Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Ordinanza collegiale 7 luglio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21714 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4652 del 2025, proposto da AN UM, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN UM e UI UM, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Reggio D’Aci e UI D’Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità della parziale mancata consegna della documentazione contenuta nel fascicolo di concessione edilizia in sanatoria presentata presso il Comune di Fiumicino da UM VI e rubricata con protocollo 0096043/87, UM UI e rubricata con protocollo 0096196/87 e UM IR rubricata con protocollo 0096197/87, richiesta con istanza di accesso agli atti protocollata dal Comune di Fiumicino al n. 31273/2025 e presentata in data 13.02.2025;
nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 13.02.2025, con conseguente ordine alle amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta;
con conseguente annullamento, previa sospensione, delle concessioni edilizie in sanatoria n. 101/S/2024; n. 102/S/2024; n. 103/S/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino, nonché di AN UM e di UI UM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa NI RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra AN UM ha presentato al Comune di Fiumicino, in data 13 febbraio 2025, l’istanza di accesso acquisita al prot. n. 31273/2025, con la quale ha chiesto “ di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle pratiche di condono edilizio ” di cui alle istanze n. 96043/87 (presentata dal padre VI UM), n. 96196/87 (presentata da UI UM, fratello di VI) e n. 96197/87 (presentata da IR UM, altro fratello di VI) “ e in particolare dei provvedimenti di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria n. 103/S/2024 del 09/12/2024, 102/S/2024 del 09/12/2024 e 101/S/2024 del 09/12/2024 ”.
Nell’ambito della richiesta di accesso la sig.ra AN UM ha dichiarato di essere erede, insieme ad altri, del sig. IR UM, evidenziando che per gli immobili cui si riferiscono le suddette concessioni edilizie in sanatoria “ non è stata presentata dichiarazione di successione ” e che “ tutta l’eredità è oggetto di controversia legale pendente presso il Tribunale di Civitavecchia dall’anno 2022 (RG 1001/2022). ”
In riscontro a tale istanza, il Comune di Fiumicino, con nota n. 65842 del 28 marzo 2025, ha trasmesso le tre suddette concessioni in sanatoria unitamente agli elaborati grafici alle stesse allegati.
2. Con l’odierno ricorso, notificato l’11 aprile 2025 e depositato il 14 aprile 2025, la sig.ra AN UM agisce per l’accertamento dell’illegittimità dell’accoglimento solo parziale dell’istanza di accesso e del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti richiesti. Evidenzia, infatti, che dalla documentazione ostesa dal Comune, nonché dalla relazione effettuata dal CTU nel giudizio di divisone ereditaria pendente dinanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, sub R.G. n. 1001/2022, “ risulterebbero essere state depositate ulteriori integrazioni documentali ed effettuati pagamenti di oneri concessori . Se così fosse la documentazione messa nella disponibilità della ricorrente da parte del Comune di Fiumicino risulterebbe parziale e non completa ”.
Contestualmente alla domanda ex art. 116, comma 1, c.p.a., la ricorrente formula altresì domanda di previa sospensione in via cautelare delle ridette concessioni in sanatoria.
3. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, si sono costituiti in giudizio il Comune di Fiumicino e i sig.ri AN UM e UI UM, evocati come controinteressati in quanto coeredi, unitamente alla ricorrente e ad altri soggetti, del sig. IR UM, nonché attori nel menzionato giudizio civile R.G. n. 1001/2022 promosso contro la stessa ricorrente per la divisione dei beni immobili compresi nell’attivo ereditario (tra cui quelli ai quali si riferiscono le concessioni in sanatoria oggetto dell’istanza di accesso).
3.1. Il Comune di Fiumicino, in particolare, in data 9 maggio 2025, ha depositato i seguenti documenti facenti parte dei fascicoli edilizi relativi alle concessioni in sanatoria in questione, in precedenza non ostesi:
- quietanza di pagamento degli oneri concessori;
- verbale di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte dei controinteressati;
- documentazione integrativa alle pratiche di condono n. 87/96 e n. 87/96197 trasmessa dai controinteressati;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla controinteressata AN UM in relazione alla domanda di condono n. 87/96043.
Nel precisare, con memoria sempre in data 9 maggio 2025, che tali ulteriori documenti non erano stati specificamene richiesti in sede di istanza di accesso, il Comune di Fiumicino si è reso pienamente disponibile “ a fornire in consultazione i fascicoli di che trattasi al fine di consentire alla ricorrente di valutare quali altri documenti possano occorrere rispetto a quelli già trasmessi nel riscontro alla richiesta di accesso e agli altri in questa sede depositati ”.
3.2. I controinteressati, invece, con memoria del 9 maggio 2025, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’accesso, evidenziando che “ la ricorrente è da tempo in possesso della documentazione richiesta con domanda del 13 febbraio 2025 sia perché figlia di VI (originario sottoscrittore insieme ai fratelli della domanda di sanatoria), che perché la stessa ha acquisito i titoli a sanatoria nel dicembre 2024 al momento del loro deposito nel processo di divisione pendente davanti al Tribunale di Civitavecchia rubricato con numero RG 1001/2022 ”, e, in ogni caso, la sua infondatezza alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza in ordine all’obbligo di definire i documenti richiesti in modo quanto meno determinabile.
Hanno altresì eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare perché introdotta in modo irrituale in un ricorso per l’accesso nonché, in ogni caso, in quanto riferita a titoli edilizi favorevoli alla stessa ricorrente.
4. Con ordinanza n. 2673 del 16 maggio 2025, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, la Sezione, nel rilevare che in tale sede il difensore di parte ricorrente aveva precisato, con dichiarazione riportata a verbale, che il ricorso proposto riguardava esclusivamente l’accesso ai documenti, ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare sulla scorta del consolidato orientamento che ne esclude l’esperibilità nell’ambito del rito speciale ex art. 116 c.p.a.
5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la trattazione del ricorso per l’accesso, il legale della parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha evidenziato che la produzione documentale da parte del Comune di Fiumicino, peraltro effettuata solo successivamente all’introduzione del giudizio, non poteva ritenersi esaustiva, mancando le domande di concessione presentate all’epoca dai signori VI UM, UI UM e IR UM.
Il legale dei controinteressati, da parte sua, ha ribadito che la parte ricorrente aveva già acquisito i documenti richiesti nell’ambito del processo civile pendente.
6. All’esito di tale discussione, la Sezione, con ordinanza istruttoria n. 13321 del 7 luglio 2025, ha ordinato alla ricorrente e ai controinteressati di fornire chiarimenti circa la “ specifica documentazione concernente le pratiche di condono in argomento che è stata oggetto di deposito nell’ambito del menzionato giudizio civile, precisando se essa comprende atti ulteriori rispetto alle ridette concessioni in sanatoria e fornendo, in caso positivo, adeguata comprova al riguardo ”.
7. In adempimento di tale incombente, entrambe le parti hanno precisato che la documentazione depositata telematicamente nel fascicolo del procedimento civile R.G. n. 1001/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia comprendeva le tre concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal Comune di Fiumicino in data 9 dicembre 2024, unitamente ai relativi allegati, nonché l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte dei sig.ri AN UM e UI UM (cfr. pag. 1 della memoria della ricorrente del 1° agosto 2025 e pag. 1-2 della memoria dei controinteressati del 4 settembre 2025).
Con le medesime memorie, le parti hanno ribadito le proprie difese e richieste.
La ricorrente ha rilevato, in primo luogo, che i documenti prodotti dal Comune di Fiumicino in sede di costituzione nel presente giudizio non erano tra quelli presenti agli atti del processo civile, il che “ comprova la piena fondatezza ed ammissibilità del ricorso de quo ”, e, in secondo luogo, che la produzione documentale non era ancora completa “ mancando, ad esempio a pure titolo esemplificativo, copia della domanda originale delle richieste di concessione edilizia in sanatoria presentate all’epoca dagli originari comproprietari defunti sig.ri UM VI, IR e UI ”.
I controinteressati, invece, hanno insistito per l’inammissibilità del ricorso in quanto la “ signora AN UM, odierna ricorrente, era già a conoscenza di tutta la documentazione sottesa alle suddette pratiche di condono – ivi compreso il progetto comune all’intero fabbricato ” e, in ogni caso, per la sua infondatezza, avendo il Comune di Fiumicino osteso i documenti richiesti, vale a dire le concessioni in sanatoria.
8. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa dei controinteressati, in quanto, come da essi stessi affermato in adempimento dell’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza n. 13321 del 2025, nell’ambito del giudizio civile di divisione ereditaria non erano stati depositati tutti i documenti ricompresi nei fascicoli relativi alle concessioni in sanatoria. Segnatamente, in sede di giudizio civile non erano stati prodotti la quietanza di pagamento degli oneri concessori, la documentazione integrativa alle pratiche di condono n. 87/96 e n. 87/96197 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla controinteressata AN UM in relazione alla domanda di condono n. 87/96043. Di tali documenti, pertanto, deve presumersi che la ricorrente abbia avuto conoscenza solo in esito al deposito nel presente giudizio da parte del Comune di Fiumicino, avvenuto in data 9 maggio 2025.
10. Nel merito, deve essere innanzitutto dichiarata, ex art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere in relazione ai documenti appena menzionati, risultando, per tale parte, la pretesa ostensiva della ricorrente pienamente soddisfatta.
11. Quanto all’ulteriore documentazione rispetto alla quale la ricorrente insiste nella richiesta di accesso, il ricorso deve ritenersi infondato, atteso che l’istanza non indicava in modo specifico i documenti amministrativi, ulteriori rispetto alle concessioni in sanatoria, dei quali si chiedeva l’ostensione e, del resto, quelli poi individuati in sede ricorsuale sono stati prodotti dall’Amministrazione (sulla necessità che l’istanza di accesso abbia ad oggetto “ ben specifici documenti ”, cfr. Cons. St., Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896).
12. In conclusione, dalle superiori considerazioni derivano:
- la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ai seguenti documenti depositati in giudizio dal Comune di Fiumicino in data 9 maggio 2025: quietanza di pagamento degli oneri concessori; documentazione integrativa alle pratiche di condono n. 87/96 e n. 87/96197 trasmessa dai controinteressati; dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla controinteressata AN UM in relazione alla domanda di condono n. 87/96043;
- il rigetto del ricorso per la restante documentazione richiesta.
13. Il complessivo andamento della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e per la restante parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RG | TO IA |
IL SEGRETARIO