Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 16. 1. L' articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 328. - (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa".
"Art. 328. - (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa".
Commentari • 9
- 1. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione tra profili di trasparenza amministrativa e diritto di difesaMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4.471033
[…] Trascorsi 30 dei giorni trascorsi dalla data in cui è stata inviata l'intimazione senza risposta si configura de facto l'inadempimento di cui all'art. 328 C.P. secondo comma, come modificato dall'art. 16 della legge n. 86 del 1990 (omissione e rifiuto di atti d'ufficio). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2022, n. 1595Provvedimento: […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- rifiuto di atti di ufficio·
- omissione di atti d'ufficio·
- art. 328 cod. pen.·
- prescrizione del reato·
- mancata esecuzione ordinanza commissariale·
- reato istantaneo·
- assenza di rifiuto penalmente rilevante