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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il giorno 30/01/2025, innanzi al Collegio composto dai signori dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice rel dr. Leonardo Modica Giudice
sig. Francesco CIACCIO Esperto
sig. Andrea VENEZIA Esperto
chiamata la causa R.G. n. 335 dell'anno 2021, è presente l'avv. PAS-
SALACQUA VITO per parte ricorrente e l'avv. CANNIA GIUSEPPE AN-
DREA per parte resistente, nonché della dottoressa angela Scaramuzzino
ai fini del tirocinio formativo.
I procuratori delle parti concludono riportandosi al contenuto dei ri-
spettivi atti e delle note depositate
IL COLLEGIO
Si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza della quale viene data lettura in assenza delle parti
Tribunale di Sciacca R.G. n. 335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Leonardo Modica Giudice
sig. Francesco CIACCIO Esperto
sig. Andrea VENEZIA Esperto
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 335 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], rap- Parte_1
presentato e difeso dall'avv PASSALACQUA VITO, per mandato in atti
PEC Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CANNIA GIUSEPPE ANDREA per mandato in atti PEC Email_2
– parte resistente –
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 335/2021
Oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/01/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2021 ha Parte_1
evocato in giudizio chiedendo al Tribunale di: “dichiara- CP_1
re che il contratto di affitto de quo si è risolto per fatto e colpa del convenuto
e per l'effetto condannarlo ad immediatamente rilasciare il CP_1
fondo libero da persone e cose e nella piena disponibilità di;
Parte_1
o condannare il convenuto, , al pagamento in favore di CP_1 [...]
dell'importo di € 1.800,00 in relazione ai canoni per gli anni 2018, Pt_1
2019 e 2020, oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza di
canone e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori canoni scaduti e ancora a
scadere fino al rilascio;
o con vittoria di spese e onorari”
A sostegno delle proprie domande il Corte ha rappresentato al Tribu-
nale:
di essere proprietario del fondo sito in agro di Poggioreale (TP) alla c.da
Muta o Bruchicelli distinto in catasto al foglio di mappa n. 32 p.lle nn.
P 64,65,66,67,68,69,70,92,111,112,135 e 245, per averlo acquistato da
[...
mediante contratto di compravendita rogato in notar Persona_2
da EN (AG) in data 26 gennaio 2009 (Rep. 16698; Racc. Persona_3
8313)
- che il suddetto fondo è condotto in affitto dal sig. , CP_1
nato a Poggioreale (TP) l'[...] in [...] un contratto stipulato in data 7 novembre 2007 con la precedente proprietaria, Persona_2
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- che il canone annuo di locazione contrattualmente concordato è di €
600,00;
- che l'affittuario non gli ha mai corrisposto i canoni di locazione sin dall'anno 2009 e fino ad oggi;
- che il mancato pagamento dei canoni di affitto dal 2009 fino al 2017
è stato accertato, peraltro, con sentenza della Corte d'Appello di Palermo
n. 522/2018, con la quale il è stato condannato al pagamento dei CP_1
predetti canoni per complessivi € 5.400,00
-che, nonostante la condanna al pagamento, il non ha mai cor- CP_1
risposto né i canoni presi in considerazione dalla superiore sentenza, né
quelli dovuti per gli anni successivi al 2017;
- che a nulla sono valsi i solleciti inviati da esso ricorrente, rimasti pri-
vi di qualsiasi riscontro
- che a nulla è valso il tentativo di conciliazione promosso innanzi all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Trapani, ai sensi dell'art. 11.
commi 3 e ss. del D. Lgs. 150/2011, stante la mancata partecipazione di
CP_1
- che, pertanto, il contratto deve intendersi risolto, col conseguente di-
ritto dell'intimante ad ottenere la riconsegna del fondo ed inoltre ingiun-
zione provvisoriamente esecutiva, contro , per i canoni di CP_1
affitto non compresi corrisposti dal 2009 ad oggi.
Si è costituto in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1
domande svolte dal ricorrente e sostenendo di essere proprietario del fon-
do in questione in forza della sentenza di retratto agrario emessa dal Tri-
bunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna n. 96/ 2010.
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 335/2021
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la discus-
sione orale da ultimo all'udienza odierna, all'esito della quale, sentiti i procuratori delle parti, è stata assunta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, il ricorso è fondato e deve es-
sere accolto per le ragioni di seguito brevemente esposte in
DIRITTO
Deve anzitutto rilevarsi, in relazione alle difese svolte dal resistente,
che l'effetto sostituivo del retratto agrario, come previsto dalla legge, era stato condizionato sospensivamente al pagamento dell'ammontare del prezzo entro tre mesi in favore di e che tale pagamento Parte_1
non è mai stato effettuato.
Il mancato pagamento e l'inoperatività del trasferimento del diritto di proprietà in capo all'intimato, sono state peraltro nel caso di specie già
accertate dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 522/2018
(versata in atti dal ricorrente) che, in un diverso procedimento, ha statui-
to che “che il non ha ottemperato di versare il prezzo nel detto termi- CP_1
ne, sicché deve ritenersi non verificata la condizione sospensiva cui era su-
bordinato il trasferimento del diritto e il consolidamento del diritto di pro-
prietà in capo al Corte” condannando quest'ultimo al pagamento dei ca-
noni previsti dal medesimo contratto di locazione fatto valere nel presente procedimento.
Tanto chiarito, venendo all'esame della domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 7 novembre 2007 da con la precedente proprietaria del fondo, , CP_1 Persona_2
deve premettersi, in via generale e di analisi di diritto, che la normativa
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 335/2021
disciplinante i contratti di affitto agrari è contenuta nella Legge n. 203 del
1982, che mira a garantire stabilità alle posizioni fondate sul lavoro piut-
tosto che a quelle basate sul diritto di proprietà e pertanto tutela mag-
giormente l'affittuario – conduttore del fondo.
In particolare, l'art. 5 della citata legge riconosce all'affittuario il diritto di recedere dal contratto di affitto agrario in qualsiasi momento con preavviso da comunicarsi al proprietario almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria in corso, mentre attribuisce al locatore la fa-
coltà di ottenere la disponibilità del fondo prima della scadenza del termi-
ne solo in ipotesi di grave inadempimento del conduttore.
La legge stabilisce ed indica esplicitamente i casi di grave inadempi-
mento dell'affittuario, che legittimano la risoluzione del contratto da parte del locatore, ovvero: la mancata corresponsione del canone per almeno una annualità, la cattiva conduzione del fondo (che si concreta nell'inadempimento degli obblighi di normale e razionale coltivazione del fondo, e di conservazione e manutenzione dello stesso e delle attrezzature ad esso relative) ed il subaffitto o la subconcessione del fondo.
L'articolo 5, comma 3, della medesima legge, prevede inoltre, quale condizione di procedibilità della domanda di risoluzione, l'onere in capo al proprietario del fondo, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, di far pervenire all'affittuario, mediante lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento, formale contestazione dell'inadempimento, al fine di consentire al conduttore di sanare dette inadempienze entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, evitando così la risoluzione del con-
tratto.
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 335/2021
La contestazione dell'addebito deve essere precisa e puntuale, con la indicazione chiara e specifica dei fatti addebitati e l'illustrazione delle mo-
tivate richieste.
Proprio sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte di Cas-
sazione con la sentenza n. 8323 del 23.03.2023 nella quale è stato chiari-
to che “in tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia in-
viato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadem-
pimenti specificamente individuati […]; l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli”.
Tanto chiarito, dall'esame della produzione documentale non pare di-
scusso, né in effetti discutibile:
che con lettera raccomandata del 4/3/2020 Corte NT ha conte-
stato in maniera precisa e puntuale il mancato pagamento dei canoni di locazione al assegnando allo stesso i termini di legge per sanare la CP_1
morosità;
che il mancato pagamento dei canoni di locazione nella misura pattui-
ta nel contratto oggetto del presente procedimento non è stata contestata dal resistente, nemmeno in ordine al quantum richiesto, con tutte le con-
seguenze derivanti dall'applicazione dell'art 115 c.p.c.
che l'omesso pagamento dei canoni in questione riguarda ben più di una annualità, protraendosi dal 2009 e fino ad oggi;
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Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, accertata la gravità
dell'inadempimento da parte di , deve trovare accoglimento CP_1
la domanda di risoluzione del contratto stipulato in data 7 novembre
2007 dal resistente con la precedente proprietaria, . Persona_2
deve essere altresì condannato al rilascio del fondo in CP_1
questione e al pagamento dell'importo di € 1.800,00 in relazione ai canoni per gli anni 2018, 2019 e 2020, oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza di canone e sino al soddisfo, nonché degli gli ulteriori canoni scaduti e ancora a scadere fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 147/2022
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
DICHIARA la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 7 novembre 2007 tra e CP_1 [...]
, dante causa dell'odierno ricorrente e per l'effetto; CP_2
CONDANNA a rilasciare il fondo sito in agro di Poggio- CP_1
reale (TP) alla c.da Muta o Bruchicelli distinto in catasto al foglio di map-
pa n. 32 p.lle nn. 64,65,66,67,68,69,70,92,111,112,135 e 245, libero da persone e cose e nella piena disponibilità di;
Parte_1
CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 1.800,00 in relazione ai canoni per gli anni 2018, 2019 e
2020, oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza di canone e
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 335/2021
sino al soddisfo, nonché gli ulteriori canoni scaduti e ancora a scadere fi-
no al rilascio;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1
da che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professio- Parte_1
nali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a. ed € 49,00 a titolo di rimborso spese vive.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio
2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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