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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pandolfo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Maria Paola Controparte_1
LI e AV SI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Boncompagni 16
, contumace Controparte_2
-APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 183 pubblicata in data 15/05/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda presentata da di accertamento del suo diritto alla ricongiunzione in dei periodi Controparte_1 Parte_1 assicurativi maturati dal 01/01/1991 al 31/12/1993 presso l' – Gestione dipendenti pubblici ex CP_3 con conseguente condanna degli enti convenuti al perfezionamento del relativo CP_4 procedimento ed a computare la relativa anzianità assicurativa presso la posizione assicurativa
, dichiarava il diritto di quest'ultimo al riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata Parte_1 anticipata con decorrenza dal 01/06/2019 ai sensi dell'art. 20.3 del Regolamento per avere maturato il requisito anagrafico di 63 anni e 3 mesi ed una anzianità assicurativa di oltre 33 anni condannando per l'effetto alla corresponsione in favore del CU dei suddetti trattamenti pensionistici Parte_1 di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi dal 01/06/2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rigettava invece la domanda di revoca e/o annullamento cartella di pagamento n. 09720190188400420000.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
L pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio Controparte_5 rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di impugnare la cartella di pagamento n. Controparte_1
09720190184400420000 notificatagli in data 20/09/2019 con cui gli era stato intimato il pagamento del complessivo importo, comprensivo di contributi, sanzioni, interessi e diritti di notifica, di
€ 26.135,61 a titolo di contributi SS (contributo integrativo, soggettivo e per maternità) per gli anni dal 2012 al 2014.
In via riconvenzionale aveva inoltre richiesto accertarsi e dichiararsi, previo riconoscimento del suo diritto alla ricongiunzione gratuita verso dei periodi assicurativi maturati presso l' Parte_1 CP_3
Gestione dipendenti pubblici dal 1/1/1991 al 31/12/1993, il suo diritto alla liquidazione ed all'erogazione in suo favore, a decorrere dal 01/06/2019, della pensione di vecchiaia unificata anticipata ai sensi dell'art. 20. 3 del Nuovo Regolamento Generale Previdenza (Regolamento) con conseguente condanna di alla corresponsione in suo favore del suddetto trattamento Parte_1 pensionistico e dei relativi arretrati.
Allegava di essere sempre stato iscritto ad , ad eccezione di un periodo di 3 anni, Parte_1 compreso tra il 01/01/1991 ed il 31/12/1993 durante il quale era stato iscritto (in ragione della sua attività lavorativa subordinata in favore del Comune di Bracciano) all'Inps-Gestione dipendenti pubblici ex , dal 18/04/1984 sino alla data della domanda di pensione presentata il 24/05/2019 CP_4 maturando 31 anni e 258 giorni di anzianità, anzianità pari, alla data della presentazione del ricorso a 32 anni e 45 giorni. Rivendicava il suo diritto ad usufruire della pensione di vecchiaia unificata anticipata di Parte_1 regolata ai sensi dell'art. 20. 3 del Regolamento ove prevede che è facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento di 63 anni e 3 mesi di età anagrafica e di 33 anni di anzianità assicurativa (anzianità contributiva minima).
Allegava di avere raggiunto la richiesta anzianità assicurativa in ragione del suo diritto, ai sensi della l. 45/1990 e del Regolamento su riscatti e ricongiunzioni di , alla ricongiunzione Parte_1 gratuita ad dei contributi versati presso l'Inps-Gestione dipendenti pubblici ex nel Parte_1 CP_4 periodo dal 01/01/1991 al 31/12/1993 rivendicando pertanto il proprio diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata a decorrere dal 01/06/2019 (ovverosia dal primo giorno del mese successivo alla domanda presentata in data 24/5/2019) previo perfezionamento del procedimento di ricongiunzione, rivendicando di essere in possesso del relativo requisito anagrafico (essendo nato il [...] ed avendo pertanto compiuto 63 anni e 3 mesi di età già al 10/10/2017), lamentando il CP_ mancato tempestivo adempimento da parte dell' degli oneri relativi alla procedura in questione e sostenendo il carattere non preclusivo a tale proposito delle irregolarità contributive prospettate da
(costituite dal mancato integrale versamento per determinate annualità di tutta la Parte_1 contribuzione di riferimento).
Impugnava inoltre la cartella di pagamento precedentemente citata contestando l'infondatezza delle pretese contributive che ne erano oggetto in quanto avanzate senza tenere conto degli arretrati pensionistici maturati dall'opponente e lamentando inoltre la superiorità rispetto a quanto dovuto, alla stregua dell'art. 10 del Regolamento e dell'art. 37 del previgente Statuto , degli importi Parte_1 richiesti a titolo di sanzioni ed interessi lamentando altresì l'illegittimità della normativa sanzionatoria applicata da . Parte_1
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso.
Dava atto, innanzitutto, del pacifico perfezionamento, in data posteriore all'instaurazione del giudizio, del procedimento di ricongiunzione dei contributi con trasferimento ad dei Parte_1 CP_ contributi versati presso l' avvenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio con un incremento dell'anzianità contributiva del ricorrente pari a 33 mesi e 4 settimane con conseguente cessazione, su tale punto, della materia del contendere.
Riconosceva inoltre, a seguito del perfezionamento di tale procedura e del conseguente aumento dell'anzianità contributiva del ricorrente, il diritto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 20. 3 del Regolamento a conseguire, a decorrere dal 01/06/2019, la pensione di vecchiaia unificata anticipata.
Evidenziava richiamando a tale proposito giurisprudenza di legittimità, come alla data della domanda avanzata a tale scopo dal non vi fosse alcuna normativa che imponesse ad CP_1
di non tenere conto, nel caso di versamento solo parziale dei contributi, dell'anzianità Parte_1 contributiva maturata dagli iscritti.
Respingeva infine (con evidente riferimento alla impugnazione della cartella esattoriale) “la domanda inerente l'erroneità nel quantum delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi” rilevando l'assenza di violazioni della disciplina prevista dalla legge in materia di interessi usurari
“in quanto gli interessi previsti da non sono convenzionali non scaturiscono da una Parte_1 clausola contrattuale, pertanto non è applicabile agli stessi la disciplina civilistica degli interessi usurari”.
Con un primo motivo contesta l'erroneità della gravata sentenza ove aveva riconosciuto Parte_1 il diritto dell'odierno appellato alla pensione di vecchiaia unificata anticipata a decorrere dal 01/06/2019 contestando in particolare il capo cui si afferma che l'odierno appellato “anche alla luce del perfezionamento della procedura di ricongiunzione di cui sopra, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa di SS”.
Contesta in particolare il possesso in capo all'odierno appellato, alla data della domanda, dei relativi requisiti contributivi con riferimento alla maturazione di un'anzianità contributiva presso di 31 anni e 258 giorni sostenendo che nel provvedimento di rigetto della domanda di Parte_1 pensione di vecchiaia, nel comunicare testualmente al ricorrente il possesso di “anzianità maturata anni 31 giorni 258” ci si riferisse non all'anzianità contributiva ma alla sola anzianità di iscrizione ad avendo invece a tale data l'appellato versato, così come si evincerebbe dall'estratto conto Parte_1 contributivo depositato in atti da , contributi per soli 26 anni con conseguente inidoneità Parte_1 della ricongiunzione degli ulteriori anni dal 1991 al 1993 a fare ottenere al CU il relativo requisito contributivo.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto Parte_1 il diritto dell'appellato alla pensione di vecchiaia anticipata in presenza di irregolarità CP_1 contributive affermando l'erroneità di quanto affermato a tale proposito dal giudice di prime cure alla cui stregua “alla data della domanda di pensione inoltrata dal ricorrente, non vi era alcuna normativa che imponesse ad di non tenere conto dell'anzianità contributiva maturata dagli Parte_1 iscritti che avevano versato solamente una parte dei contributi richiesti”.
Evidenzia a tale proposito come la circostanza che le prestazioni previdenziali fossero subordinate alla regolarità contributiva degli associati fosse individuato come requisito per l'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale nella delibera n. 8047 dell'08/06/2001 del Consiglio di Amministrazione di la quale recepiva a sua volta una circolare del Direttore generale Parte_1 dell'epoca e successivamente trasfusa nell'art. 16 bis del Regolamento.
Si premette, innanzitutto che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda del CU di accertamento del suo diritto alla ricongiunzione in dei periodi Parte_1 assicurativi maturati dal 01/01/1991 al 31/12/1993 presso l' dipendenti pubblici ex CP_3 CP_6
(in quanto effettuata in corso di causa) che in ordine al rigetto dell'opposizione presentata CP_4 dall'odierno appellato avverso la cartella di pagamento 09720190184400420000.
L'oggetto del contendere nella presente fase di appello risulta quindi costituito esclusivamente dalla fondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellato in ordine al suo diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata alla stregua di quanto previsto dall'art. 20.3 del Regolamento.
Trattasi di disposizione che, così come risulta in atti e come risulta pacifico tra le parti, dispone che “20.3 – E' facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dellanzianità contributiva minima” pari quest'ultima pacificamente, a 33 anni.
Fatta tale premessa entrambi i motivi di appello di sono infondati. Parte_1
Non può innanzitutto trovare accoglimento il primo motivo risultando meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla utilizzabilità ai fini contributivi delle annualità caratterizzate dalla non integrale versamento della contribuzione previdenziale.
Si ribadiscono a tale proposito i condivisibili principi affermati, con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva, e vanno inseriti nel calcolo della stessa, in quanto l'aggettivo "effettiva", di cui all'art. 2 della l. n. 773 del 1982, che non è sinonimo di "integrale", si riferisce alla contribuzione, senza alcun riferimento alla misura della stessa, sancendo la commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione (Cass. n. 15643 del 14/06/2018. Nello stesso senso Cass. n. 25333 del 28/08/2023. Trattasi di principi che pur affermati con riferimento ad altre gestioni previdenziali privatizzate, risultano applicabili, per evidente analogia di fattispecie e stante la loro portata applicativa generale, anche alla presente controversia).
L'applicabilità di tali principi alla presente controversia trova del resto riscontro anche nelle stesse disposizioni regolamentari di nella loro formulazione applicabile ratione temporis alla Parte_1 presente controversia dovendosi ribadire a tale proposito quanto già affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. in tal senso CdA Roma n. 2193/2023 del 25/05/2023 e n. 167/2024 del 08/03/2024, prodotte in atti che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
L'art. 17.2 del Regolamento stabilisce infatti che “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”, previsione da cui si evince che il presupposto di maturazione del Parte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia è costituito, oltre che dal requisito anagrafico, da un minimo di anni di iscrizione e contribuzione effettiva, senza attribuire rilievo alla presenza di eventuali irregolarità.
Identica disposizione è dettata dall'articolo 20.1 del medesimo Regolamento, relativo alla pensione di vecchiaia unificata, corrisposta dall'ente a partire dal 1/1/2013, che ha sostituito, a decorrere da tale data, la precedente pensione di vecchiaia di cui al sopra richiamato art. 17.
Tale ultima disposizione prevede, anzi, che “Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni”.
Se la pensione di vecchiaia, quindi, al raggiungimento dell'età di settanta anni, prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva, è evidente che non possa operare nemmeno l'asserito presupposto della integrale regolarità contributiva al fine della maturazione del diritto a pensione, dovendo la prestazione essere liquidata secondo i contributi effettivamente versati.
Ne può attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario a quanto dedotto da in ordine Parte_1 all'esistenza di disposizioni regolamentari, adottate nell'esercizio dell'autonomia riconosciutagli quale ente privatizzato, in ordine all'impossibilità di riconoscere le prestazioni previdenziali a fronte di un non integrale versamento contributivo.
Non può in particolare attribuirsi rilievo al contenuto della delibera 8047 dell'08/06/2021 (ove si afferma che l'accesso alle prestazioni è consentito solo agli iscritti in regola con tutti gli adempimenti) trattandosi di disposizione avente carattere non regolamentare ma natura di atto interno destinato solo ad orientare, in modo non vincolante per l'autorità giudiziaria, l'interpretazione dei funzionari dell'ente appellante.
Né potrebbe parimenti attribuirsi rilievo a quanto previsto dall'art. 16 bis del Regolamento Generale di Previdenza alla cui stregua “il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , comprensivi Parte_1 degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti.
L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori…”
A tale proposito deve attribuirsi rilievo assorbente alla considerazione che trattasi di disposizione inapplicabile ratione temporis in quanto è entrata in vigore, nell'anno 2021, successivamente alla domanda di pensione del CU e allo stesso provvedimento di reiezione della stessa da parte dell'appellante (non risulta contestato quanto specificamente eccepito a tale proposito dall'appellato né smentito dagli atti di causa non risultando tale disposto regolamentare essere stato prodotto dall'appellante il quale, nel corso della precedente fase del giudizio aveva prodotto il Regolamento del 2012 ove tale disposizione non è contenuta. In ordine all'inapplicabilità ratione temporis del suddetto disposto regolamentare e della citata delibera 8047/2021 cfr. Corte di Appello Milano n. 955 del 7/11/2022 prodotta in atti dall'appellato).
Ne consegue l'utilità ai fini della maturazione del diritto pensione anche degli anni non integralmente coperti da contribuzione (rimanendo estranea al presente oggetto del contendere ogni valutazione sull'incidenza di tale minore contribuzione sull'importo della pensione essendo il diritto rivendicato a tale proposito dal CU stato oggetto di condanna solo generica e limitato all'an debeatur).
Nel presente caso di specie, fermo restando l'integrale utilizzabilità ai fini contributivi dei periodi CP_ di versamento dal 01/01/1991 al 31/12/1993 presso l' a seguito del positivo esito del procedimento di ricongiunzione contributiva (accertato dal giudice di prime cure, con statuizione non impugnata, a fondamento della sua statuizione di cessazione della materia del contendere in ordine alle domande avanzate a tale proposito dall'odierno appellato) e non risultando in contestazione alla data di presentazione della domanda la maturazione da parte del CU del relativo requisito anagrafico, non può che reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al possesso, alla data della domanda amministrativa del 24/05/2019, anche del requisito contributivo di 33 anni, risultando quest'ultimo ampiamente maturato, così come ritenuto dal giudice di prime cure, una volta sommato il periodo ricongiunto di tre anni all'anzianità contributiva già maturata a tale data presso di 31 anni e 258 giorni di contribuzione. Parte_1 Non possono reputarsi fondate a tale proposito le obiezioni di prospettate, in particolare, Parte_1 nel secondo motivo di appello.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il possesso di tale anzianità contributiva (quella di 31 anni 258 giorni) risulta in realtà essere stato espressamente riconosciuto dallo stesso ente appellante già con la lettera di reiezione della prestazione pensionistica del 03/06/2019, ove nel rilevare la “mancanza del requisito di anzianità contributiva minima di 33 anni” veniva indicato espressamente come la stessa risultasse pari a 31 anni e 258 giorni (“mancanza del requisito di anzianità contributiva minima di anni 33 (anzianità maturata anni 31 e giorni 258)” cfr. copia del provvedimento di reiezione prodotto quale all. 9 del ricorso di primo grado).
Trattasi di indicazione chiaramente riferibile non all'anzianità di iscrizione all'albo (di per sé non rilevante ai fini della reiezione dell'istanza e nemmeno menzionata nel provvedimento del 03/06/2019) bensì alla vera e propria anzianità contributiva (la sola rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta).
Tale riferimento trova del resto puntuale e chiaro riscontro, così come rilevato dall'appellato, proprio nelle deduzioni difensive di nella precedente fase del giudizio ove quest'ultimo ha Parte_1 espressamente ribadito, in più punti della comparsa di costituzione in primo grado, la maturazione da parte del CU di tale anzianità contributiva (cfr. in particolare, pagine 4, 8 e 15 di tale atto).
La contestazione effettuata da in ordine alla contribuzione effettivamente versata presso Parte_1 tale gestione alla data della domanda, oltre che inammissibile in ragione della sua tardività (quanto prospettata per la prima volta, così come risulta in atti, solo nel corso della precedente fase del giudizio, con le note autorizzate in data del 17/11/2022) e contraddittoria con il contesto allegatorio e documentale precedentemente evidenziato, non trova comunque riscontro in atti.
Quanto specificamente lamentato a tale proposito dall'ente appellante, e cioè il mancato integrale versamento di contribuzione nell'anno 2012 e dal 2014 sino alla presentazione della domanda di pensione anticipata, risulta infatti smentito dal contenuto dell'estratto contributivo prodotto dal nella presente fase di appello (all. 32 dell'atto di appello) documentazione quest'ultima da CP_1 ritenersi in ogni caso ammissibile ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. (mentre risulta inattendibile il documento invocato da a supporto di tali contestazioni, rappresentativo, quest'ultimo, di Parte_1 un mero estratto conto del dare/avere dei vari contributi, inidoneo di per sé ad inficiare l'estratto contributivo prodotto dal , proveniente dallo stesso ente appellato, cfr. all. 1 della comparsa CP_1 di costituzione di primo grado).
Ne consegue l'infondatezza di entrambi i motivi di appello risultando l'anzianità contributiva del alla data della domanda, considerando a tale fine anche gli anni di contribuzione non CP_1 integralmente versati, superiore al requisito minimo di 33 anni.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre risultano irripetibili nei confronti dell' Controparte_2
, rimasta contumace.
[...] Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Spese del grado irripetibili nei confronti dell' . Controparte_2
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 16.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pandolfo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Maria Paola Controparte_1
LI e AV SI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Boncompagni 16
, contumace Controparte_2
-APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 183 pubblicata in data 15/05/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda presentata da di accertamento del suo diritto alla ricongiunzione in dei periodi Controparte_1 Parte_1 assicurativi maturati dal 01/01/1991 al 31/12/1993 presso l' – Gestione dipendenti pubblici ex CP_3 con conseguente condanna degli enti convenuti al perfezionamento del relativo CP_4 procedimento ed a computare la relativa anzianità assicurativa presso la posizione assicurativa
, dichiarava il diritto di quest'ultimo al riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata Parte_1 anticipata con decorrenza dal 01/06/2019 ai sensi dell'art. 20.3 del Regolamento per avere maturato il requisito anagrafico di 63 anni e 3 mesi ed una anzianità assicurativa di oltre 33 anni condannando per l'effetto alla corresponsione in favore del CU dei suddetti trattamenti pensionistici Parte_1 di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi dal 01/06/2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rigettava invece la domanda di revoca e/o annullamento cartella di pagamento n. 09720190188400420000.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
L pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio Controparte_5 rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di impugnare la cartella di pagamento n. Controparte_1
09720190184400420000 notificatagli in data 20/09/2019 con cui gli era stato intimato il pagamento del complessivo importo, comprensivo di contributi, sanzioni, interessi e diritti di notifica, di
€ 26.135,61 a titolo di contributi SS (contributo integrativo, soggettivo e per maternità) per gli anni dal 2012 al 2014.
In via riconvenzionale aveva inoltre richiesto accertarsi e dichiararsi, previo riconoscimento del suo diritto alla ricongiunzione gratuita verso dei periodi assicurativi maturati presso l' Parte_1 CP_3
Gestione dipendenti pubblici dal 1/1/1991 al 31/12/1993, il suo diritto alla liquidazione ed all'erogazione in suo favore, a decorrere dal 01/06/2019, della pensione di vecchiaia unificata anticipata ai sensi dell'art. 20. 3 del Nuovo Regolamento Generale Previdenza (Regolamento) con conseguente condanna di alla corresponsione in suo favore del suddetto trattamento Parte_1 pensionistico e dei relativi arretrati.
Allegava di essere sempre stato iscritto ad , ad eccezione di un periodo di 3 anni, Parte_1 compreso tra il 01/01/1991 ed il 31/12/1993 durante il quale era stato iscritto (in ragione della sua attività lavorativa subordinata in favore del Comune di Bracciano) all'Inps-Gestione dipendenti pubblici ex , dal 18/04/1984 sino alla data della domanda di pensione presentata il 24/05/2019 CP_4 maturando 31 anni e 258 giorni di anzianità, anzianità pari, alla data della presentazione del ricorso a 32 anni e 45 giorni. Rivendicava il suo diritto ad usufruire della pensione di vecchiaia unificata anticipata di Parte_1 regolata ai sensi dell'art. 20. 3 del Regolamento ove prevede che è facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento di 63 anni e 3 mesi di età anagrafica e di 33 anni di anzianità assicurativa (anzianità contributiva minima).
Allegava di avere raggiunto la richiesta anzianità assicurativa in ragione del suo diritto, ai sensi della l. 45/1990 e del Regolamento su riscatti e ricongiunzioni di , alla ricongiunzione Parte_1 gratuita ad dei contributi versati presso l'Inps-Gestione dipendenti pubblici ex nel Parte_1 CP_4 periodo dal 01/01/1991 al 31/12/1993 rivendicando pertanto il proprio diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata a decorrere dal 01/06/2019 (ovverosia dal primo giorno del mese successivo alla domanda presentata in data 24/5/2019) previo perfezionamento del procedimento di ricongiunzione, rivendicando di essere in possesso del relativo requisito anagrafico (essendo nato il [...] ed avendo pertanto compiuto 63 anni e 3 mesi di età già al 10/10/2017), lamentando il CP_ mancato tempestivo adempimento da parte dell' degli oneri relativi alla procedura in questione e sostenendo il carattere non preclusivo a tale proposito delle irregolarità contributive prospettate da
(costituite dal mancato integrale versamento per determinate annualità di tutta la Parte_1 contribuzione di riferimento).
Impugnava inoltre la cartella di pagamento precedentemente citata contestando l'infondatezza delle pretese contributive che ne erano oggetto in quanto avanzate senza tenere conto degli arretrati pensionistici maturati dall'opponente e lamentando inoltre la superiorità rispetto a quanto dovuto, alla stregua dell'art. 10 del Regolamento e dell'art. 37 del previgente Statuto , degli importi Parte_1 richiesti a titolo di sanzioni ed interessi lamentando altresì l'illegittimità della normativa sanzionatoria applicata da . Parte_1
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso.
Dava atto, innanzitutto, del pacifico perfezionamento, in data posteriore all'instaurazione del giudizio, del procedimento di ricongiunzione dei contributi con trasferimento ad dei Parte_1 CP_ contributi versati presso l' avvenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio con un incremento dell'anzianità contributiva del ricorrente pari a 33 mesi e 4 settimane con conseguente cessazione, su tale punto, della materia del contendere.
Riconosceva inoltre, a seguito del perfezionamento di tale procedura e del conseguente aumento dell'anzianità contributiva del ricorrente, il diritto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 20. 3 del Regolamento a conseguire, a decorrere dal 01/06/2019, la pensione di vecchiaia unificata anticipata.
Evidenziava richiamando a tale proposito giurisprudenza di legittimità, come alla data della domanda avanzata a tale scopo dal non vi fosse alcuna normativa che imponesse ad CP_1
di non tenere conto, nel caso di versamento solo parziale dei contributi, dell'anzianità Parte_1 contributiva maturata dagli iscritti.
Respingeva infine (con evidente riferimento alla impugnazione della cartella esattoriale) “la domanda inerente l'erroneità nel quantum delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi” rilevando l'assenza di violazioni della disciplina prevista dalla legge in materia di interessi usurari
“in quanto gli interessi previsti da non sono convenzionali non scaturiscono da una Parte_1 clausola contrattuale, pertanto non è applicabile agli stessi la disciplina civilistica degli interessi usurari”.
Con un primo motivo contesta l'erroneità della gravata sentenza ove aveva riconosciuto Parte_1 il diritto dell'odierno appellato alla pensione di vecchiaia unificata anticipata a decorrere dal 01/06/2019 contestando in particolare il capo cui si afferma che l'odierno appellato “anche alla luce del perfezionamento della procedura di ricongiunzione di cui sopra, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa di SS”.
Contesta in particolare il possesso in capo all'odierno appellato, alla data della domanda, dei relativi requisiti contributivi con riferimento alla maturazione di un'anzianità contributiva presso di 31 anni e 258 giorni sostenendo che nel provvedimento di rigetto della domanda di Parte_1 pensione di vecchiaia, nel comunicare testualmente al ricorrente il possesso di “anzianità maturata anni 31 giorni 258” ci si riferisse non all'anzianità contributiva ma alla sola anzianità di iscrizione ad avendo invece a tale data l'appellato versato, così come si evincerebbe dall'estratto conto Parte_1 contributivo depositato in atti da , contributi per soli 26 anni con conseguente inidoneità Parte_1 della ricongiunzione degli ulteriori anni dal 1991 al 1993 a fare ottenere al CU il relativo requisito contributivo.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto Parte_1 il diritto dell'appellato alla pensione di vecchiaia anticipata in presenza di irregolarità CP_1 contributive affermando l'erroneità di quanto affermato a tale proposito dal giudice di prime cure alla cui stregua “alla data della domanda di pensione inoltrata dal ricorrente, non vi era alcuna normativa che imponesse ad di non tenere conto dell'anzianità contributiva maturata dagli Parte_1 iscritti che avevano versato solamente una parte dei contributi richiesti”.
Evidenzia a tale proposito come la circostanza che le prestazioni previdenziali fossero subordinate alla regolarità contributiva degli associati fosse individuato come requisito per l'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale nella delibera n. 8047 dell'08/06/2001 del Consiglio di Amministrazione di la quale recepiva a sua volta una circolare del Direttore generale Parte_1 dell'epoca e successivamente trasfusa nell'art. 16 bis del Regolamento.
Si premette, innanzitutto che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda del CU di accertamento del suo diritto alla ricongiunzione in dei periodi Parte_1 assicurativi maturati dal 01/01/1991 al 31/12/1993 presso l' dipendenti pubblici ex CP_3 CP_6
(in quanto effettuata in corso di causa) che in ordine al rigetto dell'opposizione presentata CP_4 dall'odierno appellato avverso la cartella di pagamento 09720190184400420000.
L'oggetto del contendere nella presente fase di appello risulta quindi costituito esclusivamente dalla fondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellato in ordine al suo diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata alla stregua di quanto previsto dall'art. 20.3 del Regolamento.
Trattasi di disposizione che, così come risulta in atti e come risulta pacifico tra le parti, dispone che “20.3 – E' facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dellanzianità contributiva minima” pari quest'ultima pacificamente, a 33 anni.
Fatta tale premessa entrambi i motivi di appello di sono infondati. Parte_1
Non può innanzitutto trovare accoglimento il primo motivo risultando meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla utilizzabilità ai fini contributivi delle annualità caratterizzate dalla non integrale versamento della contribuzione previdenziale.
Si ribadiscono a tale proposito i condivisibili principi affermati, con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva, e vanno inseriti nel calcolo della stessa, in quanto l'aggettivo "effettiva", di cui all'art. 2 della l. n. 773 del 1982, che non è sinonimo di "integrale", si riferisce alla contribuzione, senza alcun riferimento alla misura della stessa, sancendo la commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione (Cass. n. 15643 del 14/06/2018. Nello stesso senso Cass. n. 25333 del 28/08/2023. Trattasi di principi che pur affermati con riferimento ad altre gestioni previdenziali privatizzate, risultano applicabili, per evidente analogia di fattispecie e stante la loro portata applicativa generale, anche alla presente controversia).
L'applicabilità di tali principi alla presente controversia trova del resto riscontro anche nelle stesse disposizioni regolamentari di nella loro formulazione applicabile ratione temporis alla Parte_1 presente controversia dovendosi ribadire a tale proposito quanto già affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. in tal senso CdA Roma n. 2193/2023 del 25/05/2023 e n. 167/2024 del 08/03/2024, prodotte in atti che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
L'art. 17.2 del Regolamento stabilisce infatti che “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”, previsione da cui si evince che il presupposto di maturazione del Parte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia è costituito, oltre che dal requisito anagrafico, da un minimo di anni di iscrizione e contribuzione effettiva, senza attribuire rilievo alla presenza di eventuali irregolarità.
Identica disposizione è dettata dall'articolo 20.1 del medesimo Regolamento, relativo alla pensione di vecchiaia unificata, corrisposta dall'ente a partire dal 1/1/2013, che ha sostituito, a decorrere da tale data, la precedente pensione di vecchiaia di cui al sopra richiamato art. 17.
Tale ultima disposizione prevede, anzi, che “Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni”.
Se la pensione di vecchiaia, quindi, al raggiungimento dell'età di settanta anni, prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva, è evidente che non possa operare nemmeno l'asserito presupposto della integrale regolarità contributiva al fine della maturazione del diritto a pensione, dovendo la prestazione essere liquidata secondo i contributi effettivamente versati.
Ne può attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario a quanto dedotto da in ordine Parte_1 all'esistenza di disposizioni regolamentari, adottate nell'esercizio dell'autonomia riconosciutagli quale ente privatizzato, in ordine all'impossibilità di riconoscere le prestazioni previdenziali a fronte di un non integrale versamento contributivo.
Non può in particolare attribuirsi rilievo al contenuto della delibera 8047 dell'08/06/2021 (ove si afferma che l'accesso alle prestazioni è consentito solo agli iscritti in regola con tutti gli adempimenti) trattandosi di disposizione avente carattere non regolamentare ma natura di atto interno destinato solo ad orientare, in modo non vincolante per l'autorità giudiziaria, l'interpretazione dei funzionari dell'ente appellante.
Né potrebbe parimenti attribuirsi rilievo a quanto previsto dall'art. 16 bis del Regolamento Generale di Previdenza alla cui stregua “il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , comprensivi Parte_1 degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti.
L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori…”
A tale proposito deve attribuirsi rilievo assorbente alla considerazione che trattasi di disposizione inapplicabile ratione temporis in quanto è entrata in vigore, nell'anno 2021, successivamente alla domanda di pensione del CU e allo stesso provvedimento di reiezione della stessa da parte dell'appellante (non risulta contestato quanto specificamente eccepito a tale proposito dall'appellato né smentito dagli atti di causa non risultando tale disposto regolamentare essere stato prodotto dall'appellante il quale, nel corso della precedente fase del giudizio aveva prodotto il Regolamento del 2012 ove tale disposizione non è contenuta. In ordine all'inapplicabilità ratione temporis del suddetto disposto regolamentare e della citata delibera 8047/2021 cfr. Corte di Appello Milano n. 955 del 7/11/2022 prodotta in atti dall'appellato).
Ne consegue l'utilità ai fini della maturazione del diritto pensione anche degli anni non integralmente coperti da contribuzione (rimanendo estranea al presente oggetto del contendere ogni valutazione sull'incidenza di tale minore contribuzione sull'importo della pensione essendo il diritto rivendicato a tale proposito dal CU stato oggetto di condanna solo generica e limitato all'an debeatur).
Nel presente caso di specie, fermo restando l'integrale utilizzabilità ai fini contributivi dei periodi CP_ di versamento dal 01/01/1991 al 31/12/1993 presso l' a seguito del positivo esito del procedimento di ricongiunzione contributiva (accertato dal giudice di prime cure, con statuizione non impugnata, a fondamento della sua statuizione di cessazione della materia del contendere in ordine alle domande avanzate a tale proposito dall'odierno appellato) e non risultando in contestazione alla data di presentazione della domanda la maturazione da parte del CU del relativo requisito anagrafico, non può che reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al possesso, alla data della domanda amministrativa del 24/05/2019, anche del requisito contributivo di 33 anni, risultando quest'ultimo ampiamente maturato, così come ritenuto dal giudice di prime cure, una volta sommato il periodo ricongiunto di tre anni all'anzianità contributiva già maturata a tale data presso di 31 anni e 258 giorni di contribuzione. Parte_1 Non possono reputarsi fondate a tale proposito le obiezioni di prospettate, in particolare, Parte_1 nel secondo motivo di appello.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il possesso di tale anzianità contributiva (quella di 31 anni 258 giorni) risulta in realtà essere stato espressamente riconosciuto dallo stesso ente appellante già con la lettera di reiezione della prestazione pensionistica del 03/06/2019, ove nel rilevare la “mancanza del requisito di anzianità contributiva minima di 33 anni” veniva indicato espressamente come la stessa risultasse pari a 31 anni e 258 giorni (“mancanza del requisito di anzianità contributiva minima di anni 33 (anzianità maturata anni 31 e giorni 258)” cfr. copia del provvedimento di reiezione prodotto quale all. 9 del ricorso di primo grado).
Trattasi di indicazione chiaramente riferibile non all'anzianità di iscrizione all'albo (di per sé non rilevante ai fini della reiezione dell'istanza e nemmeno menzionata nel provvedimento del 03/06/2019) bensì alla vera e propria anzianità contributiva (la sola rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta).
Tale riferimento trova del resto puntuale e chiaro riscontro, così come rilevato dall'appellato, proprio nelle deduzioni difensive di nella precedente fase del giudizio ove quest'ultimo ha Parte_1 espressamente ribadito, in più punti della comparsa di costituzione in primo grado, la maturazione da parte del CU di tale anzianità contributiva (cfr. in particolare, pagine 4, 8 e 15 di tale atto).
La contestazione effettuata da in ordine alla contribuzione effettivamente versata presso Parte_1 tale gestione alla data della domanda, oltre che inammissibile in ragione della sua tardività (quanto prospettata per la prima volta, così come risulta in atti, solo nel corso della precedente fase del giudizio, con le note autorizzate in data del 17/11/2022) e contraddittoria con il contesto allegatorio e documentale precedentemente evidenziato, non trova comunque riscontro in atti.
Quanto specificamente lamentato a tale proposito dall'ente appellante, e cioè il mancato integrale versamento di contribuzione nell'anno 2012 e dal 2014 sino alla presentazione della domanda di pensione anticipata, risulta infatti smentito dal contenuto dell'estratto contributivo prodotto dal nella presente fase di appello (all. 32 dell'atto di appello) documentazione quest'ultima da CP_1 ritenersi in ogni caso ammissibile ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. (mentre risulta inattendibile il documento invocato da a supporto di tali contestazioni, rappresentativo, quest'ultimo, di Parte_1 un mero estratto conto del dare/avere dei vari contributi, inidoneo di per sé ad inficiare l'estratto contributivo prodotto dal , proveniente dallo stesso ente appellato, cfr. all. 1 della comparsa CP_1 di costituzione di primo grado).
Ne consegue l'infondatezza di entrambi i motivi di appello risultando l'anzianità contributiva del alla data della domanda, considerando a tale fine anche gli anni di contribuzione non CP_1 integralmente versati, superiore al requisito minimo di 33 anni.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre risultano irripetibili nei confronti dell' Controparte_2
, rimasta contumace.
[...] Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Spese del grado irripetibili nei confronti dell' . Controparte_2
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 16.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario