Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2026, proposto da
NN US, rappresentata e difesa dall’Avvocato Vincenzo La Cava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e di ogni altra idonea misura,
dell'esito della prova scritta svolta dalla ricorrente (codice di candidato TU722NW19W) il 24.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 28.10.2025, nelle parti ritenute lesive, con la quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20.,75 ed è stata dichiarata “non superata”;
2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025;
3) della prova stessa, nella parte ritenuta lesiva come esposto in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario(doc. 4); i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito n. 23 di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il Presidente RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 23 [così formulato: “Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?” : Tutti i beta potrebbero essere delta (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Tutti i gamma potrebbero essere delta; Tutti gli alpha potrebbero essere delta (risposta indicata dalla ricorrente)] alla stessa somministrato in data 24.10.2025;
- in particolare, la stessa sostiene che sarebbero corrette la prima e la terza risposta, essendo ambigua la formulazione del quesito;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia infondato e da respingere;
Considerato che solo la seconda risposta tra quelle indicate è corretta, per cui il quesito è erroneo, atteso che, posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa –quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta;
Ritenuto, che, pur a fronte dell’erroneità del quesito in esame, la censura rivolta nei suoi confronti, per come è stata formulata, sia comunque infondata, atteso che in ricorso si assume il suo carattere ambiguo e che tanto la prima risposta quanto la terza sarebbero corrette, mentre corretta è unicamente la seconda risposta, che non è stata data dalla ricorrente, né può ampliarsi o modificarsi il thema decidendum , essendo preciso onere del Giudice rispettare il principio della domanda, in modo che vi sia perfetta corrispondenza tra il chiesto e il giudicato;
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della questione esaminata, sussistano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI AR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AR |
IL SEGRETARIO