Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2026REG.PROV.COLL.
N. 02260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2260 del 2023, proposto da
PE DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolantonio Depalo, Alberto Muschitiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palo del Colle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AN Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio 61;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01021/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palo del Colle;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RO IC AL e uditi per le parti gli avvocati Alberto Muschitiello e Laura Casella in sostituzione di AN Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il sig. PE DE ha impugnato innanzi al TAR Puglia l’ordinanza 25.11.2015, con cui il Comune di Paolo del Colle gli ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate sull’immobile sito alla Via Crocifisso n. 10.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti egli ha poi censurato il silenzio-rigetto dell’Amministrazione formatosi sulla istanza ex art. 36 TUE presentata in data 25.1.2016, nonché il successivo provvedimento espresso di diniego del 25.7.2016.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palo del Colle ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1021/22 il TAR Puglia ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. DE ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) violazione di legge; 2) difetto di istruttoria; omessa e/o contraddittoria motivazione; 3) violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/01 (TUE).
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Paolo del Colle ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
II. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità articolate dall’Amministrazione appellata.
III. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta che: “ nel caso di specie non si intravede alcuna variazione essenziale che fondi la misura della demolizione ” (atto di appello, p. 5).
In particolare, ad avviso dell’appellante, l’immobile sarebbe “ … sovrapponibile a quello assentito con il permesso di costruire sia per sagoma che per prospetti ” (atto di appello, p. 8), la qual cosa escluderebbe la necessità di rilascio del previo titolo edilizio.
Gli assunti sono infondati.
IV. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera frazionata ” (C.d.S, VI, 8.9.2021, n. 6235).
V. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nella relazione di servizio del 10.11.2015, resa all’esito del sopralluogo del 15.10.2015, che gli abusi realizzati dall’appellante sull’immobile di sua proprietà risultano essere i seguenti:
« … - al piano interrato (attuale piano seminterrato):
1. cambio di destinazione d’uso da disimpegno a soggiorno del vano che si trova di fronte alle scale;
2. cambio di destinazione d’uso dell’ambiente destinato, da progetto, a deposito a camera da letto;
3. cambio di destinazione d’uso dell’ambiente destinato, da progetto, a cantina a camera da letto;
4. cambio di destinazione d’uso dell’ambiente destinato, da progetto, ad autoclave a deposito;
5. aumento di volume in seguito alla traslazione dell’estradosso del solaio di circa 1,30 m rispetto al piano di campagna con conseguente trasformazione del piano interrato (da progetto) in piano seminterrato (stato di fatto);
- al piano terra (attuale piano rialzato):
1. realizzazione di scala esterna in muratura, addossata al prospetto est su Via Crocifisso, avente pedate di dimensioni 90 cm x 90 cm circa e ringhiera di altezza pari a 115 cm circa;
2. cambio di destinazione d’uso e fusione degli ambienti destinati, da progetto, ad antibagno, bagno e angolo cottura, in un unico vano destinato a cucina; mancata realizzazione di una delle finestre previste da progetto;
3. cambio di destinazione d’uso e frazionamento dell’ambiente destinato, da progetto, a box auto; i nuovi ambienti ottenuti risultano destinati a camera da letto e bagno;
4. realizzazione di scala esterna in muratura, addossata al prospetto ovest in corrispondenza della tettoia in legno, che collega la quota 0.00 esterna e la quota del piano rialzato e realizzazione di un terrazzino sottostante la tettoia;
5. realizzazione di scala esterna in muratura, addossata al prospetto ovest e costituita da sei scalini più il pianerottolo, che collega la quota 0.00 esterna e la quota del piano rialzato;
- al piano primo:
1. aumento di volume determinato dalla chiusura perimetrale della scala di collegamento tra il piano primo e il piano secondo, incluso il pianerottolo di smonto al primo livello;
2. realizzazione di tramezzo all’interno del “locale pluriuso” (letto-soggiorno);
3. eliminazione di tramezzature all’interno del “locale pluriuso” con conseguente soppressione dell’anti bagno;
4. traslazione finestra che si apre sul prospetto ovest all’interno del locale pluriuso;
5. chiusura del varco di collegamento tra il “locale pluriuso” e la “camera da letto”;
6. realizzazione di un tramezzo all’interno del “vano tecnico” con conseguente ottenimento di un nuovo vano suddiviso, a sua volta, in disimpegno e bagno;
7. cambio di destinazione d’uso del “vano tecnico” in camera da letto;
8. aumento di volume determinato dall’aumento dell’altezza utile interna del “vano tecnico” da 2,40 m (progetto) a 2,70 m (stato di fatto);
9. cambio di destinazione d’uso del “bagno” in cabina armadio;
- al piano copertura
1. aumento di volume determinato dalla chiusura perimetrale della scala di collegamento tra il piano primo e il piano secondo, incluso il pianerottolo di smonto al secondo livello;
2. aumento di volume determinato dalla completa chiusura del “pergolato a farsi” (così come definito negli elaborati di progetto), del “pergolato esistente” (così come definito negli elaborati di progetto) e della “copertura torrino esistente” (così come definito negli elaborati di progetto) ».
VI. Orbene, avuto riguardo alla nutrita tipologia dele opere realizzate dall’appellante, tutte avvinte da un unico nesso funzionale, è evidente la loro natura unitaria, realizzando esse un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello iniziale, per il quale occorreva pertanto il rilascio del titolo edilizio, nella specie insussistente.
Per tali ragioni, gli atti impugnati si sottraggono dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
VII. Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di appello.
VIII. Con il terzo motivo di gravame l’appellante deduce che: “ l’ordine di ripristino risulta illegittimo nella misura in cui non è stata presa in considerazione la possibilità di irrogare, in luogo della sanzione demolitoria, la sanzione pecuniaria ex art 34 del testo unico (dell’Edilizia: d.P.R. n. 380/01, n.d.a.)” (atto di appello, p. 9).
L’assunto è infondato,
Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'articolo 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (C.d.S, VII, 18.8.2023, n. 7822).
Pertanto, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 380/01 la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva che costituisce presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
IX. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
X. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 3.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
DA Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO IC AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IC AL | DA Di AR |
IL SEGRETARIO