Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
US AN e UA NN MA IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Raucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza comunale di demolizione n. 1 del 29.1.2024, prot. n. 1415 del 5.2.2024, Settore Tecnico, a firma del Responsabile p.t. dell''Area Tecnica Comunale, notificata in data 5.2.2024.
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
del diniego tacito dell'istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - istanza SUE prot. N. 3906 del 5.04.2024
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
a) del diniego definitivo prot. 367/2025 notificato a mezzo p.e.c. in data 9.01.2025, relativo all’istanza SUE prot. N. 3906 del 5.04.2024 avente ad oggetto “la richiesta di permesso a costruire in accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001 per l’immobile sito in San Tammaro al C.so Domenico Capitelli n. 80”;
b) del preavviso di diniego prot. n. 14309 del 12.12.2024 comunicato in pari data;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Tammaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa PA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di San Tammaro ha ingiunto loro di demolire, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, le seguenti opere, site alla via Domenico Capitelli n. 80, ritenute prive di titolo edilizio: <<1. un corpo di fabbrica avente dimensioni di circa mt 10,00 x 17,00 alto circa mt. 8,00, identificato alla p.lla 5228 del foglio 4, con una copertura a singola falda realizzata in tegole. L’interno è suddiviso in due livelli mediante la realizzazione di un solaio. Al piano superiore si accede mediante una scala in acciaio. E’ dotato di impianti fissi (incluso quello per il condizionamento/riscaldamento centralizzato) ed infissi in vetro. All’esterno sono presenti anche opere in acciaio in fase di completamento; 2. proseguendo verso sud e accedendo alla p.lla 5602 – foglio 4, è presente un corpo di fabbrica avente dimensioni di circa mt. 13,00 x 11,00 alto circa mt. 8,00, avente una copertura a doppia falda realizzata in tegole, caratterizzato da un volume fuori terra al cui interno è presente un ambiente con un “banco” in muratura e ulteriori spazi definiti da tramezzi ancora allo stato “grezzi”. Tale fabbricato è dotato di impianti fissi (elettrico e idraulico); 3. uno spazio completamente pavimentato ed arredato che fa da contorno ad una piscina interrata ed al cui interno sono presenti una serie di volumi fissi adibiti a deposito, spogliatoi, bagni nonché tettoie>>.
L’amministrazione ha poi evidenziato in motivazione che dai rilievi fotografici è emerso che <<le opere risultavano interamente completate e che l’intero complesso era di tipo residenziale>>.
Premettono i ricorrenti di essere proprietari di un complesso immobiliare composto da fabbricati e terreni, censiti in Catasto (C.F. e C.T.) al foglio 4, p.lle 5058 sub 7, 5228, 5227, 5602, 5601 (in particolare, sul lotto di terreno censito al f.lo 4 p.lla 5227, con SCIA del 3.3.2021 prot. 2336 veniva realizzata una piscina; detto intervento ha generato catastalmente le p.lle 5602 (orto irriguo) e 5601 (D/6); rappresentano, inoltre, che tali corpi di fabbrica esistono da tempo immemorabile.
A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 3226 del 17 aprile 2024.
Con primi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento tacito di rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità urbanistica presentata, in data 5 aprile 2024, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Con secondi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di San Tammaro ha negato espressamente la sanatoria.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti; il ricorso recante i primi motivi aggiunti (proposto avverso il diniego tacito della sanatoria) è improcedibile in quanto il Comune ha poi adottato un provvedimento espresso (impugnato con secondi motivi aggiunti).
Oggetto della presente controversia è, nella sostanza, la legittimità edilizia e urbanistica della consistenza edilizia rilevata dal Comune di San Tammaro alla via Domenico Capitelli n. 80; infatti, la domanda di permesso di costruire in sanatoria riguarda degli interventi edilizi marginali sui vari manufatti il cui stato legittimo, secondo la prospettazione dell’amministrazione, non sarebbe stato dimostrato.
In particolare, nel preavviso di diniego della sanatoria il Comune ha evidenziato come non vi sia corrispondenza tra lo stato legittimo risultante agli atti dell’Ufficio e quello rappresentato graficamente dagli istanti.
Segnatamente, dalla situazione catastale di impianto del 1939 risulta che la destinazione d’uso dei corpi di fabbrica (descritti sub 1) e 2) dell’ordinanza di demolizione) era rispettivamente di “pennatone” e di “cellaio con grotta”. Dal sopralluogo dell’amministrazione è, invece, emersa la radicale trasformazione dei manufatti per adibirli ad un uso di tipo residenziale.
Parte ricorrente, ad avviso del Collegio, non è riuscita a dimostrare l’esistenza di titoli idonei a giustificare lo stato dei luoghi rilevato dall’amministrazione.
La citata areofotogrammetria e la rappresentazione grafica del PUC testimoniano la presenza di taluni corpi di fabbrica ma non la loro attuale configurazione e destinazione d’uso la quale non risulta essere stata mai autorizzata dall’amministrazione.
La SCIA del 2017 (evocata da parte ricorrente) riguarda, come rappresentato dall’amministrazione nel provvedimento di rigetto della sanatoria, solo la sostituzione del tetto in amianto ed è, dunque non idonea a giustificare l’esistente.
Risulta, al contrario, evidente che i ricorrenti hanno operato una completa trasformazione dei luoghi convertendo un “pennatone” e un “cellaio con grotta” in un sito avente destinazione residenziale in assenza dei necessari titoli abilitativi (da qui la qualificazione di intervento di nuova costruzione recato nell’ordinanza di demolizione).
Va sul punto evidenziato che la richiesta di sanatoria ha riguardato degli interventi edilizi marginali per cui l’amministrazione in sede di contraddittorio procedimentale ha chiesto integrazioni documentali atte a dimostrare lo stato legittimo dei manufatti oggetto di intervento.
Non avendole ottenute ha legittimamente negato la sanatoria.
Sul punto controverso va richiamata la costante giurisprudenza che afferma che l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera; infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione (ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, n. 7510/2025).
Da quanto precede il ricorso recante i secondi motivi aggiunti deve essere respinto.
E’ da respingere, per le medesime ragioni, il ricorso introduttivo non avendo parte ricorrente dimostrato che l’intero complesso edilizio nella sua attuale consistenza e destinazione d’uso sia lo stesso di quando non era necessario munirsi del titolo edilizio.
A fronte di organismi edilizi nuovi, l’ordinanza di demolizione era atto dovuto (si è già detto della mancata dimostrazione della legittima preesistenza dei corpi di fabbrica e della ininfluenza, a tal fine, della SCIA del 2017).
Quanto all’asserita realizzabilità con CIL delle opere edilizie descritte sub 3) dell’ordinanza di demolizione (“spazio completamente pavimentato ed arredato che fa da contorno ad una piscina interrata ed al cui interno sono presenti una serie di volumi fissi adibiti a deposito, spogliatoi, bagni nonché tettoie”), in disparte il fatto che si tratta di nuovi volumi che avrebbero richiesto il permesso di costruire, va rammentato come per costante giurisprudenza la valutazione degli abusi edilizi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l'assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr. tra le tante, T.A.R. Piemonte n. 532/2025).
In ultimo, va respinta la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede, infatti, la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione (cfr. da ultimo, C.d.S. n. 8537/2025).
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) respinge il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti;
b) dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato del Comune resistente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO CO, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
PA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA PA | AO CO |
IL SEGRETARIO