TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 817/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1 Luca Damiano;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Stefania Cespa;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/06/2025 la ricorrente, Dirigente Medico in servizio alle dipendenze della presso la U.O.C. Area Distrettuale 1- Pt_2
Chieti, impugnava il provvedimento dell' per i procedimenti disciplinari CP_2 del 15 aprile 2025, con il quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura scritta, chiedendo di annullare il suddetto provvedimento. Part 1.1. La si costituiva in giudizio, deducendo Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
1 1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con nota prot. n. 135151 del 19/12/2024 l' Controparte_3 della inviava alla ricorrente una contestazione disciplinare del seguente Pt_3 tenore: “Con nota prot. n. 133786 del 17.12.2024, acquisita agli atti di questo
Ufficio in data 18.12.2024 e che ad ogni buon conto si ricompiega, il Direttore dell'Area Distrettuale 1 ha provveduto a segnalare una presunta condotta non conforme agli obblighi normativi e contrattuali tenuta e reiterata dalla S.V. e che, se di tal guisa accertata, sarebbe passibile di sanzione disciplinare.
In particolare, con la succitata nota prot. n. 1337/2024 il Dr. ha CP_4 rappresentato come:
1. durante tutto il periodo di assenza nel corso dell'anno 2024, presumibilmente dovuto ad un prolungato stato di malattia, la S.V. non si sia premurata di comunicare formalmente al proprio responsabile né di fornire i numeri di protocollo dei certificati al fine di conoscere la prognosi e di tal guisa Pt_4 poter organizzare le attività lavorative dell'Unità Operativa di appartenenza e ciò anche in esito ad espresse richieste formulate dallo stesso responsabile attraverso posta elettronica aziendale;
2. in esito all'ultimo periodo di assenza, in data 09.12.2024, la S.V. abbia effettuato sul portale dipendente formale richiesta di ferie per il giorno
13.12.2024 e, nonostante tale richiesta non sia stata autorizzata a causa di gravi carenze di personale in congedo - regolarmente esplicitate nello spazio previsto per i dinieghi - la stessa S.V. non si sia presentata in servizio nella giornata del
13.12.2024 e non abbia fornito alcun motivato giustificativo dell'assenza.
La riferita condotta, che in questa sede formalmente si contesta, sussumibile nell'alveo delle infrazioni p. e p. dall'articolo 49, comma 4, lettera a) e comma 8, lettera e) del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, sottoscritto in data 24.01.2024,
e pertanto censurabile con taluna delle sanzioni disciplinari ivi tassativamente
2 previste, si configura come evidentemente non conforme ai principi di correttezza ed agli obblighi normativi e contrattuali stabiliti in tema di presenza in servizio nonché di rispetto delle disposizioni riguardanti il dovere di comunicare preventivamente e tempestivamente all'ufficio la propria assenza dovuta ad uno stato di malattia, connotandosi peraltro aggravata dalla circostanza dell'evidente disagio e disservizio arrecato alla propria unità operativa di appartenenza nonché dalla reiterazione e dal palese grado di negligenza e di assoluto disinteresse mostrati nel periodo oggetto di scrutinio…” (doc. 3 ric.).
Alla ricorrente, dunque, sono stati contestati tre fatti specifici: 1) non aver comunicato la propria assenza per malattia;
2) non aver fornito il numero di protocollo dei certificati al fine di conoscere la prognosi e di organizzare le Pt_4 attività dell'unità operativa di appartenenza;
3) non essersi presentata in servizio il giorno 13.12.2024, senza fornire alcuna giustificazione della propria assenza e nonostante il diniego delle ferie per tale giornata.
All'esito dell'audizione della ricorrente e di alcuni dipendenti addetti alla stessa unità operativa in cui presta servizio la dott.ssa con decisione n. 6 del Pt_1
15 aprile 2025 (doc. 9 ric.), l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha applicato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, così motivando la decisione: “dalle risultanze procedimentali per come rinvenienti dalla ripassata attività istruttoria, emerge invero al di là di ogni ragionevole dubbio come: 1. la abbia Pt_1 sempre provveduto a comunicare alla propria struttura di appartenenza le assenze dal servizio per malattia, ma senza tuttavia renderne note durata e prognosi e/o numeri di protocollo dei relativi certificati 2. al di là della Pt_4 richiesta di assenza dal servizio per ferie, siccome formulata dalla predetta dipendente e non autorizzata dal proprio responsabile per il giorno 13.12.2024,
l'assenza dal servizio per tale giornata risulta essere coperta da certificato attestante lo stato di malattia; per effetto di quanto sopra, le fattispecie illecite fatte oggetto di contestazione disciplinare risultano trovare solo parziale e minima conferma;
invero l'unica condotta passibile di censura risulta essere quella della mancata comunicazione della durata e prognosi dello stato di malattia e/o dei numeri di protocollo dei relativi certificati che non Pt_4
3 consente evidentemente di poter organizzare le attività lavorative dell'unità operativa di appartenenza […].
L'unica condotta addebitata alla ricorrente, quindi, per la quale è stata applicata la sanzione disciplinare impugnata in questa sede, è quella di non aver reso note durata e prognosi della malattia e di non aver comunicato i numeri di protocollo dei certificati di malattia . L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha, invece, Pt_4 espressamente riconosciuto come la ricorrente abbia sempre comunicato alla sua struttura di appartenenza le assenze per malattia e come l'assenza del giorno
13.12.2024 fosse pienamente giustificata dalla certificazione attestante la malattia.
Pertanto, in questa sede può e deve valutarsi unicamente se la mancata comunicazione della prognosi e/o del numero di protocollo dei certificati Pt_4 giustifichi l'applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, avendo l'Ufficio Procedimenti Disciplinari espressamente escluso l'addebito dell'omessa comunicazione dell'assenza per malattia.
2.2. Ebbene, ritiene il giudicante che l'omessa comunicazione della prognosi e del numero di protocollo dei certificati non integri un inadempimento Pt_4 sanzionabile con provvedimento disciplinare.
2.3. L'art. 38, comma 12, del CCNL Dirigenza Medica 2019-2021, prevede che
“l'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza”. Tale obbligo è stato puntualmente adempiuto dalla ricorrente, come riconosciuto dallo stesso Ufficio Procedimenti Disciplinari nella decisione n. 6 del 15 aprile 2025, mentre, in base alla chiara previsione del contratto collettivo, la dott.ssa non era tenuta a comunicare al responsabile della Pt_1 struttura la prognosi e, quindi, la durata dell'assenza dovuta a malattia e/o il numero di protocollo dei certificati. Tale obbligo non è previsto né dal contratto collettivo né da norme di legge.
In particolare, l'art. 55 septies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 prevede: “In tutti
i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto
4 nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, CP_5 all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”.
2.4. In base alla disposizione normativa sopra riportata, non vi è alcuna necessità che il dipendente assente per malattia comunichi il numero di protocollo del certificato o la prognosi della malattia, in quanto tutti i certificati medici sono immediatamente disponibili e, quindi, visionabili dal datore di lavoro attraverso il canale telematico. Peraltro, il lavoratore potrebbe anche non disporre del certificato, in quanto il medico o la struttura sanitaria che lo redige ha l'obbligo di inviarlo telematicamente soltanto all' e non anche al lavoratore, salvo che Pt_4 questi ne faccia espressa richiesta.
Ciò non esclude che il responsabile della struttura possa chiedere di comunicare la prognosi o il numero di protocollo del certificato, al fine di acquisire più velocemente notizie circa la durata dell'assenza e, di conseguenza, meglio organizzare l'attività lavorativa all'interno della struttura. Occorre, tuttavia, che vi sia una chiara disposizione di servizio che individui, formalmente, per iscritto ed in maniera chiara, le modalità ed il destinatario della comunicazione, eventualmente anche esplicitando le ragioni per cui si rende necessario comunicare il numero di protocollo del certificato. E' indispensabile, inoltre, che la determinazione del dirigente sia formalmente comunicata a tutti gli addetti
5 all'unità operativa. Nel caso di specie, tale disposizione di servizio non risulta essere stata adottata, né risulta che il responsabile dell'unità operativa avesse formalmente richiesto alla ricorrente di comunicare la prognosi della malattia, sicché non può ritenersi che la dott.ssa abbia tenuto un comportamento Pt_1 negligente e, come tale, sanzionabile o che abbia violato una specifica disposizione che imponesse di comunicare la prognosi della malattia.
2.5. Né può ritenersi legittima l'applicazione della sanzione disciplinare per la eventuale omessa e/o tardiva comunicazione dell'assenza per malattia del giorno
13.12.2024 in quanto, come già chiarito sopra, la sanzione disciplinare non è stata applicata per tale violazione, che è stata, anzi, espressamente esclusa dall'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ma solo per l'omessa comunicazione della prognosi.
Peraltro, con riferimento al giorno 13.12.2024, alla ricorrente non era stata contestata l'omessa comunicazione dell'assenza per malattia ma l'assenza ingiustificata dal lavoro a seguito del diniego delle ferie, assenza ingiustificata che
è stata esclusa dallo stesso UPD. Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare impedisce, pertanto, che con specifico riferimento al giorno
13.12.2024, possa nel presente giudizio valutarsi l'omessa e/o tardiva comunicazione dell'assenza per malattia, trattandosi di inadempimento completamente diverso rispetto a quello contestato dalla resistente con la lettera del 19/12/2024 di avvio del procedimento disciplinare e relativo, con specifico riferimento alla giornata del 13/12/2024, unicamente all'assenza ingiustificata.
***
3. Le considerazioni che precedono portano all'accoglimento del ricorso e alla conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata con decisione n. 6 del 15 aprile 2025.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/14
(cause di lavoro-scaglione da € 26.000,01 e € 52.000,00 in considerazione del valore indeterminabile della causa, con riduzione del 50% per la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate).
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata con decisione n. 6 del 15 aprile 2025; condanna la resistente al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.887,50, di cui € 259,00 per spese e € 4.628,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Damiano.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 06/11/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 817/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1 Luca Damiano;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Stefania Cespa;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/06/2025 la ricorrente, Dirigente Medico in servizio alle dipendenze della presso la U.O.C. Area Distrettuale 1- Pt_2
Chieti, impugnava il provvedimento dell' per i procedimenti disciplinari CP_2 del 15 aprile 2025, con il quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura scritta, chiedendo di annullare il suddetto provvedimento. Part 1.1. La si costituiva in giudizio, deducendo Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
1 1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con nota prot. n. 135151 del 19/12/2024 l' Controparte_3 della inviava alla ricorrente una contestazione disciplinare del seguente Pt_3 tenore: “Con nota prot. n. 133786 del 17.12.2024, acquisita agli atti di questo
Ufficio in data 18.12.2024 e che ad ogni buon conto si ricompiega, il Direttore dell'Area Distrettuale 1 ha provveduto a segnalare una presunta condotta non conforme agli obblighi normativi e contrattuali tenuta e reiterata dalla S.V. e che, se di tal guisa accertata, sarebbe passibile di sanzione disciplinare.
In particolare, con la succitata nota prot. n. 1337/2024 il Dr. ha CP_4 rappresentato come:
1. durante tutto il periodo di assenza nel corso dell'anno 2024, presumibilmente dovuto ad un prolungato stato di malattia, la S.V. non si sia premurata di comunicare formalmente al proprio responsabile né di fornire i numeri di protocollo dei certificati al fine di conoscere la prognosi e di tal guisa Pt_4 poter organizzare le attività lavorative dell'Unità Operativa di appartenenza e ciò anche in esito ad espresse richieste formulate dallo stesso responsabile attraverso posta elettronica aziendale;
2. in esito all'ultimo periodo di assenza, in data 09.12.2024, la S.V. abbia effettuato sul portale dipendente formale richiesta di ferie per il giorno
13.12.2024 e, nonostante tale richiesta non sia stata autorizzata a causa di gravi carenze di personale in congedo - regolarmente esplicitate nello spazio previsto per i dinieghi - la stessa S.V. non si sia presentata in servizio nella giornata del
13.12.2024 e non abbia fornito alcun motivato giustificativo dell'assenza.
La riferita condotta, che in questa sede formalmente si contesta, sussumibile nell'alveo delle infrazioni p. e p. dall'articolo 49, comma 4, lettera a) e comma 8, lettera e) del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, sottoscritto in data 24.01.2024,
e pertanto censurabile con taluna delle sanzioni disciplinari ivi tassativamente
2 previste, si configura come evidentemente non conforme ai principi di correttezza ed agli obblighi normativi e contrattuali stabiliti in tema di presenza in servizio nonché di rispetto delle disposizioni riguardanti il dovere di comunicare preventivamente e tempestivamente all'ufficio la propria assenza dovuta ad uno stato di malattia, connotandosi peraltro aggravata dalla circostanza dell'evidente disagio e disservizio arrecato alla propria unità operativa di appartenenza nonché dalla reiterazione e dal palese grado di negligenza e di assoluto disinteresse mostrati nel periodo oggetto di scrutinio…” (doc. 3 ric.).
Alla ricorrente, dunque, sono stati contestati tre fatti specifici: 1) non aver comunicato la propria assenza per malattia;
2) non aver fornito il numero di protocollo dei certificati al fine di conoscere la prognosi e di organizzare le Pt_4 attività dell'unità operativa di appartenenza;
3) non essersi presentata in servizio il giorno 13.12.2024, senza fornire alcuna giustificazione della propria assenza e nonostante il diniego delle ferie per tale giornata.
All'esito dell'audizione della ricorrente e di alcuni dipendenti addetti alla stessa unità operativa in cui presta servizio la dott.ssa con decisione n. 6 del Pt_1
15 aprile 2025 (doc. 9 ric.), l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha applicato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, così motivando la decisione: “dalle risultanze procedimentali per come rinvenienti dalla ripassata attività istruttoria, emerge invero al di là di ogni ragionevole dubbio come: 1. la abbia Pt_1 sempre provveduto a comunicare alla propria struttura di appartenenza le assenze dal servizio per malattia, ma senza tuttavia renderne note durata e prognosi e/o numeri di protocollo dei relativi certificati 2. al di là della Pt_4 richiesta di assenza dal servizio per ferie, siccome formulata dalla predetta dipendente e non autorizzata dal proprio responsabile per il giorno 13.12.2024,
l'assenza dal servizio per tale giornata risulta essere coperta da certificato attestante lo stato di malattia; per effetto di quanto sopra, le fattispecie illecite fatte oggetto di contestazione disciplinare risultano trovare solo parziale e minima conferma;
invero l'unica condotta passibile di censura risulta essere quella della mancata comunicazione della durata e prognosi dello stato di malattia e/o dei numeri di protocollo dei relativi certificati che non Pt_4
3 consente evidentemente di poter organizzare le attività lavorative dell'unità operativa di appartenenza […].
L'unica condotta addebitata alla ricorrente, quindi, per la quale è stata applicata la sanzione disciplinare impugnata in questa sede, è quella di non aver reso note durata e prognosi della malattia e di non aver comunicato i numeri di protocollo dei certificati di malattia . L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha, invece, Pt_4 espressamente riconosciuto come la ricorrente abbia sempre comunicato alla sua struttura di appartenenza le assenze per malattia e come l'assenza del giorno
13.12.2024 fosse pienamente giustificata dalla certificazione attestante la malattia.
Pertanto, in questa sede può e deve valutarsi unicamente se la mancata comunicazione della prognosi e/o del numero di protocollo dei certificati Pt_4 giustifichi l'applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, avendo l'Ufficio Procedimenti Disciplinari espressamente escluso l'addebito dell'omessa comunicazione dell'assenza per malattia.
2.2. Ebbene, ritiene il giudicante che l'omessa comunicazione della prognosi e del numero di protocollo dei certificati non integri un inadempimento Pt_4 sanzionabile con provvedimento disciplinare.
2.3. L'art. 38, comma 12, del CCNL Dirigenza Medica 2019-2021, prevede che
“l'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza”. Tale obbligo è stato puntualmente adempiuto dalla ricorrente, come riconosciuto dallo stesso Ufficio Procedimenti Disciplinari nella decisione n. 6 del 15 aprile 2025, mentre, in base alla chiara previsione del contratto collettivo, la dott.ssa non era tenuta a comunicare al responsabile della Pt_1 struttura la prognosi e, quindi, la durata dell'assenza dovuta a malattia e/o il numero di protocollo dei certificati. Tale obbligo non è previsto né dal contratto collettivo né da norme di legge.
In particolare, l'art. 55 septies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 prevede: “In tutti
i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto
4 nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, CP_5 all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”.
2.4. In base alla disposizione normativa sopra riportata, non vi è alcuna necessità che il dipendente assente per malattia comunichi il numero di protocollo del certificato o la prognosi della malattia, in quanto tutti i certificati medici sono immediatamente disponibili e, quindi, visionabili dal datore di lavoro attraverso il canale telematico. Peraltro, il lavoratore potrebbe anche non disporre del certificato, in quanto il medico o la struttura sanitaria che lo redige ha l'obbligo di inviarlo telematicamente soltanto all' e non anche al lavoratore, salvo che Pt_4 questi ne faccia espressa richiesta.
Ciò non esclude che il responsabile della struttura possa chiedere di comunicare la prognosi o il numero di protocollo del certificato, al fine di acquisire più velocemente notizie circa la durata dell'assenza e, di conseguenza, meglio organizzare l'attività lavorativa all'interno della struttura. Occorre, tuttavia, che vi sia una chiara disposizione di servizio che individui, formalmente, per iscritto ed in maniera chiara, le modalità ed il destinatario della comunicazione, eventualmente anche esplicitando le ragioni per cui si rende necessario comunicare il numero di protocollo del certificato. E' indispensabile, inoltre, che la determinazione del dirigente sia formalmente comunicata a tutti gli addetti
5 all'unità operativa. Nel caso di specie, tale disposizione di servizio non risulta essere stata adottata, né risulta che il responsabile dell'unità operativa avesse formalmente richiesto alla ricorrente di comunicare la prognosi della malattia, sicché non può ritenersi che la dott.ssa abbia tenuto un comportamento Pt_1 negligente e, come tale, sanzionabile o che abbia violato una specifica disposizione che imponesse di comunicare la prognosi della malattia.
2.5. Né può ritenersi legittima l'applicazione della sanzione disciplinare per la eventuale omessa e/o tardiva comunicazione dell'assenza per malattia del giorno
13.12.2024 in quanto, come già chiarito sopra, la sanzione disciplinare non è stata applicata per tale violazione, che è stata, anzi, espressamente esclusa dall'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ma solo per l'omessa comunicazione della prognosi.
Peraltro, con riferimento al giorno 13.12.2024, alla ricorrente non era stata contestata l'omessa comunicazione dell'assenza per malattia ma l'assenza ingiustificata dal lavoro a seguito del diniego delle ferie, assenza ingiustificata che
è stata esclusa dallo stesso UPD. Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare impedisce, pertanto, che con specifico riferimento al giorno
13.12.2024, possa nel presente giudizio valutarsi l'omessa e/o tardiva comunicazione dell'assenza per malattia, trattandosi di inadempimento completamente diverso rispetto a quello contestato dalla resistente con la lettera del 19/12/2024 di avvio del procedimento disciplinare e relativo, con specifico riferimento alla giornata del 13/12/2024, unicamente all'assenza ingiustificata.
***
3. Le considerazioni che precedono portano all'accoglimento del ricorso e alla conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata con decisione n. 6 del 15 aprile 2025.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/14
(cause di lavoro-scaglione da € 26.000,01 e € 52.000,00 in considerazione del valore indeterminabile della causa, con riduzione del 50% per la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate).
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata con decisione n. 6 del 15 aprile 2025; condanna la resistente al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.887,50, di cui € 259,00 per spese e € 4.628,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Damiano.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 06/11/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
7