta prova, in particolare, può essere fornita con ogni mezzo (Corte App.
Catanzaro n. 1114/23), non trattandosi di prova legale.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la probatio diabolica di cui sopra, poiché ha provato: 1) il proprio titolo di acquisto della proprietà del bene (contratto di compravendita del 3.11.2016, contratto versato agli atti ed allegato alla produzione attorea); 2) il titolo di provenienza del bene: contratto di compravendita del
20.3.2002, intercorso tra e , contratto versato agli atti CP_2 Controparte_3
ed allegato alla produzione attorea;
3) che il bene veniva acquistato da CP_2
con atto per Notaio dell'1.3.1976. Tale circostanza in particolare, Persona_2
veniva dichiarata dalla stessa convenuta al Notaio come inequivocabilmente Per_1
risultante dall'atto di compravendita del 20.3.2002, articolo n. 6.
In accoglimento della domanda attorea va, pertanto, accertato che l'immobile oggetto di causa, sito in Napoli, alla Via Domenico Fontana n. 95 Scala C, piano T, int.
2, (in NCEU di Napoli alla Sezione AVV – Foglio n. 8 – Particella 1095 – Sub 45 Zc 6,
Cat A/2 è di proprietà dell'attore . PA
Va, inoltre, accertato che i convenuti occupano sine titulo l'immobile sopra indicato.
Invero, la circostanza relativa all'effettiva occupazione, da parte dei convenuti, del bene in oggetto risulta circostanza pacificamente affermata dalle parti in causa. I convenuti, inoltre, non hanno fornito alcuna prova relativa all'esistenza di un loro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 valido titolo, idoneo a legittimare la loro occupazione dell'immobile stesso, con la conseguenza che gli stessi vanno condannati all'immediato rilascio del bene libero da persone e cose.
Consegue da quanto sopra l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Invero, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (SS.UU. sent. n. 33645/2022).
La quantificazione del predetto risarcimento viene effettuata in via equitativa, in considerazione del valore locativo medio relativo ad immobili con analoghe caratteristiche (euro 500,00) e del periodo dall'aprile del 2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia (per un totale di 84 mesi). Ritiene il Tribunale equo condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 42.000,00, all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo.
E', invece, inammissibile la domanda di condanna al pagamento di un importo mensile fino all'effettivo rilascio, stante il carattere tipico ed eccezionale dell'azione di condanna “in futuro”.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda attorea di condanna al risarcimento dell'ulteriore danno cagionato, stante l'assenza di qualsivoglia prova dell'esistenza, in capo all'attore, di un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato in accoglimento
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11 della domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile.
Trova, infine, accoglimento la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento della somma di 1.058,61 per oneri condominiali (relativi a spese ordinarie) corrisposti dall'attore nel periodo in cui i convenuti occupavano l'immobile abusivamente (pagamenti documentalmente provati, come ricevute di pagamento in atti, all. 9).
Le spese di lite relative al rapporto tra l'attore ed i convenuti vengono compensate nella misura di un decimo, in ragione dell'esito complessivo della lite, anche in relazione alla fase cautelare.
La restante quota delle spese di lite sostenute dall'attore e tutte le spese di lite sostenute dalla terza chiamata seguono soccombenza dei convenuti e vanno liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/14 (e successive modifiche), applicati in ragione del valore della lite (fino a 52.000,00 euro).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulle domande proposte da nei confronti di PA
e e sulle domande proposte in via riconvenzionale E_ CP_2
da e da , così provvede: E_ CP_2
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta che l'immobile oggetto di causa, sito in Napoli, alla Via Domenico Fontana n. 95 Scala C, piano T, int. 2, in
NCEU di Napoli alla Sezione AVV – Foglio n. 8 – Particella 1095 – Sub 45 Zc 6,
Cat A/2 (in atti meglio identificato) è di proprietà dell'attore PA
;
[...]
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 12 2) accerta l'occupazione sine titulo, da parte dei convenuti e E_
, del bene di cui al punto 1); CP_2
3) condanna, per l'effetto, e all'immediato E_ CP_2
rilascio del bene di cui al punto 1), libero da persone e cose, in favore dell'attore ; PA
4) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, E_ CP_2
in favore di , delle seguenti somme: PA
a) euro 42.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
b) euro 1.058,65, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
5) dichiara inammissibile la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento di una somma mensile fino all'effettivo rilascio;
6) rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
7) rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte da e da E_
; CP_2
8) compensa le spese di lite tra l'attore ed i convenuti nella misura di un decimo;
9) condanna e , in solido tra loro, al pagamento E_ CP_2
della restante quota (90%)delle spese di lite sostenute da PA
, che liquida, per l'intero, in euro 264,00 per spese ed euro 7.616,00
[...]
per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge;
10) condanna e , in solido tra loro, al E_ CP_2
pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in Controparte_3
euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 13 Così deciso in Napoli in data 4.3.2023
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 14