CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6802/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - RI e Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione per chiedere l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA anni 2009/2010/2011/2012 per i seguenti motivi: l'intervenuta prescrizione del credito e la mancata notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate-RI chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo rituale la notifica e infondata l'eccezione di prescrizione. Resistente_1 S.p.A. insisteva per la conferma della cartella, richiamando la natura pubblica del credito e la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Alla pubblica udienza la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata e merita accoglimento.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU/TIA) ha natura tributaria e soggiace, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, al termine quinquennale di prescrizione.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata il 20.11.2024 ed è relativa a crediti per annualità 2009–2012. Risulta pertanto prescritto il diritto alla riscossione relativamente a tutte le annualità anteriori al 2019, non essendo stati prodotti né allegati atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione. "L'atto interruttivo (intimazione) della prescrizione deve intervenire prima che il termine si sia compiuto;
ove esso sopravvenga dopo la maturazione del termine, è inefficace” L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è assorbita. Accoglie il ricorso e condanna alle spese complessive, carico parti resistenti, di euro 186,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna alle spese complessive, a carico parti resistenti, di euro 186,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6802/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - RI e Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione per chiedere l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO 295 2024 00339472 88 000 TARSU/TIA anni 2009/2010/2011/2012 per i seguenti motivi: l'intervenuta prescrizione del credito e la mancata notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate-RI chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo rituale la notifica e infondata l'eccezione di prescrizione. Resistente_1 S.p.A. insisteva per la conferma della cartella, richiamando la natura pubblica del credito e la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Alla pubblica udienza la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata e merita accoglimento.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU/TIA) ha natura tributaria e soggiace, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, al termine quinquennale di prescrizione.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata il 20.11.2024 ed è relativa a crediti per annualità 2009–2012. Risulta pertanto prescritto il diritto alla riscossione relativamente a tutte le annualità anteriori al 2019, non essendo stati prodotti né allegati atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione. "L'atto interruttivo (intimazione) della prescrizione deve intervenire prima che il termine si sia compiuto;
ove esso sopravvenga dopo la maturazione del termine, è inefficace” L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è assorbita. Accoglie il ricorso e condanna alle spese complessive, carico parti resistenti, di euro 186,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna alle spese complessive, a carico parti resistenti, di euro 186,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.