TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11005 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2394/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2394/2025 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Gugliotta;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferraioli;
CP_1
- OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6532/2024 per il CP_1 pagamento della somma di euro 12.500,00, oltre interessi al tasso legale, nonché spese di procedura,
a titolo di pagamento dell'importo indicato nell'assegno bancario n. 0010909651-12. Tale assegno, tratto in favore di su Banca Popolare di Bari, veniva emesso dal in data Parte_2 Parte_1
31/7/2012 e protestato il 3/8/2012, e, con scrittura privata del 9/5/2024, il relativo credito veniva ceduto in favore del figlio della , . Pt_2 CP_1
Il proponeva ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto di credito stante il decorso del termine decennale, nonché la prescrizione dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante l'emissione del titolo di credito. Faceva rilevare, altresì, la nullità/inefficacia del contratto di cessione per mancata notifica dello stesso, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e proponeva, in via riconvenzionale, azione risarcitoria per danni da liquidarsi secondo equità.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del alle spese di lite, CP_1 oltre che a quelle di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parte opposta insisteva nel rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione, evidenziando che il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dall'atto di costituzione di parte civile del nel procedimento penale davanti CP_1 al Tribunale di Napoli, n. 45531/2012 R.G.N.R., nel quale il era stato accusato del delitto Parte_1 di cui all'art. 368 c.p. per aver falsamente incolpato il del delitto di ricettazione proprio del CP_1 titolo oggetto del ricorso monitorio, precedentemente oggetto di denuncia di furto da parte dell'opponente. Tale processo penale si concludeva con la sentenza della Corte di Appello penale di
Napoli, emessa in data 17/02/2020, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado di condanna del alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese della Parte_1 costituita parte civile.
In assenza di richieste istruttorie delle parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 30/9/2025 la causa veniva rinviata al
14/11/2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è tempestiva.
L'opposizione veniva proposta con ricorso;
in particolare, a seguito della notifica del ricorso monitorio, avvenuta il 10/1/2025, parte opponente depositava il ricorso ed iscriveva la causa a ruolo in data 28/1/2025 ed il 28/05/2025 procedeva alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 30/09/2025.
L'art. 645 c.p.c., come modificato dal cd. correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), integrativo al d.lgs. n. 149/2022, fa generico riferimento all'atto introduttivo e non più all'atto di citazione per introdurre il giudizio di opposizione.
L'attuale formulazione dell'art. 645 c.p.c. non menziona più il solo atto di citazione come strumento processuale per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contenendo ora l'inciso, dopo la previsione che in seguito all'opposizione il giudizio si svolga secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito, “quando si svolge nelle forme del rito ordinario
(...)”. Da essa si ricava che il giudizio di opposizione non debba necessariamente svolgersi in tale forma, ma sia consentito ora anche il ricorso al rito semplificato di cui agli art. 281- decies e ss.
c.p.c.
Il citato D.Lgs. 164/2024 prevede, all'art. 7, primo comma, una norma transitoria secondo cui
“ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, con l'ovvia conseguenza che, per i procedimenti instaurati dopo tale data, come quello in esame, l'opposizione a decreto ingiuntivo possa essere introdotta anche con ricorso. In tali casi, come è ovvio, ai fini della tempestività dell'opposizione rileverà, come detto, la data di deposito del ricorso medesimo.
Passando al merito, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente in sede monitoria ha inteso azionare il diritto di credito fondato sull'assegno bancario di euro 12.500,00, emesso dal . Tale assegno, alla data di proposizione della Parte_1 domanda monitoria, era privo della sua efficacia cartolare per decorso del termine prescrizionale di sei mesi di cui all'art. 75 r.d. n. 1736/33.
Ne discende che, nel caso di specie, il ricorrente, producendo il menzionato titolo, abbia inteso far valere l'azione causale, svincolata dalle regole proprie del diritto cartolare e soggetta ai principi generali delle obbligazioni (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29 settembre 2011, n.19929).
Come emerge dalla documentazione versata in atti, l'assegno bancario posto alla base del ricorso monitorio, originariamente tratto in favore di su Banca Popolare di Bari, è stato Parte_2 emesso in data 31/07/2012.
In virtù del richiamo generale ai principi di cui all'art. 2946 c.c., il diritto di credito sotteso all'assegno bancario si è prescritto nel termine decennale decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 75 r.d. n.
1736/33.
Parte opposta non ha prodotto alcun valido atto interruttivo del termine prescrizione. Non può, invero, essere riconosciuta efficacia interruttiva all'atto di costituzione in mora del 23/5/2024, in quanto successivo al termine di cui sopra, né tantomeno può attribuirsi efficacia interruttiva all'atto di costituzione di parte civile del nel processo penale a carico dell'opponente. CP_1
La domanda risarcitoria depositata nel giudizio penale, infatti, attiene ai danni patiti dal CP_1 per essere stato ingiustamente incolpato del delitto di ricettazione dell'assegno bancario in questione: nell'atto testualmente si legge …per sentire affermare la penale responsabilità in ordine ai fatti in contestazione, condotte dalle quali il sig. ha patito gravi danni sotto il profilo CP_1 materiale e morale”.
Nè potrebbe argomentarsi in senso contrario, considerando che nella richiesta risarcitoria non vi
è menzione alcuna dell'istanza restitutoria della somma di cui al titolo controverso, limitandosi la domanda ad un mero richiamo al contenuto descrittivo del capo di imputazione del delitto di cui all'art. 368 c.p. ed ai danni patiti in conseguenza del delitto connesso.
Appare evidente che il nel costituirsi parte civile nell'instaurato processo penale, si sia CP_1 limitato a richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'ingiusto processo cui è stato sottoposto e dell'indebita incolpazione subita. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione risulta assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente.
Non merita accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p. in quanto la condotta dell'opposta non appare connotata dai criteri di mala fede o colpa grave, avendo la stessa agito semplicemente sul presupposto giuridico erroneo dell'efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione civile in sede penale;
sul punto, “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni
Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib.
Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Né tantomeno può accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall'opponente, in virtù della assoluta genericità della richiesta sprovvista degli elementi probatori minimi a sostegno della pretesa;
il criterio equitativo sollecitato dall'opponente, secondo i dettami più volte ribaditi dalla S.C., interviene a completare la norma giuridica giammai in funzione suppletiva di eventuali mancanze del richiedente (C. Cass., 26051/2020).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_3
contro , così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
6532/2024 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Aldo Gugliotta, per complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 26/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2394/2025 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Gugliotta;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferraioli;
CP_1
- OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6532/2024 per il CP_1 pagamento della somma di euro 12.500,00, oltre interessi al tasso legale, nonché spese di procedura,
a titolo di pagamento dell'importo indicato nell'assegno bancario n. 0010909651-12. Tale assegno, tratto in favore di su Banca Popolare di Bari, veniva emesso dal in data Parte_2 Parte_1
31/7/2012 e protestato il 3/8/2012, e, con scrittura privata del 9/5/2024, il relativo credito veniva ceduto in favore del figlio della , . Pt_2 CP_1
Il proponeva ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto di credito stante il decorso del termine decennale, nonché la prescrizione dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante l'emissione del titolo di credito. Faceva rilevare, altresì, la nullità/inefficacia del contratto di cessione per mancata notifica dello stesso, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e proponeva, in via riconvenzionale, azione risarcitoria per danni da liquidarsi secondo equità.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del alle spese di lite, CP_1 oltre che a quelle di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parte opposta insisteva nel rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione, evidenziando che il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dall'atto di costituzione di parte civile del nel procedimento penale davanti CP_1 al Tribunale di Napoli, n. 45531/2012 R.G.N.R., nel quale il era stato accusato del delitto Parte_1 di cui all'art. 368 c.p. per aver falsamente incolpato il del delitto di ricettazione proprio del CP_1 titolo oggetto del ricorso monitorio, precedentemente oggetto di denuncia di furto da parte dell'opponente. Tale processo penale si concludeva con la sentenza della Corte di Appello penale di
Napoli, emessa in data 17/02/2020, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado di condanna del alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese della Parte_1 costituita parte civile.
In assenza di richieste istruttorie delle parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 30/9/2025 la causa veniva rinviata al
14/11/2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è tempestiva.
L'opposizione veniva proposta con ricorso;
in particolare, a seguito della notifica del ricorso monitorio, avvenuta il 10/1/2025, parte opponente depositava il ricorso ed iscriveva la causa a ruolo in data 28/1/2025 ed il 28/05/2025 procedeva alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 30/09/2025.
L'art. 645 c.p.c., come modificato dal cd. correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), integrativo al d.lgs. n. 149/2022, fa generico riferimento all'atto introduttivo e non più all'atto di citazione per introdurre il giudizio di opposizione.
L'attuale formulazione dell'art. 645 c.p.c. non menziona più il solo atto di citazione come strumento processuale per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contenendo ora l'inciso, dopo la previsione che in seguito all'opposizione il giudizio si svolga secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito, “quando si svolge nelle forme del rito ordinario
(...)”. Da essa si ricava che il giudizio di opposizione non debba necessariamente svolgersi in tale forma, ma sia consentito ora anche il ricorso al rito semplificato di cui agli art. 281- decies e ss.
c.p.c.
Il citato D.Lgs. 164/2024 prevede, all'art. 7, primo comma, una norma transitoria secondo cui
“ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, con l'ovvia conseguenza che, per i procedimenti instaurati dopo tale data, come quello in esame, l'opposizione a decreto ingiuntivo possa essere introdotta anche con ricorso. In tali casi, come è ovvio, ai fini della tempestività dell'opposizione rileverà, come detto, la data di deposito del ricorso medesimo.
Passando al merito, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente in sede monitoria ha inteso azionare il diritto di credito fondato sull'assegno bancario di euro 12.500,00, emesso dal . Tale assegno, alla data di proposizione della Parte_1 domanda monitoria, era privo della sua efficacia cartolare per decorso del termine prescrizionale di sei mesi di cui all'art. 75 r.d. n. 1736/33.
Ne discende che, nel caso di specie, il ricorrente, producendo il menzionato titolo, abbia inteso far valere l'azione causale, svincolata dalle regole proprie del diritto cartolare e soggetta ai principi generali delle obbligazioni (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29 settembre 2011, n.19929).
Come emerge dalla documentazione versata in atti, l'assegno bancario posto alla base del ricorso monitorio, originariamente tratto in favore di su Banca Popolare di Bari, è stato Parte_2 emesso in data 31/07/2012.
In virtù del richiamo generale ai principi di cui all'art. 2946 c.c., il diritto di credito sotteso all'assegno bancario si è prescritto nel termine decennale decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 75 r.d. n.
1736/33.
Parte opposta non ha prodotto alcun valido atto interruttivo del termine prescrizione. Non può, invero, essere riconosciuta efficacia interruttiva all'atto di costituzione in mora del 23/5/2024, in quanto successivo al termine di cui sopra, né tantomeno può attribuirsi efficacia interruttiva all'atto di costituzione di parte civile del nel processo penale a carico dell'opponente. CP_1
La domanda risarcitoria depositata nel giudizio penale, infatti, attiene ai danni patiti dal CP_1 per essere stato ingiustamente incolpato del delitto di ricettazione dell'assegno bancario in questione: nell'atto testualmente si legge …per sentire affermare la penale responsabilità in ordine ai fatti in contestazione, condotte dalle quali il sig. ha patito gravi danni sotto il profilo CP_1 materiale e morale”.
Nè potrebbe argomentarsi in senso contrario, considerando che nella richiesta risarcitoria non vi
è menzione alcuna dell'istanza restitutoria della somma di cui al titolo controverso, limitandosi la domanda ad un mero richiamo al contenuto descrittivo del capo di imputazione del delitto di cui all'art. 368 c.p. ed ai danni patiti in conseguenza del delitto connesso.
Appare evidente che il nel costituirsi parte civile nell'instaurato processo penale, si sia CP_1 limitato a richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'ingiusto processo cui è stato sottoposto e dell'indebita incolpazione subita. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione risulta assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente.
Non merita accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p. in quanto la condotta dell'opposta non appare connotata dai criteri di mala fede o colpa grave, avendo la stessa agito semplicemente sul presupposto giuridico erroneo dell'efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione civile in sede penale;
sul punto, “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni
Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib.
Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Né tantomeno può accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall'opponente, in virtù della assoluta genericità della richiesta sprovvista degli elementi probatori minimi a sostegno della pretesa;
il criterio equitativo sollecitato dall'opponente, secondo i dettami più volte ribaditi dalla S.C., interviene a completare la norma giuridica giammai in funzione suppletiva di eventuali mancanze del richiedente (C. Cass., 26051/2020).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_3
contro , così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
6532/2024 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Aldo Gugliotta, per complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 26/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello