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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2105/2025
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 715/2023
Udienza del 18.12.2025 GI Parte_1
Sono presenti l'avv. Antonio Costantino in sostituzione dell'avv. Speranza Faenza per CP_1
e l'avv. Erroi in sostituzione degli avv.ti Calabresi/Gaboardi. I procuratori delle parti
[...] precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa , ha pronunciato Parte_1 ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2105/2025 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Speranza Faenza, giusta mandato in atti;
ATTORE/OPPOONENTI
CONTRO
pagina 1 di 6 in persona del legale rappresentante p.t., per il tramite del suo Controparte_2 procuratore speciale (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Goboardi, giusta procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna.
MOTIVAZIONE
conveniva in giudizio per il tramite del suo procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale , innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere, previa Controparte_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo giudice adito, respinte le contrarie istanze:
1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) dichiarare il difetto di legittimazione dell'intimante;
3) dichiarare l'inesistenza e / l'inefficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo per promuovere l'azione;
4) per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare l'atto di precetto impugnato;
5) condannare l'opponente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e
c.a.”
Premetteva che, con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Avv. Paolo Dell'Anna del 24.04.2008 rep. n. 105870 racc. n. 19743, la erogava ad e CP_4 Parte_2 CP_5 la somma di € 50.000,00, a garanzia della quale in data 02.05.2008 veniva iscritta
[...] ipoteca di I grado per l'importo di € 106.000,00 sull'immobile di proprietà dei mutuatari;
con atto di compravendita del 27.05.2010, i mutuatari vendevano all'odierna opponente il detto immobile, il cui prezzo di compravendita veniva corrisposto mediante l'accollo del mutuo Contr residuo erogato da a seguito di mancato pagamento del dovuto, l'odierna opposta le notificava atto di precetto per la somma di € 50.727,85.
A sostegno delle proprie pretese deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto e la mancanza del titolo esecutivo e della relativa prova.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo “In via principale accertare e dichiarare
l'infondatezza delle doglianze avanzate dalla sig.ra e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 la spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.”
. Con provvedimento del 21.11.2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1. Va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta
Ai fini della prova dell'efficacia della cessione di un credito nei confronti dei debitori mediante cessione di crediti in blocco ex art 58 TUB è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione – posto che è pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili senza incertezze, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020, Cass.
n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019;
Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio
5.10.2020). Nelle operazioni di “cartolarizzazione” ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario ha, infatti, la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ., nell'ottica di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, ed in generale, in un momento successivo alla pubblicazione in GU essendo quest'adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. (cfr. Cass. 10200/2021, Cass. n. 24798 del 5.11.2020,
pagina 3 di 6 più recentemente Cass n. 5478/2024 “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. (…) In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari
a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.»
Nel caso che ci occupa, la titolarità del credito in capo all'opposta a seguito di cessione in blocco è stata compiutamente provata con il deposito, tra gli altri, dei seguenti documenti:
1) Avviso di cessione, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Parte Seconda n. 69 del 16 giugno 2022, contenente il riferimento al link https://securitisation-services.com/it/cessioni, ove, cliccando su 16 giugno 2022 20220608_Elenco Crediti.pdf, a pagina 2, è reperibile il
NDG 304717783 – Codice finanziamento 06663936001, indicato nella comunicazione della banca cedente contenente la dichiarazione di cessione riferito al credito in questione;
pagina 4 di 6 Contr 2) dichiarazione di cessione del credito da parte di in favore della convenuta, recante come oggetto “Dichiarazione di cessione - NDG: 304717783 DENOMINAZIONE:
EX RAPPORTO: 06663936001 RAPPORTO CRESO: CF Controparte_1
PartitaIVA_2
Va rilevata la sussistenza della titolarità del credito (e quindi della legittimazione ad agire) in capo all'odierna opposta, in quanto può ritenersi assolto l'onere a suo carico di dimostrare l'inclusione dello specifico credito in discussione nel contratto di cessione.
2. Quanto poi al secondo motivo di opposizione, relativo all'inesistenza/inefficacia del mutuo quale titolo esecutivo, per violazione dell'art. 474 c.p.c., va innanzitutto osservato che l'opponente non contesta l'erogazione della somma mutuata (si legga la premessa dell'atto di citazione: “Con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Avv. Paolo Dell'Anna del 24.04.2008 rep. n. 105870 racc. n. 19743, la al sig. e alla CP_4 Parte_2 sig.ra , erogava la somma di € 50.000,00 a garanzia della quale somma erogata CP_5 veniva iscritta ipoteca di I grado il 02.05.2008 per l'importo di € 106.000,00 sull'immobile di proprietà dei mutuatari, sito in Veglie alla Via Spallanzani contraddistinto al NCEU al foglio 23, part. 425, sub 1”), ma la validità del medesimo che, a suo dire, “non costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art 474 c.p.c. poiché occorre verificare, attraverso
l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione o di quietanza
a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volta a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata”.
Parte opponente sostiene che per escludere la realità del mutuo e, dunque, per riconoscerne la natura obbligatoria con conseguente invalidità del contratto a valere quale titolo esecutivo, sia sufficiente l'omessa datio delle somme contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo (somme che, però, non contesta che siano state incassate).
L'assunto non può essere condiviso.
Il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dalla propria disponibilità giuridica e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I,
7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969).
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, l'acquisita disponibilità delle somme in capo alla originaria parte mutuataria è pacificamente ammessa dalla stessa attrice. L'odierna opponente ne ha poi acquisito anch'essa la disponibilità avendo pagato parte del prezzo di compravendita a mezzo accollo del mutuo residuo sicchè non vi possono essere dubbi in ordine alla valenza di titolo esecutivo del mutuo azionato. anche tale motivo di opposizione va quindi rigettato
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'opponente, e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 sui parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna , al pagamento in favore di per il tramite del suo Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale , delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 complessivi €. 2.906,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Parte_1
pagina 6 di 6
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 715/2023
Udienza del 18.12.2025 GI Parte_1
Sono presenti l'avv. Antonio Costantino in sostituzione dell'avv. Speranza Faenza per CP_1
e l'avv. Erroi in sostituzione degli avv.ti Calabresi/Gaboardi. I procuratori delle parti
[...] precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa , ha pronunciato Parte_1 ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2105/2025 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Speranza Faenza, giusta mandato in atti;
ATTORE/OPPOONENTI
CONTRO
pagina 1 di 6 in persona del legale rappresentante p.t., per il tramite del suo Controparte_2 procuratore speciale (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Goboardi, giusta procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna.
MOTIVAZIONE
conveniva in giudizio per il tramite del suo procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale , innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere, previa Controparte_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo giudice adito, respinte le contrarie istanze:
1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) dichiarare il difetto di legittimazione dell'intimante;
3) dichiarare l'inesistenza e / l'inefficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo per promuovere l'azione;
4) per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare l'atto di precetto impugnato;
5) condannare l'opponente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e
c.a.”
Premetteva che, con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Avv. Paolo Dell'Anna del 24.04.2008 rep. n. 105870 racc. n. 19743, la erogava ad e CP_4 Parte_2 CP_5 la somma di € 50.000,00, a garanzia della quale in data 02.05.2008 veniva iscritta
[...] ipoteca di I grado per l'importo di € 106.000,00 sull'immobile di proprietà dei mutuatari;
con atto di compravendita del 27.05.2010, i mutuatari vendevano all'odierna opponente il detto immobile, il cui prezzo di compravendita veniva corrisposto mediante l'accollo del mutuo Contr residuo erogato da a seguito di mancato pagamento del dovuto, l'odierna opposta le notificava atto di precetto per la somma di € 50.727,85.
A sostegno delle proprie pretese deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto e la mancanza del titolo esecutivo e della relativa prova.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo “In via principale accertare e dichiarare
l'infondatezza delle doglianze avanzate dalla sig.ra e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 la spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.”
. Con provvedimento del 21.11.2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1. Va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta
Ai fini della prova dell'efficacia della cessione di un credito nei confronti dei debitori mediante cessione di crediti in blocco ex art 58 TUB è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione – posto che è pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili senza incertezze, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020, Cass.
n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019;
Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio
5.10.2020). Nelle operazioni di “cartolarizzazione” ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario ha, infatti, la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ., nell'ottica di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, ed in generale, in un momento successivo alla pubblicazione in GU essendo quest'adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. (cfr. Cass. 10200/2021, Cass. n. 24798 del 5.11.2020,
pagina 3 di 6 più recentemente Cass n. 5478/2024 “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. (…) In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari
a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.»
Nel caso che ci occupa, la titolarità del credito in capo all'opposta a seguito di cessione in blocco è stata compiutamente provata con il deposito, tra gli altri, dei seguenti documenti:
1) Avviso di cessione, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Parte Seconda n. 69 del 16 giugno 2022, contenente il riferimento al link https://securitisation-services.com/it/cessioni, ove, cliccando su 16 giugno 2022 20220608_Elenco Crediti.pdf, a pagina 2, è reperibile il
NDG 304717783 – Codice finanziamento 06663936001, indicato nella comunicazione della banca cedente contenente la dichiarazione di cessione riferito al credito in questione;
pagina 4 di 6 Contr 2) dichiarazione di cessione del credito da parte di in favore della convenuta, recante come oggetto “Dichiarazione di cessione - NDG: 304717783 DENOMINAZIONE:
EX RAPPORTO: 06663936001 RAPPORTO CRESO: CF Controparte_1
PartitaIVA_2
Va rilevata la sussistenza della titolarità del credito (e quindi della legittimazione ad agire) in capo all'odierna opposta, in quanto può ritenersi assolto l'onere a suo carico di dimostrare l'inclusione dello specifico credito in discussione nel contratto di cessione.
2. Quanto poi al secondo motivo di opposizione, relativo all'inesistenza/inefficacia del mutuo quale titolo esecutivo, per violazione dell'art. 474 c.p.c., va innanzitutto osservato che l'opponente non contesta l'erogazione della somma mutuata (si legga la premessa dell'atto di citazione: “Con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Avv. Paolo Dell'Anna del 24.04.2008 rep. n. 105870 racc. n. 19743, la al sig. e alla CP_4 Parte_2 sig.ra , erogava la somma di € 50.000,00 a garanzia della quale somma erogata CP_5 veniva iscritta ipoteca di I grado il 02.05.2008 per l'importo di € 106.000,00 sull'immobile di proprietà dei mutuatari, sito in Veglie alla Via Spallanzani contraddistinto al NCEU al foglio 23, part. 425, sub 1”), ma la validità del medesimo che, a suo dire, “non costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art 474 c.p.c. poiché occorre verificare, attraverso
l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione o di quietanza
a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volta a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata”.
Parte opponente sostiene che per escludere la realità del mutuo e, dunque, per riconoscerne la natura obbligatoria con conseguente invalidità del contratto a valere quale titolo esecutivo, sia sufficiente l'omessa datio delle somme contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo (somme che, però, non contesta che siano state incassate).
L'assunto non può essere condiviso.
Il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dalla propria disponibilità giuridica e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I,
7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969).
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, l'acquisita disponibilità delle somme in capo alla originaria parte mutuataria è pacificamente ammessa dalla stessa attrice. L'odierna opponente ne ha poi acquisito anch'essa la disponibilità avendo pagato parte del prezzo di compravendita a mezzo accollo del mutuo residuo sicchè non vi possono essere dubbi in ordine alla valenza di titolo esecutivo del mutuo azionato. anche tale motivo di opposizione va quindi rigettato
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'opponente, e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 sui parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna , al pagamento in favore di per il tramite del suo Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale , delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 complessivi €. 2.906,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Parte_1
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